Codice dei contratti: In vigore il Regolamento per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
28/02/2017
Entra oggi in vigore il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 recante “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficialen. 36 del 13 febbraio scorso è costituito dai seguenti 9 articoli:
- art. 1 - Requisiti dei professionisti singoli e associati
- art. 2 - Requisiti delle società di professionisti
- art. 3 - Requisiti delle società di ingegneria
- art. 4 - Requisiti dei raggruppamenti temporanei
- art. 5 - Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE
- art. 6 - Obblighi di comunicazione
- art. 7 - Verifica dei requisiti e delle capacità ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento
- art. 8 - Requisiti di regolarità contributiva
- art. 9 - Abrogazioni ed entrata in vigore
In pratica dal provvedimento a suo tempo presentato per il parere del Consiglio di Stato sono stati espunti, così come richiesto dallo stesso consiglio di Stato, gli articoli relativi all’oggetto ed all’ambito di applicazione e l’articolo relativo ali criteri per garantire la presenza dei giovani professionisti.
Per quanto concerne l’articolo relativo all’oggetto ed all’ambito di applicazione, il Consiglio di Stato nel proprio parere aveva precisato che il citato articolo si limita a ribadire il contenuto della normativa primaria di delega di cui all'art. 24, commi 2 e 5 del codice ed è, quindi, privo di una autonoma portata dispositiva e, pertanto al fine di evitare inutili, se non pregiudizievoli, duplicazioni normative, i giudici di Palazzo Spada hanno invitato il Ministero in sede di stesura ad espungere dal testo regolamentare il citato articolo.
Ricordiamo che nella versione del provvedimento pubblicata sulla Gazzetta ufficiale manca l’articolo relativa alla presenza dei giovani professionisti che era presente nel testo originsrio, perché il Consiglio di Stato nel proprio parere n. 2285 del 3 novembre 2016 aveva precisato che in riferimento a tali criteri, gli stessi sono attinenti alla materia della valutazione delle offerte, già disciplinata, per quanto concerne il profilo in esame, sia dalla normativa primaria recata dal codice (art. 95, comma 13) sia dalle linee guida dell’ANAC n. 1/2016 sui SIA e n. 2/2016 relative all’OEPV e, pertanto, al fine di evitare duplicazioni normative che potrebbero ingenerare situazioni di incertezza nell’applicazione della normativa vigente, il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale articolo avrebbe dovuto essere espunto dal testo del decreto.
Con l’entrata in vigore del provvedimento, in riferimento a quanto previsto all’articolo 8, alle attività professionali prestate dalle società di professionisti e dalle società di ingegneria si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale; detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
All’articolo 4 dello stesso decreto è, anche, precisato che le società di professionisti, le società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei devono comunicare all'ANAC, che li inserisce nel casellario delle società di ingegneria e professionali, i seguenti dati:
- a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;
- b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità, nonché ogni loro successiva variazione;
- c) entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;
- d) entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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