Codice appalti e direttive Europee: testo lacunoso e antitetico
30/06/2015
Mentre è previsto per giovedì prossimo all'VIII Commissione
(Ambiente) della Camera dei Deputati (Relatori on. Mariani ed on.
Cera) l'avvio dell'esame del disegno di legge delega relativo al
recepimento delle direttive comunitarie 2014/23/CE, 2014, 24/CE e
2014/25/CE, approvato il 18 giugno in prima lettura dal Senato con
il nuovo titolo "Delega al Governo per l'attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture", la domanda che mi pongo dopo aver
visionato il testo è: sarà vera riforma?
Esaminando attentamente il testo del disegno di legge delega non posso fare a meno di constatare gli aspetti antitetici presenti tra la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 dove viene precisato che la delega affidata al Governo deve essere rispettosa del "divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246" ed alcune delle altre lettere presenti nello stesso comma 1.
Nei commi 24-ter e 24-quater dell'art. 14 della legge 28/11/2005, n. 246 si legge testualmente:
"24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
24-quater. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo".
Orbene, nella direttiva 2014/24/CE per quanto concerne la pubblicazione dei bandi e degli avvisi, facendo riferimento agli articoli 51 e 52 della stessa, non c'è alcun obbligo di pubblicazione degli stessi su quotidiani nazionali o locali mentre nella lettera n) del comma 1 della legge delega approvata in prima lettura dal Senato è precisato che la delega affidata al Governo per il recepimento delle direttive deve contenere la "revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara".
Tale situazione, nata per dare ossigeno pubblicitario ai quotidiani nazionali e locali, a mio avviso, non rispetta quanto precisato nella lettera a), comma 1 del testo del disegno di legge delega in quanto introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva ed impone ai vincitori delle gare il balzello relativo alle spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi.
Il testo all'esame della Camera contiene altre situazioni analoghe che speriamo siano debitamente attenzionate nel corso della prima lettura da parte dell'VIII Commissione.
© Riproduzione riservata
Esaminando attentamente il testo del disegno di legge delega non posso fare a meno di constatare gli aspetti antitetici presenti tra la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 dove viene precisato che la delega affidata al Governo deve essere rispettosa del "divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246" ed alcune delle altre lettere presenti nello stesso comma 1.
Nei commi 24-ter e 24-quater dell'art. 14 della legge 28/11/2005, n. 246 si legge testualmente:
"24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
24-quater. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo".
Orbene, nella direttiva 2014/24/CE per quanto concerne la pubblicazione dei bandi e degli avvisi, facendo riferimento agli articoli 51 e 52 della stessa, non c'è alcun obbligo di pubblicazione degli stessi su quotidiani nazionali o locali mentre nella lettera n) del comma 1 della legge delega approvata in prima lettura dal Senato è precisato che la delega affidata al Governo per il recepimento delle direttive deve contenere la "revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara".
Tale situazione, nata per dare ossigeno pubblicitario ai quotidiani nazionali e locali, a mio avviso, non rispetta quanto precisato nella lettera a), comma 1 del testo del disegno di legge delega in quanto introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva ed impone ai vincitori delle gare il balzello relativo alle spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi.
Il testo all'esame della Camera contiene altre situazioni analoghe che speriamo siano debitamente attenzionate nel corso della prima lettura da parte dell'VIII Commissione.
A cura di arch. Paolo Oreto | - | Segui @PaoloOreto1 |
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