Codice Appalti e impugnazione aggiudicazione, nuova sentenza del TAR

10/10/2017

L’omessa formale pubblicazione dei provvedimenti di ammissione delle imprese concorrenti ad una gara pubblica, se da un lato fa venir meno l’onere di immediata impugnazione, dall’altro non preclude la facoltà di impugnazione di tali provvedimenti prima dell’aggiudicazione della gara.

Questo, in estrema sintesi, uno dei contenuti più interessanti della Sentenza del TAR Molise 4 ottobre 2017, n. 332 che, rigettando il ricorso per l'annullamento dei provvedimenti di ammissione di una società ad una procedura di affidamento, ha ricordato che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

Come ricordato dal TAR, l’omessa formale pubblicazione dei provvedimenti di ammissione delle imprese concorrenti ad una gara pubblica, se da un lato fa venir meno l’onere di immediata impugnazione, dall’altro non preclude la facoltà di impugnazione di tali provvedimenti prima dell’aggiudicazione della gara. Ma non solo, la norma in questione, infatti, in deroga alla disciplina generale sull’interesse all’impugnazione degli atti di gara, ha inteso qualificare tali atti come immediatamente lesivi e come tali suscettibili di immediata contestazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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