Codice dei contratti: Un pieno di modifiche e correzioni
05/05/2017
Con la probabile pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 103 di oggi del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “Correttivo al Codice dei contratti” scorrono le ultime pagine di un giallo che ci ha tenuto attenti dal 13 aprile 2017, data in cui il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto correttivo. Sempre che la pubblicazione sulla Gazzetta di oggi sarà rispettata, le 441 modifiche, apportate al codice varato un anno fa, entreranno il 20 maggio prossimo.
Ricordiamo che il decreto correttivo approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile scorso è costituito da 131 articoli in cui sono riportate circa 400 modifiche a circa 130 articoli del Codice (vedi tabellone modifiche articolo per articolo). In fatto di correzioni, questo nuovo Codice batte ogni record:
con un avviso di rettifica di ben 8 pagine in cui erano inserite circa 170 correzioni (su un testo composto da 220 articoli) che modificano circa 100 articoli pari al 44% dell'articolato;
con un decreto correttivo composto da 131 articoli in cui sono riportate quasi 450 modifiche a circa 130 articoli del Codice.
In totale, quindi, dalla pubblicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ad oggi viaggiamo con oltre 600 correzioni e modifiche sulla maggior parte dei 220 articoli che compongono il Codice dei contratti e siamo, ancora ad un anno dall’entrata in vigore. Crediamo di non sbagliare se affermiamo che, come per un buon film giallo, il nuovo Codice dei contratti ci riserverà, ancora, tante sorprese.
Restiamo in attesa di conoscere il testo pubblicato sulla Gazzetta per confrontarlo con quello approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile scorso e per capire se ci sono novità in merito all’abrogazione del comma 2 dell’articolo 211 che, di fatto, ha ridimensionato , i poteri affidati all'ANAC cancellando il c.d. "potere di raccomandazione" che consentiva a Cantone di bacchettare le Pubbliche Amministrazioni colte in fallo durante la gara, invitandole a tornare sulla retta via con la minaccia di una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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