Certificazione energetica, pronto il Regolamento con i requisiti dei certificatori
14/02/2013
Pronto il Regolamento che definirà i requisiti professionali ed i
criteri di accreditamento dei certificatori energetici. Verrà,
infatti, discusso domani al Consiglio dei Ministri lo schema di DPR
di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.
192/2005 concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico in edilizia, che dovrebbe finalmente chiudere
definitivamente la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione
europea per il mancato recepimento nell'ordinamento italiano della
direttiva sul rendimento energetico in edilizia.
Lo schema di DPR (allegato) è composto da 8 articoli a un allegato:
In particolare, il regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:
L'art. 2 del Regolamento definisce i titoli che deve possedere il tecnico abilitato e chiarisce che i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette da regioni e province autonome.
I contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici sono definiti nell'allegato 1 al Regolamento e prevedono il superamento di un esame finale rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, devono dichiarare:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.
L'attestato di certificazione energetica assume la valenza di atto pubblico, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale con responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive il documento.
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Lo schema di DPR (allegato) è composto da 8 articoli a un allegato:
- art. 1 - Finalità e ambito di intervento
- art. 2 - Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
- art. 3 - Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
- art. 4 - Qualificazione dell'attestato di certificazione energetica
- art. 5 - Funzioni delle Regioni e Province autonome
- art. 6 - Criteri di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica
- art. 7 - Disposizioni finali
- art. 8 - Copertura finanziaria
- Allegato 1 - Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici
In particolare, il regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:
- i tecnici abilitati;
- gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
- gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento o altro soggetto equivalente in ambito europeo;
- le società di servizi energetici (ESCO).
L'art. 2 del Regolamento definisce i titoli che deve possedere il tecnico abilitato e chiarisce che i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette da regioni e province autonome.
I contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici sono definiti nell'allegato 1 al Regolamento e prevedono il superamento di un esame finale rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, devono dichiarare:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.
L'attestato di certificazione energetica assume la valenza di atto pubblico, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale con responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive il documento.
A cura di Ilenia
Cicirello
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