Codice appalti e Direttive europee: il ddl delega e la Legge Obiettivo
31/07/2015
Esame preliminare concluso alla Camera dei Deputati per il disegno
di legge delega relativo al recepimento delle direttive
comunitarie 2014/23/CE, 2014/24/CE e
2014/25/CE.
Lo ha dichiarato il Presidente dell'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) Ermete Realacci che ha anche comunicato il termine ultimo per la presentazione delle proposte emendative al provvedimento, fissato per martedì 4 agosto 2015 alle ore 20.
In verità, dopo l’approvazione in prima lettura a Palazzo Madama, da quando il provvedimento è arrivato alla Camera dei Deputati, come risulta dai resoconti (vedi allegati), nelle poche ore dedicate dall'VIII Commissione al provvedimento non è stato fatto alcun esame preliminare e gli unici fatti di una certa importanza sono stati le audizioni del Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio e del Presidente dell'Autorità Anticorruzione Raffaele Cantone.
Dopo le due audizioni, però, nonostante nel Dossier n. 92 recante Elementi di valutazione sulla qualità del testo predisposto dal Servizio studi della Camera dei Deputati, siano emersi parecchi aspetti sui quali la Commissione avrebbe dovuto discutere prima di passare a fissare una data per la presentazione degli emendamenti, non c'è stato alcun dibattito.
Entrando nel dettaglio e come avevo già avuto modo di affermare in una mia precedente nota, nel documento del Centro Studi, in merito al coordinamento interno del testo, viene espressamente indicato che mentre il comma 1, che enuclea i principi e criteri direttivi della delega, dispone il divieto di introduzione o mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive (cosiddetto divieto di gold plating), andrebbe valutata l'opportunità di determinare come si coordinano con tale divieto alcune previsioni presenti nel ddl, come ad esempio quelle contenute nelle lettere n) (pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara), ff) (Albo nazionale direttori dei lavori e collaudatori), gg) (concorsi di progettazione e limitazione dell’appalto integrato) e oo) (limitazioni all’istituto dell’avvalimento), che sembrano introdurre ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dalle direttive che sembrano limitarne la portata.
Vale la pena, poi, osservare come all'interno del disegno di legge, così come approvato dal Senato, manca una indicazione chiara per il superamento della legge obiettivo e sarei curioso di scoprire come sarà modificato il testo per adeguarlo alle richieste del Presidente Cantone che nel corso dell'audizione aveva precisato che nel caso di General Contractor non devono essere possibili varianti e le opere stesse devono essere appaltate chiavi in mano in quanto "Il general contractor è la tipologia di appalto più problematica" ed il contraente generale deve realizzare l'opera al prezzo pattuito "senza possibilità i modifiche in corsa, altrimenti quel contratto si trasforma in qualcos'altro". Tra l'altro, nel corso dell'audizione Cantone aveva anche precisato che un'eventuale abrogazione "sarebbe un messaggio importante e ribadirebbe il concetto che il nuovo codice è l'unica norma di riferimento per il settore".
Il testo contiene diversi riferimenti alle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, ma in nessuna lettera del comma 1 dell'articolo 1 del ddl approvato dal Senato, si parla di superamento della Legge Obiettivo (legge n. 443/2001) che è tutt'ora vigente e che dal 2006 ad oggi è stata gestita dalla "Struttura tecnica di missione" di cui all'articolo 163, comma 3 del Codice dei contratti con la precisazione che l'articolo in argomento è inserito nel Capo IV (Parte II - Titolo III) del Codice dei contratti rubricato "Lavori inerenti a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi", con un complesso di articoli dal 161 al 194.
E, quindi, nonostante il chiaro ostracismo del Presidente Cantone e nonostante il Ministro Delrio abbia più volte affermato di volerla cancellare, tra i criteri della legge delega non è stata inserita alcuna indicazione al Governo per il superamento della legge Obiettivo.
In queste condizioni, se il ddl che verrà approvato dalla Camera non conterrà alcuna norma sul superamento della Legge Obiettivo, il Governo, quando eserciterà la delega non potrà prevedere il superamento della legge obbiettivo e se lo farà si esporrà ad un "eccesso di delega" facilmente riscontrabile da chi vuole mantenerla in vita. L'unica soluzione sarebbe quella di introdurre al comma 1, una lettera specifica in cui venga previsto di delega il superamento della Legge Obiettivo.
