Certificazione energetica degli edifici: tutto sul nuovo APE

04/11/2015

Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 dei tre decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) 26 giugno 2015, sono cambiate nuovamente le norme che regolano la certificazione energetica degli edifici in Italia.

Nella redazione delle nuove norme, firmati dal Ministro dello Sviluppo Economico Federico Guidi e dai suoi colleghi di altri quattro Ministeri (Ambiente, Difesa, Infrastrutture e Semplificazione), si è cercato di mettere la parola fine (almeno in parte) al problema della normativa “a macchia di leopardo” che ha reso difficile la vita dei professionisti che si occupano di prestazione energetica. La novità più interessante riguarda, infatti, l’obbligo di adeguamento alla normativa nazionale anche per le regioni “virtuose” che negli anni avevano anticipato il legislatore con regole “ad hoc” che avevano però causato forti diversità applicative in ambito energetico con l’effetto di rendere di difficile la lettura dell’attestato passando da regione a regione.

Entrando nel dettaglio, i tre nuovi decreti del MiSE sono i seguenti:

  • D.M. 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (C.d. "Decreto Metodologie")
  • D.M. 26 giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" (C.d. "Decreto Relazione tecnica")
  • D.M. 26 giugno 2015 recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (C.d. "Decreto Linee guida")

Il decreto Metodologie

Il decreto definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, sia per gli edifici pubblici che privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.
Il decreto è composto da 9 articoli, 2 allegati e 2 appendici:

  • articolo 1 - Ambito di intervento e finalità
  • articolo 2 - Definizioni
  • articolo 3 - Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici
  • articolo 4 - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
  • articolo 5 - Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
  • articolo 6 - Funzioni delle Regioni e delle Province autonome
  • articolo 7 - Strumenti di calcolo
  • articolo 8 - Abrogazioni e disposizioni finali
  • articolo 9 - Entrata in vigore
  • Allegato 1 - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
  • Allegato 2 - Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici
  • Appendice A - Descrizione dell'edificio di riferimento e parametri di verifica
  • Appendice B - Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica

Il decreto Relazione tecnica

Il decreto definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.

Il decreto è composto da 3 articoli e 3 allegati:

  • articolo 1 - Ambito di intervento e finalità
  • articolo 2 - Relazioni tecniche di progetto
  • articolo 3 - Disposizioni finali ed entrata in vigore
  • Allegato 1 - Relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici - Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero
  • Allegato 2 - Relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici - Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione dell'involucro edilizio e di impianti termici.
  • Allegato 3 - Relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici - Riqualificazione energetica degli impianti tecnici

Il decreto fornisce, dunque, tre modelli di relazione tecnica suddivisi in funzione della tipologia di intervento:

  • Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero
  • Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione dell'involucro edilizio e di impianti termici
  • Riqualificazione energetica degli impianti tecnici

Il decreto Linee Guida

Il primo decreto si pone la finalità di favorire l'applicazione omogenea e coordinata dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale e definisce:

  • a) le Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, che si propongono di risolvere il problema della normativa a macchia di leopardo che ne ha reso difficile l'applicazione a livello regionale;
  • b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;
  • c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.

Il decreto è composto da 10 articoli, 1 allegato e 4 appendici:

  • articolo 1 - Finalità e campo di applicazione
  • articolo 2 - Definizioni
  • articolo 3 - Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici
  • articolo 4 - Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica degli edifici
  • articolo 5 - Monitoraggio e controlli
  • articolo 6 - Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica
  • articolo 7 - Informazione e supporto
  • articolo 8 - Disposizioni finali
  • articolo 9 - Copertura finanziaria
  • articolo 10 - Entrata in vigore
  • Allegato 1 - Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici
  • Appendice A - Casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'APE
  • Appendice B - Format di Attestato di Prestazione Energetica (APE)
  • Appendice C - Format di indicatore per gli annunci commerciali
  • Appendice D - Format di Attestato di Qualificazione Energetica

Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di attestazione della prestazione energetica degli edifici, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità degli attestati di prestazione energetica (APE), sull'intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2010/31/UE e al decreto legislativo n. 192/2005, promuovendo la tutela degli interessi degli utenti, le Linee guida prevedono:

  • a) metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
  • b) il format di APE, di cui all'appendice B delle Linee guida, comprendente tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e all'utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi;
  • c) lo schema di annuncio di vendita o locazione, di cui all'appendice C delle Linee guida, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
  • d) la definizione del sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale (SIAPE).

