Certificazione energetica degli edifici: L'Ance fa il punto sulle nuove norme
03/01/2013
In merito di certificazione energetica degli edifici, il decreto
del Ministero dello Sviluppo economico 22 novembre 2012 ha
modificato alcuni punti delle "Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici" contenute nel D.M. 26
giugno 2009.
L’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) ha, recentemente, fatto il punto sulle nuove norme segnalando tra le principali novità:
L’Ance alla propria segnalazione ha allegato il testo aggiornato delle Linee guida e una Nota di approfondimento in cui sono illustrati i principali contenuti.
L’Ance sottolinea, anche, che le Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano adottato propri strumenti di certificazione energetica degli edifici e perdono la loro efficacia nel momento in cui dovessero entrare in vigore gli strumenti attuativi regionali di certificazione energetica.
Le Regioni e le Province autonome che invece hanno già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE sono comunque tenute ad assicurare un graduale ravvicinamento dei propri strumenti di certificazione alle Linee guida.
La segnalazione contiene i seguenti allegati:
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L’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) ha, recentemente, fatto il punto sulle nuove norme segnalando tra le principali novità:
- l’eliminazione della possibilità di autodichiarazione in classe G per gli edifici esistenti di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2, di scadente qualità energetica;
- l’esclusione dall’obbligo di certificazione energetica in caso di compravendita di ruderi, immobili venduti nello stato di scheletro strutturale e altri immobili in cui non è necessario garantire un comfort abitativo;
- l’obbligo per gli amministratori degli stabili e i responsabili degli impianti di fornire ai condomini o ai certificatori da questi incaricati tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici necessari alla realizzazione della certificazione energetica, compreso il libretto di impianto (o di centrale) per la climatizzazione.
L’Ance alla propria segnalazione ha allegato il testo aggiornato delle Linee guida e una Nota di approfondimento in cui sono illustrati i principali contenuti.
L’Ance sottolinea, anche, che le Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano adottato propri strumenti di certificazione energetica degli edifici e perdono la loro efficacia nel momento in cui dovessero entrare in vigore gli strumenti attuativi regionali di certificazione energetica.
Le Regioni e le Province autonome che invece hanno già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE sono comunque tenute ad assicurare un graduale ravvicinamento dei propri strumenti di certificazione alle Linee guida.
La segnalazione contiene i seguenti allegati:
- Allegato 1- Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria
- Allegato 2- Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio
- Allegato 3- Tabella riepilogativa sull’utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai fini della certificazione energetica
- Allegato 4- Sistema di classificazione nazionale concernente la climatizzazione invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria
- Allegato 5- Attestato di qualificazione energetica
- Allegato 6- Attestato di certificazione energetica edifici residenziali
- Allegato 7- Attestato di certificazione energetica edifici non residenziali
- Allegato A- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
- Allegato B- Norme tecniche di riferimento
- Decreto 22/11/2012- Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”
- Nota approfondimento- La certificazione energetica degli edifici
A cura di Gabriele
Bivona
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