Codice dei contratti: Quadro aggiornato dei provvedimenti attuativi

13/02/2017

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha, recentemente, pubblicato un comunicato il “Quadro aggiornato delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione” in cui precisa che saranno varate a breve le linee guida sugli affidamenti in house sulle quali il Consiglio di Stato ha espresso il proprio positivo parere. Salgono, così a 7 i provvedimenti attuativi predisposti dall’ANAC. In conformità a quanto previsto nuovo Codice dei Contratti, l’ANAC ha emanato linee guida su alcune delle principali innovazioni introdotte nel comparto dei lavori pubblici:

  1. affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (Gazzetta ufficiale del 29/09/2016);
  2. offerta economicamente più vantaggiosa (Gazzetta ufficiale dell’11/10/2016);
  3. responsabile unico del procedimento (Gazzetta ufficiale del 22/11/2016);
  4. affidamenti sotto soglia (Gazzetta ufficiale del 23/11/2016);
  5. commissari di gara (Gazzetta ufficiale del 3/12/2016);
  6. gravi illeciti professionali (Gazzetta ufficiale del 3/01/2017)

In verità è opportuno precisare che le linee guida ai nn. 1 e 2 non sono previste specificatamente nell’articolato del nuovo codice e rientrano tra la casistica piuù generale dei provvedimenti previsti non dettagliatamente all’articolo 213, comma 2 del nuovo Codice e c’è, poi, da aggiungere che, comunque, le linee guida di cui ai nn. 1, 2 e 8, così come affermato dal Consiglio di Stato non sono vincolanti.

E’ opportuno, anche, aggiungere che all’appello dei provvedimenti a carico dell’ANAC mancano a tutt’oggi:

  1. le linee guida relative alle modalità e la cadenza con cui effettuare le verifiche del limite minimo dell’80% dei lavori da appaltare da parte dei concessionari mediante procedura ad evidenza pubblica (art. 177, comma 3);
  2. le linee guida relative al controllo sull’attività dell’operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio (art. 181, comma 4);
  3. le linee guida che definiscono il rating di impresa e delle relative penalità e premialità (art. 83, comma 10) per le quali l’ANAC ha, recentemente, inviato al Governo ed al Parlamento un atto di segnalazione.

Diversa è invece, la situazione dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti hanno visto la luce, su 16 provvedimenti previsti, soltanto 5 e precisamente:

  1. il decreto dai Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture 17 giugno 2016 sui parametri nelle gare di progettazione (art. 24, comma 8);
  2. il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248 sulle opere specialistiche (art. 89, comma 11);
  3. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2016 sulla Cabina di regia (art. 212, comma 5);
  4. le regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e di negoziazione emanate dall'Agid per la condivisione dei dati (art. 58, comma 10);
  5. il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016,

mentre ne mancano all’appello ben 11 come è possibile rilevare nell’allegata tabella.

Tra l’altro non riusciamo a comprendere come mai la cabina di regia così come disposto all’articolo 212, comma 1, lettera b) del nuovo Codice non abbia, ancora, provveduto a “curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l’adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonché della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca”.

A cura di Paolo Oreto



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