FAQ sul Decreto Linee Guida

Quando occorre redigere l'Attestato di Prestazione Energetica?

L'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005, modificato dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, prevede che l'attestato di prestazione energetica sia rilasciato:

  • per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario;
  • per gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti - in questi casi è necessario redigere l'APE prima del rilascio del certificato di agibilità;
  • per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m2.

L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

Sono esclusi dall'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica i seguenti casi:

  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
  • edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
  • gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi. L'attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile;
  • i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile. In particolare si fa riferimento:
    • agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;
    • agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
  • i manufatti non qualificabili come "sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno", ad esempio: una piscina all'aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.

Per i ruderi e per i manufatti di cui all'ultimo punto, resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.

Cosa succede in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell'APE?

Per i trasferimenti a titolo oneroso e per i contratti di locazione, la mancata dichiarazione e allegazione dell'APE comporta per entrambe le parti una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. Nel caso di locazione di singole unità immobiliari la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000, e se la durata della locazione non eccede i tre anni, è ridotta alla metà.
Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare al Ministero dello sviluppo economico la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.

Qual è la validità dell'Attestato di Prestazione Energetica?

L'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. In particolare, l'APE deve essere aggiornato ogni volta che si interviene su più del 25% dell'involucro edilizio o si migliora del 5% il rendimento degli impianti, ed in ogni caso ogni qualvolta si modifichi la prestazione energetica
La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

In cosa consiste la procedura per il rilascio dell'APE?

La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di operazioni svolte dai soggetti certificatori, ovvero:

  1. rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
    • il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile dell'attestato di qualificazione energetica;
    • l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totale e parziali;
    • l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
  2. la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
  3. il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.

La novità più rilevante rispetto alle precedenti linee guida sta nell'avere messo nero su bianco l'obbligo di sopralluogo.

Quali sono le sanzioni?

Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite dalla normativa, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie è punito con unasanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Chi può redigere l'Attestato di Prestazione Energetica

Il DPR 16 aprile 2013, n. 75, entrato in vigore il 12 luglio 2013, ha definito i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
L'argomento è stato ritoccato dal punto di vista normativo più volte e si è assestato con la pubblicazione del Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. Destinazione Italia, convertito dalla Legge n. 9/2014) che ha modificato DPR 16 aprile 2013, n. 75 nella parte in cui definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
In particolare, l'art. 2 del DPR n. 75/2013 (Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici) definisce quali sono i soggetti abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori, ovvero:

  • i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) del DPR;
  • gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) del DPR;
  • gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) del DPR;
  • le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a) del DPR, che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) del DPR.

In virtù delle ultime modifiche, oggi è possibile distinguere 2 casi. 

PRIMO CASO, professionisti:

  • in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa;
  • abilitato all'esercizio della professione;
  • iscritto all'albo professionale.

In questo caso il tecnico potrà redigere l'APE senza svolgere alcun corso aggiuntivo.

I titoli di studio per i quali sarà possibile redigere direttamente l'APE sono i seguenti.
LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. 09-07-2007, n. 157 - S.O.:

  • Architettura
  • Ingegneria Chimica
  • Ingegneria civile
  • Ingegneria elettrica
  • Ingegneria nucleare
  • Ingegneria gestionale
  • Ingegneria meccanica
  • Ingegneria industriale
  • Ingegneria per l'ambiente e il territorio
  • Scienza dei materiali
  • Ingegneria dei materiali
  • Scienze forestali ed ambientali
  • Scienza agrarie tropicali e subtropicali
  • Scienze e tecnologie agrarie

L'equipollenza di questi titoli di studio con le Lauree Magistrali e Specialistiche si effettua tramite il D.M. 5 maggio 2004 pubblicato sulla G.U.R.I. 21-08-2004, n. 196 - S.O.

