Certificazione energetica: la Lombardia integra le disposizioni per la redazione dell’APE
25/01/2016
La Regione Lombardia ha aggiornato la disciplina in merito all’efficienza energetica e alla redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), modificando il precedente decreto dirigente unità organizzativa 30 luglio 2015, n. 6480 recante ”Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito della d.g.r. 3868 del 17 luglio 2015” con il quale si erano recepiti i tre decreti ministeriali 26 giugno 2015 relativi ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici ed alla certificazione energetica pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015.
È stato, infatti, pubblicato sul B.U.R.L. 22 gennaio 2016, n. 3 il Decreto dirigente unità organizzativa 18 gennaio 2016, n. 224 recante "Integrazione delle disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto 6480 del 30 luglio 2015". Di seguito tutte le integrazioni contenute nell'allegato al decreto.
Obbligo di dotazione e allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica
Confermata l’esclusione dall’obbligo di allegazione dell’APE per i provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure esecutive individuali o concorsuali. L’obbligo di dotazione e di allegazione dell’APE sussiste in caso di vendita giudiziale dei beni indivisi che non siano oggetto delle procedure di cui al punto precedente. L’esclusione dall’obbligo di dotazione e allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica si applica anche agli edifici industriali e artigianali il cui utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non prevedano il riscaldamento o la climatizzazione. L’installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, qualora non avvenga nell’ambito di un più complesso intervento di ristrutturazione dell’impianto termico o di riqualificazione energetica, è assimilata ad un intervento che non determina la modifica delle prestazioni energetiche e, pertanto, non comporta la decadenza dell’idoneità dell’Attestato di Prestazione Energetica.
Interventi migliorativi da indicare nell’APE
L’assenza dell’indicazione di interventi migliorativi nell’apposita sezione dell’APE costituisce un inadempimento del certificatore ed è oggetto di verifica in sede di controllo della conformità dell’APE. Tale indicazione può essere omessa solo qualora il certificatore dichiari, in caso di edifici di classe A3 e A4, che ulteriori interventi migliorativi non sono convenienti in termini di costi-benefici; tale dichiarazione va obbligatoriamente annotata nella sezione “Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica” dell’APE stesso.
Modifica del modello di APE
Alla quarta pagina dell’Attestato di Prestazione Energetica di cui all’Allegato D al decreto regionale n.6480 del 30.7.2015, dopo la dicitura “Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e dell’articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 così come modificato dall’articolo 12 del D.L. 63/2013” è aggiunta la dicitura “Si dichiara, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000, che la presente copia cartacea è conforme al file dell’attestato di prestazione energetica depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale.”
Dotazione dell’APE in caso di edificio privo di impianto
Le disposizioni di cui al punto 10.5 (unità immobiliari ed edifici privi di impianti rilevanti ai fini della certificazione energetica) dell’Allegato al decreto regionale n.6480 del 30.7.2015 sono applicabili in tutti i cui i casi in cui sia previsto l’obbligo di dotazione dell’APE.
Obbligo di allegazione all’APE del libretto di impianto
Il libretto d’impianto, aggiornato in conformità alle disposizioni per il controllo sull’efficienza energetica degli impianti termici civili, deve essere obbligatoriamente allegato all’Attestato di Prestazione Energetica consegnato all’acquirente o al locatario dell’edificio, prima della stipula del contratto. Il suddetto libretto non deve necessariamente essere unito all’APE allegato al contratto medesimo, in sede di stipulazione.
Ampliamento volumetrico, recupero di sottotetti e nuovi volumi edilizi
Nel caso di ampliamenti volumetrici, recupero di sottotetti esistenti, ovvero nuovi volumi edilizi sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3, qualora la nuova porzione sia climatizzata mediante la sola estensione dei sistemi tecnici preesistenti occorre procedere alle seguenti verifiche:
1.il parametro H’T risulti inferiore al valore limite riportato all’ultima riga della Tabella 10 dell’Allegato B al decreto regionale n.6480 del 30.7.2015;
2.il parametro Asol,est/Asup utile determinato in base a quanto previsto al paragrafo 2.2 dell’Allegato B, risulti inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 11 del medesimo Allegato B, rispettivamente per gli edifici della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3) e per gli edifici di tutte le altre categorie;
3.tutte le verifiche pertinenti di cui al paragrafo 5 delle disposizioni allegate al decreto regionale n.6480 del 30.7.2015.
