Codice dei contratti, Violo (CNG): 'Giudizio positivo ma resta ancora qualche lacuna sugli aspetti geologici'

26/06/2018

Dopo l'intervista al vicepresidente ANCE Edoardo Bianchi (leggi articolo), abbiamo interpellato Arcangelo Francesco Violo, segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi a cui abbiamo posto alcune domande sul D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) con specifico riferimento agli aspetti che riguardano i geologi.

D. Dal momento in cui si è insediato il nuovo Governo si è cominciato a parlare del nuovo Codice dei contratti e della posizione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Complessivamente come giudica la riforma degli appalti dal punto di vista strutturale e dei contenuti?

Non c’è dubbio che il passaggio da una rigida regolamentazione di dettaglio alla soft law ha determinato varie difficoltà nell’attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti, considerando anche che i provvedimenti attuativi sono abbastanza ampi e variegati. Sul piano dei contenuti, giudico positivamente l’aver riconfermato il divieto del subappalto della relazione geologica e aver ribadito il ruolo terzo del geologo nella sua veste di progettista specialista che deve necessariamente  essere presente nella struttura di progettazione. Inoltre, è stata dedicata una particolare attenzione ai contenuti tecnici, riconoscendo la relazione geologica quale parte propedeutica e integrante in ogni livello di progettazione.

D. Quali sono le criticità principali che avete riscontrato in questi due anni di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016?

Una prima criticità deriva dal fatto che i provvedimenti attuativi del Codice dei contratti sono spesso non vincolanti per le stazioni appaltanti e che queste ultime risentono, quindi, di una difficoltà nell’attuazione in sede di affidamento. Una seconda criticità è data dall’assenza di una chiara precisazione che i mercati elettronici non possono essere adeguatamente utilizzati per l’acquisto di elaborati progettuali, essendo di natura intellettuale e non standardizzata.

D. Ritiene che la scelta di suddividere il vecchio regolamento D.P.R. n. 207/2010 (non ancora completamente abrogato) in tanti provvedimenti attuativi sia stata corretta?

Oltre a quello che ho già detto in precedenza, mi limito a constatare che occorre procedere a una tempestiva adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal nuovo Codice dei contratti, tra cui in particolare il decreto ministeriale sui livelli della progettazione.

D. Entrando nel dettaglio, come giudica le innovazioni che riguardano:

- l'appalto sul progetto esecutivo:

I lavori devono essere appaltati sulla base di una progettazione esecutiva di qualità per evitare gli errori fatti in passato quando ci si imbatteva spesso in presunte “sorprese geologiche”, facendo ricorso improprio alle varianti in corso d’opera o all’istituto delle riserve, con un conseguente aumento del costo delle opere da realizzare. Per raggiungere tale obiettivo, era ed è auspicabile escludere le ipotesi di appalto integrato, dove spesso non è adeguatamente considerata la relazione geologica o addirittura è del tutto omesso l’apporto specialistico del geologo. Certamente, lo scopo può essere perseguito solo creando appositi fondi di rotazione destinati alle attività di progettazione.

- l'offerta economicamente più vantaggiosa come principale criterio di aggiudicazione:

È lodevole l’utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa poiché tiene conto della qualità dell’offerta tecnica nell’aggiudicazione degli appalti di servizi di architettura e ingegneria, ma si sarebbe dovuto estendere, in via obbligatoria, anche agli affidamenti sotto la soglia dei 40 mila euro.

- il subappalto:

Devo constatare una carenza di disposizioni chiare in riferimento alle modalità di affidamento in subappalto delle indagini geognostiche. Sarebbe necessario, infatti, regolamentare maggiormente il rapporto tra lavori e servizi per l’esecuzione di indagini geognostiche e servizi professionali di redazione degli elaborati progettuali, anche al fine di una corretta individuazione dei requisiti necessari per espletare tali diverse prestazioni.

D. Quali sono i punti principali su cui il Governo dovrebbe agire per migliorare la riforma degli appalti? Provi a stilare una sua road map.

È difficile stilare una vera e propria road map, mi limito a proporre qualche suggerimento in merito agli aspetti esclusivi di competenza dei geologi:

  • Andrebbe inserito, in un comma separato, il divieto di subappalto della relazione geologica che, attualmente, è riportata all’articolo 31 comma 8 del Codice dei contratti unitamente ad altre previsioni;
  • Sarebbe opportuno, inoltre, codificare in maniera più dettagliata la presenza indispensabile del geologo in ogni livello della progettazione, precisando in modo più chiaro che tale progettista specialista è fondamentale per la redazione degli elaborati geologici in tutte e tre le fasi progettuali.

Ringrazio il Segretario nazionale del Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo Francesco Violo per il prezioso contributo e lascio a voi ogni commento.

A cura di Ing. Gianluca Oreto



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