Cause da esclusione: il Consiglio di Stato sugli illeciti che rendono dubbia l'integrità o affidabilità
di Giorgio Vaiana - 16/03/2021
Cause da esclusione: può essere escluso il partecipante ad una gara di appalto per non aver dichiarato le esclusioni comminate nei suoi confronti in precedenti gare per aver dichiarato circostanze non veritiere?
Cause da esclusione: nuovo intervento del Consiglio di Stato
Risponde a questa domanda il Consiglio di Stato con la sentenza 3 febbraio 2021, n. 1000 che analizza e risponde al ricorso presentato dalla seconda classificata ad una gara che, dopo essersi vista rigettare il ricorso dai giudici del TAR, ci riprova anche in secondo grado.
Entrando nel dettaglio, propone ricorso una società arrivata seconda ad un bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale post-incidente. Secondo la società che ha fatto ricorso, la società che ha vinto la gara ha omesso di dichiarare alla stazione appaltante importanti notizie circa una sua precedente esclusione ad un bando di gara simile con un Comune diverso. Per questo mancherebbe la "fiducia" necessaria tra società vincitrice e stazione appaltante. Vediamo cosa dicono i giudici, però.
Un precedente rilevante
Secondo la società che si è classificata seconda, la vincitrice avrebbe dovuto informare la stazione appaltante che, in una precedente gara per un incarico simile, la stessa era stata esclusa per qualche problema agli automezzi. Questo, dice la società che ha fatto ricorso, allo scopo di consentire alla stazione appaltante di svolgere ogni opportuna valutazione in ordine alla sua affidabilità. Per i giudici si tratta di un'ipotesi, dice testuale la sentenza, "suggestiva".
Il grave illecito professionale
Analizzando i fatti contestati alla società vincitrice, i giudici hanno scoperto che la vincitrice non aveva dichiarato l'esclusione da un precedente bando di gara per un lavoro simile solo perché si trattava di un problema ad un automezzo di proprietà di una ditta terza e che comunque, dicono i giudici, "non costituisce un grave illecito professionale" oltre che, scrivono i giudici, non risulta "una revoca dell’aggiudicazione o di risoluzione contrattuale per fatto dell’operatore, quanto piuttosto di un’esclusione dalla gara, sia pur dopo l’aggiudicazione definitiva". Quindi la società vincitrice non era obbligata ad informare la società appaltante.
Le comunicazioni alla stazione appaltante
Esiste il principio per cui ogni partecipante ad una gara di appalto "non è tenuto a dichiarare le esclusioni comminate nei suoi confronti in precedenti gare per aver dichiarato circostanze non veritiere, poiché, al di là dei provvedimenti sanzionatori spettanti all’Anac in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, la causa di esclusione dell’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione si riferisce – e si conclude – all’interno della procedura di gara in cui è maturata". Non si può parlare di dichiarazioni mendaci che prevedono dunque l'esclusione, così come dice il D.lgs. n.50/2016, in quanto quella addebitata alla società vincitrice sarebbe una omissione dichiarativa. L'appello è stato dunque respinto e confermati gli esiti del bando di gara.
A cura di Giorgio Vaiana
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