Codice dei contratti: Il Consiglio di Stato ancora sul principio di rotazione
di Redazione tecnica - 06/05/2020
Ennesima sentenza del Consiglio di Stato relativamente al cosiddetto “Principio di rotazione” di cui all’articolo 36, comma 1 del Codice dei contratti che impone, espressamente, il rispetto del principio di rotazione degli intivi e degli affidamenti.
La nuova sentenza del Consiglio di Stato 27 aprile 2020, n. 2655 non fa altro che confermare quanto già varie volte affermato dal Consigliodi Stato e cioè che il citato rispetto del principio di rotazione costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata; nel provvedimento viene ricordata la precedente sentenza del Consiglio di Stato 12 settembre 2019, n. 6160 in cui, trattando proprio delle procedure negoziate previste dall’art. 36 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cit. per gli appalti sotto soglia, è stato affermato: “Contrasta con il favor partecipationis la regola che il numero degli operatori economici sia limitato e fa temere per il principio di parità di trattamento che la loro scelta sia rimessa all’amministrazione e tuttavia, il sacrificio della massima partecipazione che deriva dal consentire la presentazione dell’offerta ai soli operatori economici invitati è necessitato dall’esigenza di celerità, essa, poi, non irragionevole in procedure sotto soglia comunitaria; quanto, invece, alla scelta dell’amministrazione il contrappeso è nel principio di rotazione”.
Il rispetto del principio di rotazione ha l’obiettivo di evitare
la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva
concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori
nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione
di cambiare per ottenere un miglior servizio come, per altro già
affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato 5 novembre 2019, n.
7539 e nella Sentenza del Consiglio di Stato 4 giugno 2019, n.
3755.
La giurisprudenza ha, poi, già chiarito che, anche alla luce delle
Linee guida ANAC n. 4 nella versione
adottata con delib. 1 marzo 2018, n. 206, punto 3.6, il principio
di rotazione è inapplicabile nel solo caso in cui la stazione
appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante una
procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei
partecipanti attraverso inviti, mentre, in ogni altro caso, il solo
fatto oggettivo del precedente affidamento – a prescindere dalla
modalità con la quale sia avvenuto – impedisce alla stazione
appaltante di invitare il gestore uscente come precisato nella
Sentenza del Consiglio di Stato 5 novembre 2019, n.
7539.
Di fatto si cerca di evitare che l’operatore uscente possa avvantaggiarsi delle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento, nell’ambito di una procedura in cui è chiamato a confrontarsi, allo scoperto, con pochi altri concorrenti ed in quest’ottica è del tutto indifferente la modalità con la quale sia stato aggiudicato il precedente contratto come spiegato nela Sentenza del Consiglio di Stato 12 giugno, 2019, n. 3943.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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