Codice appalti: Modifiche introdotte dal decreto Destinazione Italia

17/12/2013

Il decreto-legge "Destinazione Italia" approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, contiene all'articolo 14 due commi che introducono "disposizioni urgenti per i lavori pubblici" e che modificano l'articolo 118 del Codice dei contratti (D.Lgs, n. 163/2006).
Nel dettaglio, nell'art. 118 viene modificato il comma 3 e viene aggiunto il comma 3-bis.

Le modifiche proposte sono finalizzate a risolvere le gravi problematiche derivanti dalla gestione dei contratti di appalto in corso di esecuzione nei casi di particolare urgenza inerenti il completamento dell'esecuzione ovvero ove sopraggiunga una situazione di crisi aziendale dell'impresa appaltatrice.
Con la modifica al comma 3 che consiste nell'inserimento del seguente periodo "Ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso può provvedersi, anche in deroga alle previsione del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti" viene introdotto un meccanismo che induce l'appaltatore a pagare spontaneamente i crediti maturati dai subappaltatori, considerato che, diversamente, la stazione appaltante dovrebbe sospendere il pagamento nei suoi confronti dei successivi SAL, con inevitabili effetti anche sulla prosecuzione delle attività oggetto dell'appalto.
Le modifiche al comma 3 dell'art. 118 sono volte, quindi, a consentire la prosecuzione dei contratti di appalto mediante l'estensione, per condizioni di particolare urgenza, della facoltà della stazione appaltante di provvedere direttamente al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti dell'importo ad essi dovuto dall'appaltatore principale per prestazioni eseguite, anche qualora il bando non contempli tale facoltà (ipotesi frequente, soprattutto nelle gare meno recenti).

Con l'introduzione del nuovo comma 3-bis (il cui testo è il seguente: "E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'affidatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura") viene raccordato l'art. 118 in argomento con la normativa fallimentare che consente la continuità aziendale, con lo scopo di riattivarne l'attività imprenditoriale e quindi di consentire la prosecuzione dei contratti pubblici.
Nel caso in cui l'appaltatore sia soggetto ad una procedura di concordato preventivo, lo stesso si troverebbe in una situazione di oggettiva impossibilità a far fronte ai pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori.
Il nuovo comma 3-bis prevede il versamento dei corrispettivi dovuti per l'appalto, distintamente all'appaltatore principale ed ai subappaltatori, secondo le istruzioni impartite dal Tribunale competente, al fine di assicurare sia il rispetto della par condicio tra i creditori dell'appaltatore in crisi aziendale, sia la continuità del contratto di appalto.

Per ultimo, con il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, non viene apportata alcuna modifica al Codice dei contratti ma viene assicurata omogeneità di disciplina a tutta la materia dei contratti aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche in relazione al fondamentale aspetto dello svincolo delle garanzie fideiussorie inerenti al contratto di appalto.
Ecco il testo del citato comma 2: "Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio di cui all'articolo 237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo 163/2006.".

A cura di Paolo Oreto


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