LAUREA MAGISTRALE di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. 09-07-2007, n. 157 - S.O.:

  • LM-4 Architettura
  • LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
  • LM-21 Ingegneria biomedica
  • LM-22 Ingegneria Chimica
  • LM-23 Ingegneria civile
  • LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
  • LM-25 Ingegneria dell'automazione
  • LM-26 Ingegneria della sicurezza
  • LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
  • LM-28 Ingegneria elettrica
  • LM-29 Ingegneria elettronica
  • LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
  • LM-31 Ingegneria gestionale
  • LM-32 Ingegneria informatica
  • LM-33 Ingegneria meccanica
  • LM-34 Ingegneria navale
  • LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
  • LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
  • LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
  • LM-69 Scienza e tecnologie dei materiali
  • LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
  • LM-73 Scienza e ingegneria forestali ed ambientali

LAUREA SPECIALISTICA di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. 23-01-2001, n. 18 - S.O.:

  • 4/S Architettura e ingegneria civile
  • 25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica
  • 26/S Ingegneria biomedica
  • 27/S Ingegneria Chimica
  • 28/S Ingegneria civile
  • 29/S Ingegneria dell'automazione
  • 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni
  • 31/S Ingegneria elettrica
  • 32/S Ingegneria elettronica
  • 33/S Ingegneria energetica e nucleare
  • 34/S Ingegneria gestionale
  • 35/S Ingegneria informatica
  • 36/S Ingegneria meccanica
  • 37/S Ingegneria navale
  • 38S Ingegneria per l'ambiente e il territorio
  • 61/S Scienza e ingegneria dei materiali
  • 74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
  • 77/S Scienza e tecnologie agrarie
  • 81/S Scienze della tecnologie della chimica industriale

LAUREA DI I LIVELLO di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. 06-07-2007, n. 155 - S.O.

  • L7 Ingegneria civile e ambientale
  • L9 Ingegneria industriale
  • L17 Scienze dell'architettura
  • L23 Scienze e tecniche dell'edilizia
  • L25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali

LAUREA TRIENNALE di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. 19-10-2000, n. 245 - S.O.

  • 4 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
  • 8 Ingegneria civile e ambientale
  • 10 Ingegneria industriale
  • 20 Scienze tecnologiche agrarie, agroalimentari e forestali

DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA, SETTORE TECNOLOGICO, IN UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI E ARTICOLAZIONI di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88

  • C1 Meccanica, meccatronica ed energia
  • C3 "Elettronica ed elettrotecnica" "articolazione elettrotecnica"
  • C8 Agraria, agroalimentare e "agroindustria" articolazione "gestione dell'ambiente e del territorio"
  • C9 Costruzioni, ambiente e territorio

DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE IN UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI E ARTICOLAZIONI di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222

  • Edilizia
  • Elettrotecnica
  • Meccanica
  • Termotecnica
  • Aeronautica
  • Energia nucleare
  • Metallurgia
  • Navalmeccanica
  • Metalmeccanica

Il tecnico abilitato, senza abilitazione professionale riguardante la progettazione di edifici e degli impianti necessari per la climatizzazione, dovrà comunque frequentare il corso di 80 ore previsto dalla norma. Il tecnico abilitato che ricade in questa prima ipotesi opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

SECONDO CASO, professionisti:

  • in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa;
  • anche se iscritti nel rispettivo albo professionale, deve seguire il corso abilitante di 80 ore previsto dalla norma.

I titoli di studio per i quali sarà possibile redigere l'APE dopo aver frequentato il corso sono i seguenti. 

