Categorie specialistiche: Novità con nuova norma Ponte

31/03/2014

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo scorso è stato pubblicato il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 recante “Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”.
Nell’art. 12 del decreto in argomento rubricato “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici” viene inserita una norma ponte sulla qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, resasi necessaria successivamente alla decadenza del D.L. n. 151/2013.

Al fine di garantire la stabilità del mercato dei lavori pubblici nell'attuale periodo di difficoltà economica per le imprese del settore, nel citato articolo 12 del decreto-legge n. 47/2014 viene precisato che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e, quindi, entro il 27 aprile 2014, sono individuate le categorie di lavorazioni di cui all'Allegato A del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione dell'assoluta specificità, strettamente connessa alla rilevante complessità tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono che l'esecuzione avvenga da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione. Il decreto individua altresì, tra di esse, le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il decreto in argomento verrà adottato nelle more dell'emanazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 47/2014, delle disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280.

Questa nuova soluzione adottata dal Governo Renzi ci sembra ragionevole per il fatto stesso di voler affrontare il problema nell’ottica della preventiva individuazione di quelle categorie di lavorazioni che, in ragione dell'assoluta specificità, richiedono che l'esecuzione avvenga da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione.

Con l’occasione ricordiamo che:
  • il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3014/2013 si era espresso in merito al ricorso straordinario n. 3909 dell'8 aprile 2011 proposto da AGI (Associazione Imprese Generali) ed altri nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri accogliendo, parzialmente, il ricorso con riferimento all'impugnazione degli articoli 109, comma 2 (in relazione all'allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie»), 107, comma 2, 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3) e ha disposto che a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti venga data pubblicità del decreto nelle medesime forme dell'atto annullato;
  • l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture era intervenuta sull’argomento con l’atto di segnalazione n. 3 del 25 settembre 2013 in cui fornisce alcuni spunti di riflessione in merito alle modifiche del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice) e del Regolamento di Attuazione, D.P.R. n. 207/2010 che si rendono necessarie per superare gli elementi di criticità evidenziati dal Consiglio di Stato nel Parere consultivo n. 3014/2013, sempre con riferimento al sistema della qualificazione nel settore dei lavori;
  • successivamente era stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 recante “Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da AGI - Associazione imprese generali ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed in particolare delle seguenti disposizioni in parte qua: articolo 109, comma 2, articolo 107, comma 2; Allegato A, articolo 79, commi 17, 19 e 20; articolo 85, commi 1 e 2; articolo 86, comma 1, articolo 83, comma 4, articolo 357, comma 12; articolo 92, comma 2” con cui, di fatto, il Presidente della Repubblica accoglieva il ricorso dell’AGI ed annullava le norme di cui agli artt. 109, comma 2 e 107, comma 2, del Regolamento relative all’individuazione delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie cosiddette superspecialistiche o SIOS per le quali, in mancanza di qualificazione vige, rispettivamente, l’obbligo del subappalto e, per le SIOS, l’obbligo di partecipazione in ATI verticale al fine di poter eseguire quella parte di lavori non subappaltabile;
  • con il citato D.P.R. veniva annullato, anche, l’art. 85, comma 1, lett. b) nn. 2 e 3 del Regolamento, nella parte in cui prevedeva un limite all’utilizzabilità, ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile, dei lavori affidati in subappalto, se questo ha superato il 30% dell’importo della categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria, ovvero il 40% nel caso di categoria a qualificazione obbligatoria;
  • dal 31 dicembre, con la pubblicazione del citato Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, veniva sospeso il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e veniva precisato che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto- legge e, quindi, entro il 31 maggio 2014 avrebbero dovuto essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive degli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 con la precisazione che nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti;
  • dall’1/3/2014, dopo la mancata conversione il legge del decreto-legge n. 151/2013 e sino all’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’articolo 12 del decreto.legge n. 47/2013, non è più sospeso il D.P.R. 30 0ttobre 2013.

A cura di arch. Paolo Oreto



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