Cedolare secca sugli affitti: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

05/06/2012

Nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla cedolare secca sugli affitti. Con la circolare n. 20/E del 4 giugno 2012 ha, infatti, risposto ad alcuni quesiti riguardanti varie questioni interpretative riguardanti cedolare secca.

Di seguito le principali risposte.

Revoca dell'opzione per la cedolare secca già esercitata
Il punto 2.2 del provvedimento 7 aprile 2011 prevede la possibilità per il locatore di revocare l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata, demandando a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle relative modalità.
Nelle more dell'adozione del provvedimento di definizione delle modalità di revoca dell'opzione della cedolare secca precedentemente esercitata, la revoca può essere effettuata su carta libera, debitamente sottoscritta e contenente i dati necessari all'identificazione del contratto e delle parti, o quella effettuata con il modello 69 utilizzato come schema di richiesta della revoca.
Da ricordare che l'opzione per la cedolare secca non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore. Pur non essendo formalmente prevista alcuna forma di comunicazione della revoca dell'opzione già esercitata, è comunque opportuno che il locatore comunichi la revoca esercitata al conduttore, responsabile solidale del pagamento dell'imposta di registro. Detta comunicazione, peraltro, corrisponde anche a un interesse del locatore perché a decorrere dall'annualità della revoca viene meno la rinuncia agli aggiornamenti del canone di locazione.

Periodo transitorio
L'opzione per la cedolare secca non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Per i contratti di locazione in corso alla data del 7 aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento, la lettera raccomandata con cui il locatore comunica al conduttore la rinuncia all'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo deve ritenersi tempestiva se inviata entro l'1 ottobre 2012, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2011 (da osservare anche nell'ipotesi in cui il locatore presenti il modello 730).
L'omesso versamento dell'acconto della cedolare secca per l'anno 2011 alle date previste non precluda la possibilità di assoggettare i canoni di locazione ad imposta sostitutiva. Il contribuente interessato può avvalersi a tal fine dell'istituto del ravvedimento operoso, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi e la sanzione. L'imposta di registro versata non può essere restituita. Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia tenuto conto del reddito derivante dalla locazione dell'immobile abitativo ai fini del versamento dell'acconto IRPEF 2011, non è altresì preclusa la possibilità di assoggettare i canoni di locazione ad imposta sostitutiva, sempreché ne ricorrano tutte le condizioni previste, qualora il contribuente presenti istanza per la correzione del codice tributo indicando l'importo versato a titolo di acconto IRPEF da considerare versato a titolo di acconto per la cedolare secca per il 2011. Il maggior versamento dell'acconto IRPEF sarà indicato come acconto della cedolare secca nel modello UNICO 2012.
La medesima soluzione può essere adottata anche nelle ipotesi in cui l'acconto IRPEF sia stato trattenuto e versato nell'ambito dell'assistenza fiscale. In questo caso, il maggior versamento dell'acconto IRPEF sarà indicato come acconto della cedolare secca nel modello 730/2012.

Acconto 2012
L'acconto della cedolare secca a partire dal periodo di imposta 2012 è pari al 95 per cento dell'imposta dovuta a titolo di cedolare secca per l'anno precedente. Per effetto del differimento di 3 punti percentuali previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011, la misura dell'acconto per il periodo di imposta 2012 è ridotta dal 95 per cento al 92 per cento dell'imposta dovuta a titolo di cedolare secca per l'anno precedente. Se nell'anno 2011 un contribuente ha assoggettato all'IRPEF il reddito dell'immobile locato e intende esercitare dal 2012 l'opzione per la cedolare secca per le residue annualità di durata del contratto non è tenuto al versamento dell'acconto della cedolare secca per l'anno 2012.

Comunicazione dell'opzione al conduttore valida fino a revoca
Non è necessario inviare una nuova comunicazione al conduttore. La preventiva comunicazione al conduttore con cui il locatore rinuncia ad esercitare la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone a qualunque titolo costituisce una condizione a cui è subordinata l'efficacia dell'opzione. L'opzione vincola il locatore all'applicazione del regime della cedolare secca per l'intero periodo di durata del contratto o della proroga ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima, con facoltà di revocare l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata. Pertanto, la comunicazione inviata al conduttore in sede di opzione per il 2011 esplica i suoi effetti per tutta la residua durata del contratto, ovvero fino a revoca, e non deve essere nuovamente comunicata al conduttore.

L'opzione per la cedolare secca in caso di trasferimento di immobile
L'opzione per la cedolare secca esercitata in ipotesi di trasferimento mortis causa o per atto tra vivi di un immobile locato cessa di avere efficacia con il trasferimento stesso per quanto riguarda l'imposta sul reddito, mentre continua ad avere effetto fino al termine dell'annualità contrattuale per l'imposta di registro e di bollo. Per queste ultime, infatti, vale la sussistenza del presupposto di applicazione della cedolare secca al momento della registrazione del contratto, della proroga o del versamento dell'imposta per le annualità successive, prima del trasferimento dell'immobile.
Inoltre, il trasferimento mortis causa o per atto tra vivi della proprietà di un immobile locato ad uso abitativo comporta, in linea generale, la successione o il subentro nella titolarità del contratto di locazione senza soluzione dello stesso, dato che la legge tutela la posizione del conduttore nelle locazioni ad uso abitativo.
Non sussistendo l'obbligo di stipulare un nuovo contratto, i nuovi titolari potranno optare per la cedolare secca mediante presentazione del modello 69 entro l'ordinario termine di trenta giorni decorrente dalla data del subentro.
Rimane fermo che il contribuente subentrante può applicare direttamente la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi nei casi in cui è consentito:
  • per il periodo transitorio, per i contratti in corso nel 2011, scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento;
  • per i contratti di locazione di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica, di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

A cura di Gabriele Bivona


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