Certezza pagamenti: anche la Sicilia ha la sua legge a tutela dei professionisti del settore edile
15/02/2019
Dopo un lungo e tortuoso percorso, l'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) ha approvato una norma a tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati (cittadini e imprese) per le istanze relative al rilascio di titoli abilitativi edilizi e altre autorizzazioni di cui alla legge regionale n. 16/2016 di recepimento del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
La norma (proposta dai deputati Trizzino e Ciancio) è stata inserita con un emendamento aggiuntivo al disegno di legge n. 476/A (nuova finanziaria) e prevede che l'amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. È anche previsto che la mancata presentazione di questa dichiarazione costituisce motivo ostativo al completamento dell'iter amministrativo della pratica fino all'avvenuta integrazione.
In buona sostanza, dall'entrata in vigore della norma chiunque vorrà ottenere un titolo edilizio (qualunque esso sia) dovrà prima dimostrare di avere pagato l'architetto, l'ingegnere, il geometra o il geologo cui ha commissionato i lavori. Sarà interessante capire come la norma sarà accolta dagli uffici preposti al rilascio dei titoli edilizi.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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