Certificazione energetica degli edifici: Da oggi in vigore il nuovo Regolamento
12/07/2013
Entra in vigore, oggi il il Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 recante "Regolamento
recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a
cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma
dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
27/06/2013, n. 149”.
Il nuovo Regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, prevista dall'art. 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni, per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto stesso e per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
In riferimento a quanto previsto all’articolo 2, comma 1 del nuovo Regolamento, potranno svolgere l'attività di certificazione energetica:
In particolare, il Regolamento, all’articolo 2, comma 3, prevede che il tecnico abilitato deve essere iscritto all'ordine e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente, senza necessità di ottenere alcun attestato di frequenza a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.
Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici in possesso:
Così come disposto all’articolo 2, comma 4 del Regolamento, con un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici in possesso di uno dei seguenti titoli e tali soggetti in possesso di detti requisiti sono tecnici abilitati esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici:
In particolare, coloro che non rientrano nella casistica di cui all’articolo 2, comma 3 del nuovo regolamento devono essere in possesso di un attestao di frequenza a corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici. I corsi devono essere svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 al Regolamento (Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici)..
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Il nuovo Regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, prevista dall'art. 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni, per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto stesso e per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
In riferimento a quanto previsto all’articolo 2, comma 1 del nuovo Regolamento, potranno svolgere l'attività di certificazione energetica:
- a) i tecnici abilitati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b) del Regolamento;
- b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia;
- c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento;
- d) le società di servizi energetici (ESCO).
In particolare, il Regolamento, all’articolo 2, comma 3, prevede che il tecnico abilitato deve essere iscritto all'ordine e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente, senza necessità di ottenere alcun attestato di frequenza a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.
Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici in possesso:
- a) laurea magistrale conseguita in architettura, Ingegneria chimica, Ingegneria civile, Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria della sicurezza, Ingegneria elettrica, Ingegneria energetica e nucleare, Ingegneria gestionale, Ingegneria meccanica, Ingegneria per l'ambiente e il territorio, Scienza e ingegneria dei materiali, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (classi: LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, LM-53, LM-69, LM-73) ovvero laurea specialistica in Architettura e ingegneria edile, Ingegneria chimica, Ingegneria civile, Ingegneria elettrica, Ingegneria energetica e nucleare, Ingegneria gestionale, Ingegneria meccanica, Ingegneria per l'ambiente e il territorio, Scienza e ingegneria dei materiali, Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali, Scienze e tecnologie agrarie (classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S) ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
- b) laurea di 1°livello in Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria Industriale, Scienze dell'Architettura, Scienze e Tecniche dell'Edilizia, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (classi: L7, L9, L17, L23, L25);
- c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 "meccanica, meccatronica ed energia" articolazione "energia", indirizzo C3 "elettronica ed elettrotecnica" articolazione "elettrotecnica", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;
- d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 "costruzioni, ambiente e territorio", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra;
- e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 "agraria, agroalimentare e agroindustria" articolazione "gestione dell'ambiente e del territorio", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.
Così come disposto all’articolo 2, comma 4 del Regolamento, con un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici in possesso di uno dei seguenti titoli e tali soggetti in possesso di detti requisiti sono tecnici abilitati esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici:
- a) titoli di cui ai precedenti punti, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
- b) laurea magistrale in Fisica, Ingegneria aerospaziale e astronautica, Ingegneria biomedica, Ingegneria dell'automazione, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria navale, Matematica, Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Scienze chimiche, Scienze della natura, Scienze e tecnologie geologiche, Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, Scienze geofisiche (classi: LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79) ovvero laurea specialistica in Fisica, Ingegneria aerospaziale e astronautica, Ingegneria biomedica, Ingegneria dell'automazione, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria navale, Matematica, Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Scienze chimiche, Scienze della natura, Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, Scienze geofisiche, Scienze geologiche (classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S), ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
- c) laurea di primo livello conseguita in Ingegneria dell'Informazione, Scienze e Tecnologie Fisiche, Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale, Scienze e Tecnologie Chimiche, Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura, Scienze Geologiche, Scienze Matematiche (classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35), ovvero laurea in Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria Industriale, Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione, Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali, Scienze e Tecnologie Chimiche, Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura (classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32);
- d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).
In particolare, coloro che non rientrano nella casistica di cui all’articolo 2, comma 3 del nuovo regolamento devono essere in possesso di un attestao di frequenza a corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici. I corsi devono essere svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 al Regolamento (Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici)..
A cura di Gabriele
Bivona
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