Codice dei contratti: Lavori in corso con le modifiche introdotte nel 2012

05/03/2012

La particolare attuale situazione della politica italiana che ha portanto ad un Governo tecnico che, nella maggior parte dei casi, opera per mezzo di decreti-legge ha provocato in un provvedimento importante come il Codice dei contratti ad una situazione veramente inusuale.
In atto il Codice dei contratti in vigore risulta modificato nel 2012 dai quattro seguenti provvedimenti:
  • decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
  • legge 27 gennaio 2012, n. 3;
  • decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;
  • decreto-legge 2 marzo 2012, n, 16.

In allegato il Codice dei contratti coordinato con tutte le modifiche introdotte e, quindi, nella versione attualmente in vigore.
Mi chiedo, conìmunque, come sia possibile che un Codice di tale importanza per un settore che, pur con le difficoltà attuali, continua a dare lavoro a centinai di migliaia di persone, possa subire in due mesi modifiche introdotte, a spizzichi e bocconi, in 3 decreti-legge ed in una legge, senza una regia complessiva che introduca dette modifiche con un unico organico provvedimento.
Non riesco a darmi risposte e comunque, l'occasione è buona per riassumere le modifiche introdotte dall'1 gennaio 2012 partendo dalla più recente ed andando a ritroso

Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (cosiddetto "decreto fiscale")
Con l'articolo 1, comma 5 del decreto-legge viene modificato il comma 2 dell'articolo 38 del codice dei contratti precisando uno dei due elementi disciplinati dalla lettera g) del comma 1 della disposizione che dispone l'esclusione dagli appalti per i soggetti che abbiano "commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti".
La modifica introdotta da decreto-legge cosiddetto della "semplificazione fiscale" l'accertamento definitivo della violazione. La norma in dettaglio chiarisce che "costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili". Con la nuova norma viene precisato che sono fatti salvi i comportamenti già adottati dalle stazioni appaltanti, in coerenza con la precedente previsione e cioè in base alla formulazione della lettera g) precedente all'introduzione del chiarimento disposto dal decreto-legge n. 16/2012.

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (cosiddetto "decreto semplificazioni")
Con gli articoli dal 20 al 22 vengono introdotte modifiche al Codice dei contratti.
Nel dettaglio con gli articoli in argomento, nel Codice dei contratti viene introdotto l'articolo 6-bis rubricato come "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" con cui, per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa, viene istituita, presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del codice dei contratti Il controllo dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori sarà possibile esclusivamente per mezzo della nuova Banca dati.
Viene, anche, prevista la modifica del comma 2 dell'articolo 29 del Codice dei contratti in tema di responsabilità solidale negli appalti e viene precisato che "in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.".

Legge 27 gennaio 2012, n. 3
Con l'articolo 5 viene modificato l'articolo 135, comma 1 del codice dei contratti inserendo la possibilità che il responsabile del procedimento proponga alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato non soltanto per per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro ma, anche, per reati di usura, riciclaggio.

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto "decreto liberalizzazioni”)
Con alcuni articoli dal 41 al 55 vengono introdotte alcune modifiche al Codice dei contratti necessarie a far decollare davvero il Project Financing.
Le nuove norme spingono l'ingresso dei capitali privati nel finanziamento, nella realizzazione e nella gestione delle infrastrutture.
Vengono ridotti gli importi delle opere d'arte per i grandi edifici e viene precisato che sono da considerare sottoprodotti le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da acqua ovvero da materiali, sostanze o residui di varia natura.
Vengono, anche, inserite nuove norme relative alla progettazione ed, in particolare, è, adesso, consentita l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.



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