Certificazione energetica in Lombardia: parte la fase 2
14/01/2008
Scatta in Lombardia la fase 2 per quanto riguarda la
certificazione energetica degli edifici. Dall’1
gennaio 2008 partono le nuove disposizioni previste dalla
Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2007 – N.8/5773 che
modifica la precedente 5018/2007 e finalizzata ad attuare il
risparmio energetico, l’uso razionale e la produzione energetica da
fonti energetiche rinnovabile in conformità ai principi
fondamentali fissati dalla Direttiva 2002/91/CE e dal Dlgs
192/2005, modificato con Dlgs 311/2006 ed in attuazione degli artt.
9 e 25 della legge regionale 02/12/2006, n. 24.
In particolare, a partire dall’1 gennaio 2008 per tutti gli edifici per cui viene presentata la denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o ristrutturazione e di ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, si deve procedere, in sede progettuale:
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In particolare, a partire dall’1 gennaio 2008 per tutti gli edifici per cui viene presentata la denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o ristrutturazione e di ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, si deve procedere, in sede progettuale:
- alla determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite (Tabelle A.1 – A.2 allegate al DGR VIII/5773), a seconda della destinazione d’uso dell’edificio, in funzione della zona climatica in cui esso è situato e del suo rapporto di forma;
- al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite (calcolato secondo quanto previsto al punto A.3 di cui al DGR VIII/5773)
- limitatamente alla nuova porzione di edificio, se questa è servita da uno o più impianti termici ad essa dedicati;
- all’edificio (esistente più ampliamento), se la nuova porzione è allacciata all’impianto termico dell’edificio esistente.
A cura di Ilenia
Cicirello
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