Codice dei contratti: In vigore da oggi il Regolamento ANAC in materia di vigilanza
01/03/2017
Entra in vigore già oggi il nuovo “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 con Provvedimento ANAC 15 febbraio 2017. Con il provvedimento che è stato predisposto a seguito dei nuovi poteri affidati all’Anac dalla riforma del Codice degli appalti, l’Anac ha proceduto a una revisione generale del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.
Il nuovo Regolamento disciplina i procedimenti inerenti all’attività di vigilanza esercitata dall’ANAC in attuazione dell’art. 213 e dell’art. 211, comma 2 del D.Lgs. n. 50/5016 (c.d. Nuovo Codice Appalti), dedicato (solo in parte) ai “pareri di precontenzioso” e mira a consentire un intervento tempestivo su questioni attinenti alla tutela della trasparenza, della concorrenza e della legittimità delle procedure di gara. Le novità rispetto al precedente “Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi” pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 29.12.2014, in vigore dal 30 dicembre 2014, sono dettagliatamente descritte nella relazione che lo accompagna ma, fra le tante, va segnalata la cosiddetta raccomandazione vincolante. Nei casi in cui l’istruttoria non viene archiviata, oppure se la stazione appaltante non si adegua alle indicazioni dell’Anac, possono essere infatti adottati quattro tipi di provvedimenti a conclusione del procedimento di vigilanza (art.12):
- un atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata;
- un atto con cui l’Autorità registra che la stazione appaltante ha adottato buone pratiche amministrative meritevoli di essere segnalate;
- un atto di raccomandazione
- una raccomandazione vincolante.
Quest’ultima tipologia è adottata per le violazioni più gravi, che possono andare dai frazionamenti artificiosi agli affidamenti senza previa pubblicazione del bando in Gazzetta ufficiale.
A seguito di una raccomandazione vincolante (art. 22) l’Anac invita la stazione appaltante ad agire in autotutela annullando gli atti della procedura di gara affetti da vizi di legittimità e a rimuovere gli eventuali effetti. Se entro 15 giorni la stazione appaltante non si adegua o non risponde alle richieste di informazioni, l’Autorità avvia un procedimento sanzionatorio.
La revisione del Regolamento si è concentrata sui seguenti obiettivi:
- a) definire in modo preciso le tipologie di provvedimento adottato dall’ANAC a conclusione del procedimento di vigilanza;
- b) definire un procedimento di accertamento unico, che può dare luogo, in rapporto alle risultanze della fase istruttoria, a due diverse tipologie di atti conclusivi (raccomandazione vincolante o meno);
- c) assicurare la massima garanzia di partecipazione al procedimento ai soggetti coinvolti e, nel contempo, garantire la massima celerità possibile del procedimento presso l’ANAC;
- d) assicurare una adeguata verifica sull’effettiva esecuzione dei provvedimenti dell’ANAC.
Nel dettaglio il Regolamento è costituito dai seguenti 27 articoli:
- Art. 1 (Definizioni)
- Art. 2 (Oggetto)
- Art. 3 (Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza)
- Art. 4 (Attività di vigilanza d’ufficio e su segnalazione)
- Art. 5 (Modalità di presentazione delle segnalazioni)
- Art. 6 (Segnalazioni anonime)
- Art. 7 (Archiviazione delle segnalazioni)
- Art. 8 (Rapporti fra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso)
- Art. 9 (Rapporti fra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo)
- Art. 10 (Il responsabile del procedimento)
- Art. 11 (Ordine di priorità delle segnalazioni)
- Art. 12 (Atti conclusivi del procedimento di vigilanza)
- Art. 13 (Avvio del procedimento di vigilanza)
- Art. 14 (Partecipazione all’istruttoria)
- Art. 15 (Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti)
- Art. 16 (Audizioni)
- Art. 17 (Ispezioni)
- Art. 18 (Sospensione dei termini del procedimento)
- Art. 19 (Comunicazione delle risultanze istruttorie)
- Art. 20 (Conclusione del procedimento istruttorio)
- Art. 21 (Procedimento in forma semplificata)
- Art. 22 (Comunicazione dell’atto di raccomandazione vincolante e verifica sulla sua esecuzione)
- Art. 23 (Comunicazione dell’atto di raccomandazione e verifica della sua attuazione)
- Art. 24 (Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile)
- Art. 25 (Comunicazioni)
- Art. 26 (Disposizioni transitorie)
- Art. 27 (Entrata in vigore e abrogazioni)
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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