Nel caso di ampliamenti volumetrici, recupero di sottotetti esistenti, ovvero nuovi volumi edilizi sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3, qualora la nuova porzione sia climatizzata mediante nuova installazione anche solo di un sistema tecnico dedicato ad un servizio energetico, occorre procedere alle verifiche previste per gli edifici di nuova costruzione.
Gli altri ampliamenti volumetrici, i recuperi di sottotetti esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi, tali per cui la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente e inferiore o uguale a 500 m3, sono assimilati a interventi di riqualificazione energetica e sono soggetti alle verifiche previste per gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica.
Requisiti di trasmittanza termica dei serramenti in caso di riqualificazione energetica
I requisiti di trasmittanza termica dei serramenti, indicati nella tabella 15 dell’Allegato B delle disposizioni allegate al decreto regionale n.6480 del 30.7.2015, sono definiti come segue:
Zona climatica |
Dall'1.1.2016 al 31.12.2016 U (W/m2K) |
Dall'1.1.2017 U (W/m2K) |
E |
1,80 |
1,40 |
F |
1,60 |
1,00 |
Tabella 15 - Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione
Riqualificazione energetica dell’involucro opaco con isolamento in intercapedine o dall’interno
Le tabelle di riferimento dell’Allegato B per quanto previsto al punto 8.3 delle disposizioni allegate al decreto regionale n.6480 del 30.7.2015 sono la numero 12, 13, 14 e la numero 15, quest’ultima limitatamente alle chiusure tecniche opache e ai cassonetti.
Requisiti degli impianti di illuminazione
L’installazione di nuovi apparecchi di illuminazione deve rispettare i requisiti indicati al punto 8.9 delle disposizioni allegate al decreto regionale n.6480 del 30.7.2015 anche nel caso in cui tali apparecchi siano installati in un edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione importante di primo o di secondo livello.
Sostituzione di generatore di calore
In relazione a quanto previsto al punto 4.10 delle disposizioni allegate al decreto regionale n.6480 del 30.7.2015, si specifica che la sostituzione di una caldaia con un’altra di diversa tipologia (es.condensazione, multistadio, modulante, tradizionale) non è assimilata ad un cambio di tipologia di generatore; pertanto, nel caso in cui non vi sia un cambio di combustibile e nel caso in cui la potenza termica della nuova caldaia non sia superiore a 50 kW, non è necessario presentare al Comune la relazione tecnica di cui al punto 4.8 delle predette disposizioni.
L’esclusione vale anche nel caso in cui la caldaia sia sostituita con una pompa di calore di potenza inferiore o uguale a 15 kW.
Rimane l’obbligo di trasmettere al Comune la dichiarazione di conformità di cui al DM 37/2008 e all’Autorità competente in materia di ispezioni sugli impianti termici il rapporto di controllo tecnico e l’aggiornamento del libretto d’impianto, come previsto dalla dgr 3965 del 31.7.2015.
Requisiti per l’installazione di un impianto termico alimentato a biomassa
In caso di installazione di un generatore alimentato a biomassa la relazione tecnica dovrà attestare il rispetto dei requisiti di cui al punto 15 della dgr 3965/2015, a prescindere dalla potenza dell’impianto e dalle ulteriori caratteristiche. Pertanto, potranno essere installati solo generatori che appartengano a classi di efficienza energetica, come individuate dalle norme tecniche indicate alla tabella 5.6 del decreto 6480/2015 che abbiano rendimenti uguali o superiori ai valori indicati nella dgr 3965/2015.
Fermi restando i requisiti di cui sopra, nel caso in cui l’installazione di un impianto termico alimentato a biomassa riguardi un edifico di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione di primo livello, occorre procedere al calcolo dell’efficienza globale media stagionale di cui al punto 8.6, lett.a) delle disposizioni allegate al decreto 6480 del 30.7.2015.Le disposizioni di cui al punto 8.6, lettere b), c) e d) si applicano solo qualora siano tecnicamente possibili, in relazione alla tipologia di impianto a biomassa.
L’installazione in un edificio esistente, ad integrazione dell’impianto termico esistente e in assenza di interventi sui sottosistemi impiantistici preesistenti, di apparecchi termici alimentati a biomassa solida che abbiano, singolarmente o nel loro complesso, una potenza nominale del focolare inferiore a 5 kW, non è soggetta al rispetto dei requisiti e delle disposizioni di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2.
