Certezza pagamenti professionisti: in Sicilia è legge sulle spettanze per il rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi
27/02/2019
Adesso è ufficiale, la norma siciliana sulla certezza dei pagamenti è legge. È stata, infatti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 26 febbraio 2019, n. 9 - Parte I la Legge 22 febbraio 2019, n. 1 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale".
La legge, tra le altre cose, contiene la disposizione a tutela delle prestazioni professionali, prevedendo l'obbligo del pagamento della prestazione professionale per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzativo. Il tutto in un solo articolo, il 36 (Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi) della Legge di Stabilità siciliana.
Entrando nel dettaglio, l'art. 36 prevede l'attuazione della tutela dei professionisti attraverso due gradi di controllo:
- nel primo, ovvero la presentazione delle istanze relative al rilascio di titoli, i professionisti devono allegare all'istanza anche la lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal richiedente il titolo di conformità;
- nel secondo, ovvero al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, l'amministrazione deve acquisire la dichiarazione del professionista attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente.
Diversamente dalla prima versione (leggi articolo), è stato eliminato ogni riferimento alla legge regionale n. 16/2016 di recepimento del D.P.R. n. 380/2001. Resterebbe, comunque, implicita l'applicazione (leggi articolo) della norma a permessi di costruire (PdC), segnalazioni (SCIA e SCA) e certificazioni (CIL e CILA), anche se su questo sarà interessante capire al primo banco di prova cosa accadrà quando i SUE riceveranno una SCIA o una CILA senza la dichiarazione attestante il pagamento. La norma prevede infatti che la disposizione a tutela dei professionisti sia applicabile alle "istanze presentate all'amministrazione", mentre segnalazioni e certificazioni non sono istanze ma atti che redige direttamente il professionista. Il comma 2 dell'articolo 36 prevede, infatti, che "L'amministrazione, al rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente", SCIA, SCA, CILA e CIL non sono però titoli rilasciati dall'amministrazione. Per cui, pur condividendo i principi della disposizione, non è certo dal punto di vista giuridico che lo stesso sia applicabile anche a segnalazioni e comunicazioni.
Sull'argomento abbiamo intervistato il deputato del M5S Giampiero Trizzino, Presidente della Commissione Ambiente e Territorio dell’Assemblea Regionale Siciliana, che ha presentato e seguito la proposta e che si è detto orgoglioso di quella che ha definito una "grande vittoria". Già all'approvazione dell'emendamento aveva affermato "Chiunque voglia ottenere un titolo edilizio (qualunque esso sia) dovrà prima dimostrare di avere pagato l'architetto, l'ingegnere, il geometra o il geologo per la propria prestazione. Una norma che restituisce dignità ai giovani professionisti che non vengono pagati quasi mai al termine della loro attività".
Con la pubblicazione in Gazzetta della norma, il deputato Trizzino ha affermato "L’approvazione della legge sulla “certezza dei pagamenti” è un traguardo importante perché garantisce al professionista, soprattutto quello giovane, alle prime armi - che spesso ha difficoltà ad esigere un pagamento in tempi certi - il valore della sua prestazione. Oggi abbiamo dato piena attuazione al dettato dell’art. 36 della Costituzione, che dispone il principio secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del suo lavoro".
A cura di Ing. Gianluca Oreto
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