Cassazione: niente turbativa d'asta in assenza di gara

28/09/2018

Niente reato di turbativa d'asta (art. 353 del codice penale) in assenza di una procedura di gara, anche informale e atipica, mediante la quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente.

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 38509/2018 che ha ritenuto fondato il ricorso presentato avverso l'ordinanza di un Tribunale del Riesame, che aveva confermato l'ordinanza emessa dal G.i.p. dello stesso Tribunale, con cui era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al delitto di cui agli art. 110, 353 cod. pen. (capo D) per concorso in turbativa d'asta relativa ad un incarico di progettazione.

Gli ermellini hanno ricordato il principio di diritto secondo cui il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione in cui vi è una procedura di gara, anche informale e atipica, mediante la quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente, a condizione, tuttavia, che l'avviso informale di gara o il bando, o comunque l'atto equipollente, pongano i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte, sicché deve escludersi l'esistenza di una gara allorché, a prescindere dalla legittimità del meccanismo adottato, sia prevista solo una comparazione di offerte che la P.A. è libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione.

Nel caso di specie, l'amministrazione aveva inviato aveva inviato, separatamente e distintamente, una missiva a più professionisti, nella quale vi era la sola "richiesta di parcella" senza alcun riferimento al criterio sulla base del quale sarebbe poi stato assegnato l'incarico, affermandosi che tanto non implicasse la realizzazione di una gara.

Considerato che il delitto in questione non è configurabile nell'ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo di trattativa privata che sia svincolata da ogni schema concorsuale, a meno che la trattativa privata, al di là del nomen juris, si svolga a mezzo di una gara, sia pure informale, la Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e annullato l'ordinanza di misura cautelare nei confronti del ricorrente.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata