Certificazione energetica in Puglia: Linee guida e Disciplina per autorizzazione attività di formazione
07/05/2010
La Regione Puglia con le Deliberazioni della Giunta n. 1008 e 1009
ha approvato rispettivamente la disciplina delle modalità di
rilascio della autorizzazione regionale ai soggetti accreditati
allo svolgimento delle attività formative nelle materie
disciplinate della Regolamento n. 10/2010 "Regolamento per la
certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19
agosto 2005 n. 192" e le "Linee Guida per la prima applicazione del
Regolamento regionale del 10 febbraio 2010, n. 10" attinenti le
disposizioni in materia di certificazione energetica degli
edifici.
Per quanto concerne la richiesta di autorizzazione alle attività di formazione, i soggetti pubblici o privati, in possesso dei requisiti richiesti, che intendano erogare i corsi di formazione finalizzati all'iscrizione nell'Elenco regionale nell'Elenco Regionale dei Certificatori Energetici, devono richiedere apposita autorizzazione al servizio Formazione Professionale per lo svolgimento dei suddetti corsi, utilizzando il modello allegato.
In riferimento al regolamento per la certificazione energetica degli edifici, i soggetti accreditati al rilascio della Certificazione di Sostenibilità Ambientale devono essere iscritti nell'Elenco dei Certificatori di Attestazione Energetica a semplice richiesta, previo il pagamento dell'importo previsto dall'articolo 10 del Regolamento n. 10 del 10 febbraio 2010. In caso di cancellazione dall'Elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale, i suddetti soggetti sono automaticamente cancellati dall'Elenco dei Certificatori di Attestazione Energetica, salvo che non dimostrino di avere comunque diritto al mantenimento dell'accreditamento. Nel caso in cui il richiedente l'accreditamento abbia partecipato ad un corso di formazione professionale per certificatori energetici avviato nel periodo compreso tra la pubblicazione della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia e l'entrata in vigore del Regolamento, è soddisfatto il requisito previsto dal'articolo 8, comma 2, del Regolamento, a condizione che:
La partecipazione a corsi per certificatori energetici avviati prima della pubblicazione della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia ovvero successivamente all'entrata in vigore del Regolamento ma non specificamente autorizzati dalla Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002 e successive modifiche attuative, non costituisce requisito per l'accreditamento di cui all'articolo 8 del Regolamento.
Fino a tutto il 30 settembre 2010, con riferimento agli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq ubicati nel territorio della regione Puglia, è consentita la possibilità di fare ricorso alla autocertificazione di cui al paragrafo 9 delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici approvate con Decreto 26 giugno 2009 (in GU n. 158 del 10.7.2009), alle condizioni e prescrizioni ivi previste.
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Per quanto concerne la richiesta di autorizzazione alle attività di formazione, i soggetti pubblici o privati, in possesso dei requisiti richiesti, che intendano erogare i corsi di formazione finalizzati all'iscrizione nell'Elenco regionale nell'Elenco Regionale dei Certificatori Energetici, devono richiedere apposita autorizzazione al servizio Formazione Professionale per lo svolgimento dei suddetti corsi, utilizzando il modello allegato.
In riferimento al regolamento per la certificazione energetica degli edifici, i soggetti accreditati al rilascio della Certificazione di Sostenibilità Ambientale devono essere iscritti nell'Elenco dei Certificatori di Attestazione Energetica a semplice richiesta, previo il pagamento dell'importo previsto dall'articolo 10 del Regolamento n. 10 del 10 febbraio 2010. In caso di cancellazione dall'Elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale, i suddetti soggetti sono automaticamente cancellati dall'Elenco dei Certificatori di Attestazione Energetica, salvo che non dimostrino di avere comunque diritto al mantenimento dell'accreditamento. Nel caso in cui il richiedente l'accreditamento abbia partecipato ad un corso di formazione professionale per certificatori energetici avviato nel periodo compreso tra la pubblicazione della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia e l'entrata in vigore del Regolamento, è soddisfatto il requisito previsto dal'articolo 8, comma 2, del Regolamento, a condizione che:
- la durata del corso frequentato sia stata di almeno 80 ore;
- i contenuti del corso siano sostanzialmente coerenti con le previsioni di cui all'articolo 11 del Regolamento;
- il corso sia stato tenuto da Università, Enti pubblici di ricerca, Ordini, Collegi o relative Federazioni, ovvero da Enti di formazione professionale regolarmente accreditati per i rispettivi ordinamenti;
- al termine del corso i partecipanti abbiano superato una verifica finale con attestazione.
La partecipazione a corsi per certificatori energetici avviati prima della pubblicazione della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia ovvero successivamente all'entrata in vigore del Regolamento ma non specificamente autorizzati dalla Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002 e successive modifiche attuative, non costituisce requisito per l'accreditamento di cui all'articolo 8 del Regolamento.
Fino a tutto il 30 settembre 2010, con riferimento agli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq ubicati nel territorio della regione Puglia, è consentita la possibilità di fare ricorso alla autocertificazione di cui al paragrafo 9 delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici approvate con Decreto 26 giugno 2009 (in GU n. 158 del 10.7.2009), alle condizioni e prescrizioni ivi previste.
A cura di Ilenia
Cicirello
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