Codice antimafia: Il testo coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 153/2014

03/11/2014

Il Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" entrerà in vigore il prossimo 26 novembre e da tale data dovrà essere utilizzato il Codice delle leggi antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 nel testo coordinato con le modifiche introdotte dal citato D.Lgs. n. 153/2014 nella parte concernente i controlli amministrativi sugli appalti e su concessioni, erogazioni e finanziamenti pubblici, tiene alto il livello di vigilanza su tale settore e ne rafforza l'incisività consentendo di emettere una documentazione interdittiva in tutti i casi in cui siano interessate imprese border-line, che oggi eludono gli accertamenti antimafia più rigorosi, operando sotto soglia.

Certi di fare cosa gradita ai nostri lettori, alleghiamo il testo del D.Lgs. n. 159/2011 vigente dal 26 novembre 2014 con la precisazione che le modifiche integrative del D.Lgs. n. 153/2014 hanno l'obiettivo principale di snellire le procedure di verifica sulle imprese, evitando ad esempio i controlli sui familiari che non hanno raggiunto la maggiore età e che non risiedono nel territorio nazionale, e intervenire efficacemente sui micro appalti che rappresentano la percentuale maggiore di casi dove avvengono i tentativi di infiltrazione mafiosa.

Viene, inoltre, semplificata la norma sulla competenza territoriale. Con l'approvazione del decreto legislativo sarà esclusivamente competente al rilascio della documentazione antimafia il prefetto del luogo ove ha sede l'operatore economico, a tutto vantaggio della completezza, dell'efficacia e dell'approfondimento dei riscontri informativi.
La comunicazione antimafia sarà acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti debitamente autorizzati, e, nei casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis del DLgs. n. 159/2011, sarà è rilasciata:
  • dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;
  • dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del Dlgs. n. 159/2011, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

Il correttivo riduce da 45 a 30 giorni il termine a disposizione del prefetto per il rilascio della documentazione e indica gli effetti del mancato rispetto del termine anche nel caso della comunicazione. Viene eliminata l'ipotesi di verifiche di particolare complessità che comportava un'ulteriore dilatazione dei termini (30 giorni).

In allegato il testo del decreto correttivo ed il testo del D.Lgs. n. 159/2011 coordinato in vigore dal 26 novembre 2014.

A cura di Gabriele Bivona



© Riproduzione riservata