Codice dei contratti: In vigore da domani le nuove soglie comunitarie

31/12/2019

Da domani entrano in vigore le nuove soglie di rilevanza superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

Come previsto dall'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), tali soglie verranno aggiornate con i provvedimenti della Commissione europea pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L279 del 31 ottobre 2019. Si tratta in particolare del:

  • Regolamento delegato (UE) 2019/1827 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle Concessioni.
  • Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
  • Regolamento delegato (UE) 2019/1829 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione.
  • Regolamento delegato (UE) 2019/1830 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.

I 4 regolamenti, che entreranno in vigore l'1 gennaio 2020, hanno aggiornato le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti. In particolare le nuove soglie sono:

Nei settori ordinari

  • euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  • euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
  • euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
  • euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

Nei settori speciali:

  • euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
  • euro 428. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
  • euro 1.000.000 (resta inalterato l’odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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