LAUREA MAGISTRALE di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. 09-07-2007, n. 157 - S.O.

  • LM-17 Fisica
  • LM-40 Matematica
  • LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
  • LM-54 Scienze chimiche
  • LM-60 Scienze della natura
  • LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
  • LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
  • LM-79 Scienze geofisiche

LAUREA DI I LIVELLO di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato pubblicato sulla G.U.R.I. 06-07-2007, n. 155 - S.O.

  • L8 Ingegneria civile e ambientale
  • L21 Ingegneria industriale
  • L27 Scienze dell'architettura
  • L30 Scienze e tecniche dell'edilizia
  • L32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
  • L34 Scienze geologiche
  • L35 Scienze matematiche

LAUREA SPECIALISTICA di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. 23-01-2001, n. 18 - S.O.

  • 20/S Fisica
  • 45/S Matematica
  • 50/S Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
  • 62/S Scienze chimiche
  • 68/S Scienze della natura
  • 82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
  • 85/S Scienze geofisiche
  • 86/S Scienze geologiche

LAUREA TRIENNALE di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. 19-10-2000, n. 245 - S.O.

  • 7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale
  • 9 Ingegneria dell'informazione
  • 16 Scienze della terra
  • 21 Scienze e tecnologie chimiche
  • 25 Scienze e tecnologie fisiche
  • 27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
  • 32 Scienze matematiche

DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA, SETTORE TECNOLOGICO, IN UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI E ARTICOLAZIONI di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88

  • C1 Meccanica, meccatronica ed energia
  • C2 Trasporti logistica
  • C3 "Elettronica ed elettrotecnica" "articolazione elettronica e automazione"
  • C4 Informatica e telecomunicazioni
  • C5 Grafica e comunicazione
  • C6 Chimica, materiali e biotecnologie
  • C7 Sistema moda
  • C8 Agraria, agroalimentare e agroindustria "articolazione" produzione e trasformazioni e viticoltura ed enologia

DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 e successive modifiche e integrazioni:

  • Arti fotografiche
  • Arti grafiche
  • Chimica conciaria
  • Chimica industriale
  • Chimica nucleare
  • Costruzioni aeronautiche
  • Cronometria
  • Disegni dei tessuti
  • Elettronica industriale
  • Energia nucleare
  • Fisica industriale
  • Tecnologie alimentari
  • Industria cartaria
  • Industrie cerealicole
  • Industrie metalmeccaniche
  • Industria mineraria
  • Industria navalmeccanica
  • Industria ottica
  • Industria tessile
  • Industria tintoria
  • Maglieria
  • Materie plastiche
  • Meccanica di precisione
  • Metallurgia
  • Telecomunicazioni
  • Confezione industriale
  • Elettronica e programmazione

DIPLOMA DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO

  • Astronomia
  • Fisica
  • Ingegneria aerospaziale
  • Ingegneria biomedica
  • Ingegneria medica
  • Ingegneria elettronica
  • Ingegneria delle telecomunicazioni
  • Ingegneria informatica
  • Ingegneria navale
  • Matematica
  • Pianificazione territoriale e urbanistica
  • Pianificazione territoriale e urbanistica e ambientale
  • Politica del territorio
  • Urbanistica
  • Chimica
  • Scienze naturali
  • Scienze geologiche
  • Scienze ambientali

L'equipollenza di questi titoli di studio con le Lauree Magistrali e Specialistiche si effettua tramite il D.M. 5 maggio 2004 pubblicato sulla G.U.R.I. 21-08-2004, n. 196 - S.O.

Certi possa essere di vostro gradimento, la redazione ha preparato la versione aggiornata del Decreto Legislativo n. 192/2005 recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", che potete scaricare (unitamente ai 3 decreti di giugno) attraverso i seguenti link:

Vuoi maggiori informazioni sulla compilazione dell'APE?CLICCA QUI

A cura di Ing. Gianluca Oreto

 

 



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