Codice appalti e direttive europee: in Senato l’approvazione definitiva
14/01/2016
Se non è un record poco ci manca! Martedì 12 e mercoledì 13 gennaio 2016 l’aula del Senato ha trattato il disegno di legge delega sul recepimento delle tre direttive europee sugli appalti e concessioni (Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE) e dopo la discussione generale sono stati respinti tutti gli emendamenti (erano oltre 200) mentre sono stati approvati 11 ordini del giorno su 14. Tutto nel giro di meno di 3 ore.
In verità l’unica motivazione per cui si è arrivati alla totale bocciatura di tutti gli emendamenti sta nel fatto che se il testo fosse stato modificato avrebbe dovuto essere rinviato alla Camera dei Deputati per un nuovo esame ed ormai il tempo è tiranno perché la scadenza del 18 aprile, data entro la quale dovrebbero essere recepite le tre direttive, è ormai prossima.
L’approvazione definitiva è slittata alle seduta di oggi, ad oltre un anno dalla presentazione in Parlamento del ddl delega, ma si tratta, soltanto, di una semplice formalità ed il provvedimento, dopo la firma del Capo dello Stato ed il visto della Corte dei Conti, dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
Il ddl, composto di un solo articolo, reca una delega al Governo, che dovrà essere attuata entro il 18 aprile 2016, per il recepimento di tre direttive che riordinano la normativa europea. E' prevista la redazione di un nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni e la conseguente abrogazione delle attuali disposizioni.
Tra i criteri della delega:
- la razionalizzazione del quadro normativo in materia di appalti pubblici e di concessioni a fini di semplificazione dei procedimenti; la trasparenza e pubblicità delle procedure di gara;
- la riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti;
- il contenimento dei tempi e la piena verificabilità dei flussi finanziari;
- la razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato;
- la revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici;
- la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto;
- il miglioramento delle condizioni di accesso, per le piccole e medie imprese e le imprese di nuova costituzione, al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni;
- l'individuazione, per le procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento;
- la trasparenza, nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi ai processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni.
L’originario testo del ddl delega presentato dal Governo Renzi al Parlamento il 18/11/2014 (a distanza di 7 mesi dall’entrata in vigore delle direttive) conteneva alcuni principi e criteri direttivi che dovevano essere rispettati nella stesura del D.Lgs. di recepimento che sono stati abbondantemente ampliati nella prima approvazione del 18/6/2015 al Senato (a distanza di circa 7 mesi dalla presentazione del ddl) che ha introdotto ulteriori criteri direttivi tra i quali:
- la sostituzione del criterio del massimo ribasso con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche nei servizi ad alta intensità di manodopera;
- la valorizzazione di esigenze di sostenibilità ambientale e di clausole sociali;
- la previsione di forme di dibattito pubblico nei territori interessati da opere infrastrutturali che hanno impatto sull'ambiente;
- la valorizzazione della fase progettuale e il contenimento delle varianti in corso d'opera;
- il rafforzamento dei poteri di vigilanza e indirizzo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che elaborerà contratti-tipo e bandi-tipo e istituirà un albo nazionale dei commissari di gara;
- l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture, di un albo nazionale per il ruolo di responsabile dei lavori;
- l'affidamento delle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, con una disciplina transitoria per le concessioni autostradali.
La Camera dei Deputati ha, successivamente, concluso l’esame con l’approvazione in aula il 17/11/2015 (a distanza di circa un anno dalla presentazione del provvedimento da parte del Governo) con numerose precisazioni dei criteri di delega tra le quali:
- il coordinamento con le disposizioni in materia di tutela ambientale;
- il riferimento al costo del ciclo di vita nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la previsione di specifiche tecniche per assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità;
- la previsione di una disciplina per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- la previsione di disposizioni per emergenze di protezione civile e di una specifica disciplina per i contratti segretati;
- l'individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive europee, la previsione di sanzioni in caso di omessa o tradiva denuncia all'ANAC di richieste estorsive e corruttive;
- la pubblicità di avvisi e bandi di gara esclusivamente con strumenti informatici;
- la previsione di sanzioni per le stazioni appaltanti che omettono o tardano a comunicare le varianti in corso d'opera;
- il richiamo al rispetto del referendum abrogativo del giugno 2011 per le concessioni del settore idrico;
- l'espresso superamento della legge obiettivo;
- l’ampliamento delle possibilità di appalto integrato e le deroghe al principio di affidamento con gara ad evidenza pubblica.
Per atro, il relatore ha espresso, sia in Commissione che in Aula, perplessità sulla riscrittura della norma relativa alla centralizzazione delle committenze, che rischia di moltiplicare il numero delle stazioni appaltanti: il testo, per quanto riguarda i comuni non capoluogo di provincia, pone ora l'obbligo di ricercare forme di aggregazione o di centralizzazione delle committenze a livello di unioni di comuni o comunque in ambito subprovinciale.
Oggi il testo approvato dalla Camera dei deputati (a distanza di un anno e 9 mesi dall’entrata in vigore delle tre direttive), senza ulteriori modifiche, dovrebbe essere approvato in via definitiva dal Senato ed oggi restano soltanto 3 mesi per predisporre e rendere operativi i decreti legislativi previsti nel disegno di legge delega, anche al fuine di evitare una procedura di infrazione da parte della UE.
Ma è opportuno precisare che il Governo, dopo aver predisposto sia il primo che il secondo decreto legislativo, prima di inviarli al Capo dello Stato per la firma, dovrà attendere, così come previsto al comma 3 dell’articolo 1 del ddl delega, i pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 e delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari con la precisazione che trascorso inutilmente il termine di 30 giorni il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri.
C’è, anche, da aggiungere che nel caso in cui il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla legge delega, il Governo ritrasmette il testo alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti ed ove trascorrano inutilmente 15 giorni il decreto legislativo potrà essere, comunque, emanato.
Potranno essere rispettati i tempi previsti?
A cura di Paolo Oreto
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