© Riproduzione riservata
Lo ha dichiarato il Presidente dell'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) Ermete Realacci che ha anche comunicato il termine ultimo per la presentazione delle proposte emendative al provvedimento, fissato per martedì 4 agosto 2015 alle ore 20.
In verità, dopo l’approvazione in prima lettura a Palazzo Madama, da quando il provvedimento è arrivato alla Camera dei Deputati, come risulta dai resoconti (vedi allegati), nelle poche ore dedicate dall'VIII Commissione al provvedimento non è stato fatto alcun esame preliminare e gli unici fatti di una certa importanza sono stati le audizioni del Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio e del Presidente dell'Autorità Anticorruzione Raffaele Cantone.
Dopo le due audizioni, però, nonostante nel Dossier n. 92 recante Elementi di valutazione sulla qualità del testo predisposto dal Servizio studi della Camera dei Deputati, siano emersi parecchi aspetti sui quali la Commissione avrebbe dovuto discutere prima di passare a fissare una data per la presentazione degli emendamenti, non c'è stato alcun dibattito.
Entrando nel dettaglio e come avevo già avuto modo di affermare in una mia precedente nota, nel documento del Centro Studi, in merito al coordinamento interno del testo, viene espressamente indicato che mentre il comma 1, che enuclea i principi e criteri direttivi della delega, dispone il divieto di introduzione o mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive (cosiddetto divieto di gold plating), andrebbe valutata l'opportunità di determinare come si coordinano con tale divieto alcune previsioni presenti nel ddl, come ad esempio quelle contenute nelle lettere n) (pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara), ff) (Albo nazionale direttori dei lavori e collaudatori), gg) (concorsi di progettazione e limitazione dell’appalto integrato) e oo) (limitazioni all’istituto dell’avvalimento), che sembrano introdurre ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dalle direttive che sembrano limitarne la portata.
Vale la pena, poi, osservare come all'interno del disegno di legge, così come approvato dal Senato, manca una indicazione chiara per il superamento della legge obiettivo e sarei curioso di scoprire come sarà modificato il testo per adeguarlo alle richieste del Presidente Cantone che nel corso dell'audizione aveva precisato che nel caso di General Contractor non devono essere possibili varianti e le opere stesse devono essere appaltate chiavi in mano in quanto "Il general contractor è la tipologia di appalto più problematica" ed il contraente generale deve realizzare l'opera al prezzo pattuito "senza possibilità i modifiche in corsa, altrimenti quel contratto si trasforma in qualcos'altro". Tra l'altro, nel corso dell'audizione Cantone aveva anche precisato che un'eventuale abrogazione "sarebbe un messaggio importante e ribadirebbe il concetto che il nuovo codice è l'unica norma di riferimento per il settore".
Il testo contiene diversi riferimenti alle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, ma in nessuna lettera del comma 1 dell'articolo 1 del ddl approvato dal Senato, si parla di superamento della Legge Obiettivo (legge n. 443/2001) che è tutt'ora vigente e che dal 2006 ad oggi è stata gestita dalla "Struttura tecnica di missione" di cui all'articolo 163, comma 3 del Codice dei contratti con la precisazione che l'articolo in argomento è inserito nel Capo IV (Parte II - Titolo III) del Codice dei contratti rubricato "Lavori inerenti a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi", con un complesso di articoli dal 161 al 194.
E, quindi, nonostante il chiaro ostracismo del Presidente Cantone e nonostante il Ministro Delrio abbia più volte affermato di volerla cancellare, tra i criteri della legge delega non è stata inserita alcuna indicazione al Governo per il superamento della legge Obiettivo.
In queste condizioni, se il ddl che verrà approvato dalla Camera non conterrà alcuna norma sul superamento della Legge Obiettivo, il Governo, quando eserciterà la delega non potrà prevedere il superamento della legge obbiettivo e se lo farà si esporrà ad un "eccesso di delega" facilmente riscontrabile da chi vuole mantenerla in vita. L'unica soluzione sarebbe quella di introdurre al comma 1, una lettera specifica in cui venga previsto di delega il superamento della Legge Obiettivo.
A cura di arch. Paolo Oreto | - | Segui @PaoloOreto1 |
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