Codice dei contratti e Albo commissari di gara: alcune domande all'ANAC

15/01/2019

Come abbiamo già avuto modo di segnalare, con il Comunicato del Presidente 9 gennaio 2019 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), considerato il numero esiguo di iscrizioni che non ne avrebbe assicurato la piena operatività ma soprattutto in assenza di alternative normative, ha differito la data di avvio dell’Albo dei Commissari di gara al 15 aprile 2019 (leggi articolo).

Nella stessa giornata, con l’atto di segnalazione al Governo ed al Parlamento 9 gennaio 201, n. 1 l'ANAC ha indicato la necessità di un intervento urgente di modifica all’art. 77 del Codice, finalizzato a consentire alle stazioni appaltanti di procedere alla nomina dei commissari di gara in caso di mancata o insufficiente implementazione delle singole sottosezioni dell’Albo (leggi articolo).

Se da una parte, dunque, per ovviare momentaneamente al problema l'ANAC ha differito l'entrata in vigore dell'Albo dei commissari di gara, dall'altra la stessa Anticorruzione di Cantone ha semplicemente chiesto al Governo e al Parlamento una modifica dell'art. 77 del Codice per consentire alle stazioni appaltanti di nominarli con modalità diverse nel caso di assenza e/o carenza di esperti all'interno dell'Albo.

Nulla, però, viene detto relativamente alla necessità di eliminare le cause che hanno provocato le numericamente esigue iscrizioni all’albo stesso che, a nostro avviso, possono essere riassunte:

  • versamento di 168,00 euro obbligatorio per l’iscrizione all’albo ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del D.M. 12 febbraio 2018;
  • aleatorietà dei compensi minimi dopo che con l'Ordinanza del TAR del Lazio 2 agosto 2018, n. 4710 li aveva sospesi (leggi articolo);
  • necessità di dimostrare di aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per la quale si chiede l’iscrizione.

Le nostre domande

Perché nell’atto di segnalazione non si parla dei suddetti problemi?

Ma soprattutto, qual'è necessità di fare un versamento di 168,00 euro a favore dell’ANAC per iscriversi all’Albo quando i liberi professionisti per esercitare la professione, sia per committenti privati che per committenti pubblici, pagano già una tassa per l’iscrizione all’albo di appartenenza? In analogia qualsiasi ente appaltante potrebbe chiedere il pagamento di un tassa per l’iscrizione ai propri albi. Riteniamo sia corretto?

Perché l’ANAC, nell’atto di segnalazione, non ha sollecitato una modifica dell’articolo 77, comma 10 del codice dei contratti con l’inserimento anche dei compensi minimi oltre che di quelli massimi al fine di renderlo omogeneo al citato D.M. 12 febbraio 2018?

Perché la necessità di dimostrare di aver svolto nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi. Non possono esserci altre modalità per dimostrare la propria professionalità che quella di aver svolto altri servizi analoghi? Paradossalmente è come se si dicesse che nella giuria per un premio letterario ci debbano essere soltanto scrittori che abbiano scritto un certo numero di titoli o come se un giudice esperto assaggiatore di vini debba essere anche un bravo enologo.

Speriamo che il Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone, sempre attento e puntuale, possa rispondere alle nostre domande.

A cura di arch. Paolo Oreto



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