Codice dei contratti: In Gazzetta il Decreto Presidenziale con la ripartizione dell’incentivo
06/08/2018
Sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 3 agosto 2018 è stato pubblicato il Decreto Presidenziale 30 maggio 2018, n. 14 relativo al “Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8”.
Il Regolamento fa seguito al parere favorevole 16 marzo 2018, n, 121 del Consiglio di Giustizia amministrativo della Regione siciliana espresso nella seduta del 13 marzo 2018 (leggi articolo).
Lo schema di regolamento si compone di 10 articoli, così rispettivamente rubricati:
- art. 1 (Ambito d'applicazione e definizione);
- art. 2 (Destinazione delle somme per gli incentivi);
- art. 3 (Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche);
- art. 4 (Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi);
- art. 5 (Sostituzione delle figure professionali e amministrative);
- art. 6 (Termini per le prestazioni);
- art. 7 (Penalità);
- art. 8 (Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni, entrata in vigore).
Completano il regolamento due allegati, “A” e “B”, dedicati rispettivamente ai contratti di lavori e a quelli di servizi e forniture.
Il nuovo Regolamento è stato predisposto sulla falsariga del precedente regolamento adottato ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 163/2006, emanato con decreto presidenziale 5 dicembre 2016, n. 3, pubblicato nella G.U.R.S. n. 8 del 24 febbraio 2017 (leggi articolo), ed è stato sottoposto al parere delle Organizzazioni sindacali, come previsto dal comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella riunione del 25 settembre 2017.
Il nuovo Regolamento adottato con Decreto Presidenziale e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana sostituirà dal 18 agosto 2018 il precedente decreto presidenziale 5 dicembre 2016, n. 3.
All’articolo 3 del provvedimento rubricato “Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche” è precisato che, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 è graduata, in ragione dell’entità dei lavori, come segue:
- 1) 2,00%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;
- 2) 1,90%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- 3) 1,80%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- 4) 1,70%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- 5) 1,60%, per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.
Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi pari all’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:
- a) 1,60%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;
- b) 1,52%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- c) 1,44%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- d) 1,36%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- e) 1,28% per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.
In conformità alle prescrizioni di cui all’art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima è graduata, in ragione dell’entità dei servizi e delle forniture, come segue:
- 1) 1,00%, per importi a base di gara superiori ad euro 40.000 e inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, lettere c) o d), del Codice dei contratti pubblici;
- 2) 0,70%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
- 3) 0,50%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- 4) 0,30%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- 5) 0,20%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- 6) 0,10%, per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.
Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:
- a) 0,80%, per importi a base di gara superiori ad euro 40.000 e inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, lettere c) o d), del Codice dei contratti pubblici;
- b) 0,56%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
- c) 0,40%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- d) 0,21%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- e) 0,16%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- f) 0,08% per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.
Sono esclusi dalla corresponsione dell’incentivo i contratti di servizi e forniture il cui importo a base di gara sia inferiore a 40.000,00 euro.
Nel caso di contratti di lavori la percentuale, come è possibile rilevare nell’allegato A è così distribuita:
- Programmazione della spesa per investimenti 2,00 %
- Attività del Responsabile del procedimento 20,00%
- Verifica preventiva della progettazione 5,00 %
- Predisposizione e controllo delle procedure di gara 15,00 %
- Direzione dei lavori 44%
- Collaudo tecnico-amministrativo e statico 10,00 %
- Collaboratori tecnici e amministrativi 4%
Nel caso di contratti di servizi e forniture la percentuale, come è possibile rilevare nell’allegato A è così distribuita:
- Programmazione della spesa per investimenti 5,00 %
- Attività del Responsabile del procedimento 20,00%
- Predisposizione e controllo delle procedure di gara 20,00 %
- Direzione dell’esecuzione del contratto 28%
- Verifica di conformità 13%
- Collaboratori tecnici e amministrativi 14%
In allegato il Decreto Presidenziale 30 maggio 2018, n. 14 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 3 agosto 2018.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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