Cauzione provvisoria e definitiva: Nuova determina dell’Autorità nazionale anticorruzione
18/08/2014
Sulla Gazzetta ufficiale n. 88 del 14 agosto scorso è stata
pubblicata la Determina n. 1 del 29 luglio 2014 dell’Autorità
nazionale Anticorruzione recante “Problematiche in ordine
all'uso della cauzione provvisoria e definitiva (articoli 75 e 113
del Codice)”.
Si tratta della prima determina predisposta dalla ormai ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che è stata soppressa dall’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 con compiti e funzioni trsagerite all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Nella determina in argomento vengono presentate alcune indicazioni operative per il superamento di talune criticità riscontrate dall'Autorità, nell'ambito della propria attività istituzionale, in ordine all'applicazione dell'istituto della cauzione e vengono trattati i seguenti argomenti:
Per la cauzione provvisoria e per quella definitiva occorre fare roferimento agli articoli 75 e 133 del Codice dei contratti; nel dettaglio, con l'articolo 75 viene stabilito per gli appalti di lavori, servizi e forniture l'obbligo di corredare l'offerta di una cauzione, detta cauzione provvisoria, in misura pari al 2% dell'importo indicato nel bando di gara o nella lettera d'invito, il cui scopo è quello di garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa mentre con l’articolo 113 viene disciplinata la cauzione definitiva il cui scopo è quello di garantire la corretta esecuzione dell'appalto, imponendo all'esecutore del contratto la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale con cui il fideiussore si impegna a risarcire la stazione appaltante del mancato o inesatto adempimento del contraente.
Per quanto concerne lo svincolo della cauzione nella determina viene precisato che per gli appalti di lavori, la cauzione definitiva viene progressivamente svincolata, in base al combinato disposto di cui agli articoli 123, comma 1 del Regolamento e 113 del Codice.
La cauzione garantisce l'esecuzione del contratto, e potrà essere escussa nei limiti del danno effettivo e delle ulteriori voci previste dal citato articolo. 123 del Regolamento, ferma restando la possibilità di agire per il maggior danno, ove la somma accantonata non sia sufficiente.
Lo svincolo della cauzione è legato allo stato di avanzamento dei lavori nei limiti dell'80% dell'importo garantito e alla consegna al garante del certificato relativo allo stato di avanzamento lavori. E' rimessa, invece, alla stazione appaltante la decisione circa l'importo da svincolare, nonché con riguardo alla fase temporale in cui svincolare.
Il residuo 20% permane oltre la conclusione dei lavori, fino alla cessazione di efficacia della cauzione che interviene solo alla data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità in caso di servizi o forniture, ai sensi dell'art. 324 del Regolamento.
La durata della garanzia deve permanere fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 123, comma 1 Regolamento). Lo svincolo progressivo risponde al principio di proporzionalità e rappresenta un utile sistema per evitare agli appaltatori aggravi economici ingiustificati.
© Riproduzione riservata
Si tratta della prima determina predisposta dalla ormai ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che è stata soppressa dall’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 con compiti e funzioni trsagerite all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Nella determina in argomento vengono presentate alcune indicazioni operative per il superamento di talune criticità riscontrate dall'Autorità, nell'ambito della propria attività istituzionale, in ordine all'applicazione dell'istituto della cauzione e vengono trattati i seguenti argomenti:
- 1. Quadro normativo di riferimento
- 2. L'applicabilità degli articoli 75 e 113 ai settori speciali
- 3. Sull'esclusione delle garanzie degli intermediari finanziari
- 4. Sulla richiesta di livelli elevati di rating
- 5. Sul contratto autonomo di garanzia
- 6. Sullo svincolo della cauzione
Per la cauzione provvisoria e per quella definitiva occorre fare roferimento agli articoli 75 e 133 del Codice dei contratti; nel dettaglio, con l'articolo 75 viene stabilito per gli appalti di lavori, servizi e forniture l'obbligo di corredare l'offerta di una cauzione, detta cauzione provvisoria, in misura pari al 2% dell'importo indicato nel bando di gara o nella lettera d'invito, il cui scopo è quello di garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa mentre con l’articolo 113 viene disciplinata la cauzione definitiva il cui scopo è quello di garantire la corretta esecuzione dell'appalto, imponendo all'esecutore del contratto la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale con cui il fideiussore si impegna a risarcire la stazione appaltante del mancato o inesatto adempimento del contraente.
Per quanto concerne lo svincolo della cauzione nella determina viene precisato che per gli appalti di lavori, la cauzione definitiva viene progressivamente svincolata, in base al combinato disposto di cui agli articoli 123, comma 1 del Regolamento e 113 del Codice.
La cauzione garantisce l'esecuzione del contratto, e potrà essere escussa nei limiti del danno effettivo e delle ulteriori voci previste dal citato articolo. 123 del Regolamento, ferma restando la possibilità di agire per il maggior danno, ove la somma accantonata non sia sufficiente.
Lo svincolo della cauzione è legato allo stato di avanzamento dei lavori nei limiti dell'80% dell'importo garantito e alla consegna al garante del certificato relativo allo stato di avanzamento lavori. E' rimessa, invece, alla stazione appaltante la decisione circa l'importo da svincolare, nonché con riguardo alla fase temporale in cui svincolare.
Il residuo 20% permane oltre la conclusione dei lavori, fino alla cessazione di efficacia della cauzione che interviene solo alla data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità in caso di servizi o forniture, ai sensi dell'art. 324 del Regolamento.
La durata della garanzia deve permanere fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 123, comma 1 Regolamento). Lo svincolo progressivo risponde al principio di proporzionalità e rappresenta un utile sistema per evitare agli appaltatori aggravi economici ingiustificati.
A cura di arch. Paolo
Oreto
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