Codice dei contratti: Offerta tecnica, mancata separazione elementi quantitativi. Esclusione?

di Redazione tecnica - 19/02/2020

Il Servizio supporto giuridico, organizzato nell’ambito del Servizio Contratti Pubblici e realizzato in collaborazione tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ITACA, eroga un’attività di supporto giuridico alle stazioni appaltanti, di cui all'art.3, comma 1, lettera o) del Codice, sulla disciplina dei contratti pubblici, al fine di favorire uniformità di indirizzi ed evitare molteplicità di interpretazioni e di soluzioni operative, nocive al buon andamento delle amministrazioni.

Quesito

Il 4 dicembre 2019, nell’abito di tale servizio e relativamente ai criteri di aggiudicazione un Ente appaltante ha posto il seguente quesito concernete l’esclusione nel caso di mancata separazione degli elementi quantitativi nell’offerta tecnica: “In una procedura telematica sotto soglia UE, con il criterio di aggiudicazione dell’OEPV, sono stati previsti, nell’ambito dell’offerta tecnica, elementi di valutazione qualitativi e quantitativi. I primi da fornire attraverso una Relazione, ed i secondi con un modello di offerta “altri elementi di valutazione tecnica” predisposto dalla stazione appaltante. La lex specialis prevedeva modalità di attribuzione del punteggio distinte per gli elementi qualitativi e quantitativi, rispettivamente, di tipo discrezionale e di tipo “on/off”. Nel disciplinare di gara veniva, altresì, specificato che il citato “modello altri elementi di valutazione tecnica”, alla stregua dell’offerta economica, doveva essere inserito in una sezione distinta dall’offerta tecnica: elementi, per il carattere automatico di assegnazione del punteggio, da scrutinare in seduta pubblica. Ancora: veniva specificato che “L’offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve recare alcun riferimento al prezzo offerto, alla sua composizione/scomposizione, ovvero fare riferimento ad elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente”. E che “a pena di esclusione” il concorrente deve caricare a sistema in un’apposita sezione altri elementi (…) il modello MOT- Altri elementi di Valutazione. Ciò premesso, nella fase di apertura delle “RELAZIONI TECNICHE” (ELEMENTI QUALITATIVI), un concorrente ha accluso anche il modello Altri Elementi di valutazione. Si domanda se: 1) Può essere ammesso al prosieguo della procedura; 2) Non acclude tale modulo anche nella “sezione altri elementi tecnici” debba essere escluso o può prendersi per buono quello che ha allegato altrove. 3) Entro quanto tempo va pubblicato il verbale di gara”.

Risposta

La risposta del Servizio giuridico è la seguente:Sulla base di quanto rappresentato, si ritiene che il caso di specie configuri una ipotesi di esclusione. Ciò in quanto, come precisato da consolidata giurisprudenza sul punto, gli elementi “quantitativi” potrebbero alterare in concreto il libero processo di formazione della volontà della Commissione giudicatrice, consentendo di ricostruire, seppur in maniera indiretta e nei suoi elementi essenziali, l’offerta economica. Peraltro, si rappresenta che la giurisprudenza ha precisato che una previsione nella “lex specialis” che vieti al concorrente, a pena di esclusione, di indicare elementi quantitativi separatamente rispetto ad altra documentazione che compone l’offerta tecnica, appare tutt'altro che irrazionale. Con riferimento al terzo quesito posto, si rappresenta che non sono espressamente previsti termini per la pubblicazione dei verbali, facendo la delibera 1310/2016 dell'ANAC un mero riferimento ad un aggiornamento della pubblicazione dei verbali "tempestivo".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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