Cause da esclusione e interdizione dalle gare successiva alla scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta
06/02/2019
L'omessa dichiarazione di una sanzione Anac avente ad oggetto l’incapacità a partecipare alle gare pubbliche anche se intervenuta successivamente alla scadenza determini per la presentazione dell’offerta, comporta l'esclusione dalla gara.
Lo ha chiarito la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con la sentenza n. 598 del 4 febbraio 2019 che ha accolto il ricorso presentato per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione di una gara nei confronti di un'impresa che, nel corso del procedimento, avrebbe violato i doveri di correttezza e buona fede, nonché gli obblighi informativi posti a carico dei partecipanti alle gare pubbliche dalla normativa vigente ed in particolare dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti).
I fatti
Dal casellario informatico dell’ANAC sarebbe emerso che l'aggiudicataria, durante la procedura di gara, sia stata sanzionata con l’interdizione per due mesi dalla partecipazione alle procedure di gara. Sanzione che non sarebbe stata comunicata dall'aggiudicataria alla stazione appaltante.
La decisione del TAR
I giudici della Prima Sezione del TAR per la Campania hanno ricordato i principi ispiratori dell'art. 80 del Codice dei contratti per il quale sono state previste due tipologie di cause da esclusione dalla gara: obbligatorie o facoltative, fondate sul presupposto che l’operatore economico non dichiari, o dichiari falsamente, alcune condizioni o presupposti (indicati ai commi 1, 2, 4 e 5). La previsione della cause di esclusione per mancata dichiarazione (o falsa dichiarazione) presuppone, dunque, l’emersione, in capo all’operatore economico, di determinati obblighi dichiarativi, il cui contenuto si definisce e si modella alla luce proprio delle citate cause di esclusione.
Il legislatore ha previsto l'obbligo in capo all’operatore economico che partecipa ad un gara pubblica di una serie di informazioni che consentano alla stazione appaltante di valutarne l’affidabilità morale e professionale. Si tratta di un’applicazione dei principi di buona fede e correttezza che da tempo sono entrati nel tessuto connettivo dell'ordinamento giuridico e che fanno dell'obbligo di buona fede oggettiva un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica.
Così come la stazione appaltante deve comportarsi secondo buona fede in tutte le fasi della procedura di gara, così devono fare anche i partecipanti alle gare pubbliche che devono fornire all’amministrazione tutte le informazioni necessarie affinché questa possa scegliere nel modo più consapevole possibile l’impresa più affidabile. Nel caso di specie, l’aggiudicataria ha omesso un’informazione avente ad oggetto una misura limitativa emessa dall’Anac che ha comportato l’interdizione dalla partecipazione alle gare pubbliche; misura che, dunque, ha comportato un congelamento, una sospensione, della capacità di partecipare alle gare indette dalla p.a.
L’art. 80, comma 5, lett. f), dispone che le stazioni appaltanti escludono un operatore economico che sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La sanzione Anac in parola, comportando l’interdizione dalla partecipazione alle gare pubbliche, comporta, come effetto automatico, l’incapacità a contrarre con la p.a. nel periodo temporale di efficacia della sanzione.
Conferma di tale impostazione deriva, oltre che dalla applicazione rigorosa del principio di buona fede alle gare pubbliche, anche dall’art. 80, comma 6, secondo cui le “stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5”. Nel comma 5, lett. f), come visto, è richiamata, quale causa di esclusione “altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione”.
Ne consegue, dunque, che qualunque operatore economico è tenuto a informare la stazione appaltante dell’intervenuta emanazione di una sanzione Anc avente ad oggetto l’incapacità a partecipare alle gare pubbliche anche se intervenuta successivamente alla scadenza determini per la presentazione dell’offerta.
Nel caso di specie non è emerso che la stazione appaltante fosse venuta a conoscenza dell’esistenza della sanzione Anac e avesse deciso, comunque, di aggiudicare la gara alla aggiudicataria. Ne consegue, dunque, che l’omessa dichiarazione avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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