Installazione di una pompa di calore con potenza non superiore a 15 kW
Nel caso in cui l’installazione della pompa di calore, pur con potenza termica non superiore a 15 kW, avvenga nell’ambito di una qualsiasi altra tipologia di intervento (edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione importante di primo o di secondo livello, riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, ristrutturazione dell’impianto termico, riqualificazione energetica dell’impianto termico) non si applica l’esclusione di cui al punto 4.11.
Assenza di uno dei sottosistemi dell’impianto termico o di allacciamento alla rete del gas
L’edificio oggetto di certificazione si considera privo dell’impianto termico nel caso in cui l’impianto termico in esso installato sia sprovvisto di almeno uno dei sottosistemi (generazione, distribuzione o emissione); diversamente, non si considera privo dell’impianto termico l’edificio in cui sono presenti tutti i sottosistemi che lo compongono, ma manca l’allacciamento alla rete del gas.
Riqualificazione energetica dell’impianto termico
Gli interventi sull’impianto termico che rientrano nella definizione di ristrutturazione o di riqualificazione energetica, così come la sostituzione del generatore con un altro generatore di potenza termica superiore al 10% della potenza del generatore sostituito, sono soggetti ai medesimi obblighi di cui al punto 8.6, 8.7, 8.8 delle disposizioni allegate al decreto 6480 del 30.7.2015.
Pompe di calore reversibili tipo split
Ai fini del calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio, qualora in un ambiente servito da impianto di riscaldamento sia presente anche un impianto in pompa di calore reversibile tipo split, quest’ultimo deve essere considerato ai fini del raffrescamento e può essere trascurato ai fini del riscaldamento.
Fattori di allocazione dell’energia per sistemi cogenerativi
Quanto indicato nelle formule 11.379, 11.380 e 11.381 dell’Allegato H al decreto regionale n.6480 del 30.7.2015, in merito alla modalità di allocazione dell’energia in presenza di sistemi cogenerativi è da intendersi applicabile indipendentemente dalla taglia degli stessi; pertanto tali formule risultano valide a prescindere dalla potenza elettrica e termica del sistema cogenerativo e quindi applicabili anche a impianti di cogenerazione abbinati a reti di teleriscaldamento.
Obbligo di integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili
A parziale rettifica di quanto previsto al punto 6.15 iii delle disposizioni allegate al decreto 6480 del 30.7.2015, qualora un edificio soggetto ai requisiti degli “edifici ad energia quasi zero” sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per la climatizzazione invernale e la fornitura di acqua calda sanitaria, non incorre negli obblighi relativi alla copertura dei fabbisogni di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria e della somma dei fabbisogni per la climatizzazione invernale, estiva e l’ acqua calda sanitaria, di cui ai punti 6.13.c.i e ai punti 6.13.c.ii delle disposizioni allegate al decreto 6480/2015) ma resta soggetto all’obbligo di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, di cui al punto 6.3 lettera c) iii delle medesime disposizioni.
Sono altresì soggetti agli obblighi di integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili previsti dall’Allegato 3 al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28 gli “edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante” come definiti dall’art.2 del predetto decreto anche se non ricompresi nella definizione di ristrutturazione importante di primo livello ai sensi del decreto regionale n.6480 del 30.7.2015.
Verifiche di condensa
Le condizioni di umidità relativa interna, contenute ai paragrafi I.2.1 e I.2.2 dell’Allegato H al decreto regionale n.6480 del 30.7.2015, relative alle verifiche di condensa in assenza di sistemi di controllo dell’umidità, sono da ritenersi superate da quanto riportato al punto 5.3 delle disposizioni allegate al decreto; pertanto le condizioni interne di utilizzazione sono da valutare secondo il metodo delle classi di concentrazione riportato nelle Appendici A e NA (Appendice Nazionale) della norma UNI EN ISO 13788.
Strutture a protezione degli impianti sportivi
Le strutture a protezione degli impianti sportivi sono considerate stagionali e, pertanto, sono esenti dagli obblighi di rispetto dei requisiti di prestazione energetica e di dotazione dell’Attestato di Prestazione Energetica qualora esse, anche se sostenute da strutture portanti fisse, siano completamente rivestite da un involucro che può essere, a momenti alterni, tolto o rimesso.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
- Tag: