Codice dei contratti e decreto correttivo: Il parere del Vice-Presidente del CNAPPC

09/05/2017

Mentre attendiamo che il 20 maggio prossimo entrino in vigore le modifiche al Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) introdotte dai 131 articoli del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cosiddetto “decreto correttivo”) riflettendo sulle oltre 400 modifiche introdotte al testo originario non possiamo non segnalare che quelle più pesanti riguardano le professioni tecniche ed abbiamo ritenuto opportuno porre alcune domande all’arch. Rino La Mendola Vice Presidente del CNAPPC, che ha seguito da vicino il percorso della riforma nel ruolo di coordinatore del Tavolo Lavori Pubblici della Rete delle Professioni Tecniche.

Qui di seguito le domande con a seguire le risposte.

D. Le professioni tecniche possono ritenersi soddisfatte dalle modifiche introdotte e quali sono gli obiettivi più rilevanti  raggiunti con  con le modifiche introdotte dal decreto correttivo?

R. Siamo complessivamente soddisfatti della riforma, in quanto il nuovo codice, con le modifiche introdotte dal decreto correttivo,  recepisce una serie di proposte della Rete delle Professioni Tecniche, garantendo il raggiungimento di una serie di obiettivi,  votati all’apertura del mercato ed alla valorizzazione del progetto, quale elemento centrale  nel processo di esecuzione delle opere pubbliche.  Gli obiettivi più rilevanti raggiunti, possono essere come appresso sintetizzati:

  1. è stato abbandonato quasi del tutto il criterio di affidamento del prezzo più basso,  adesso  possibile solo per affidamenti di importo stimato inferiore a 40.000 euro;
  2. viene promosso il libero accesso ai concorsi dei  giovani e comunque dei professionisti in grado di produrre progetti di qualità, sebbene non siano in possesso di requisiti economico-finanziari;
  3. viene notevolmente ridotto il peso dei requisiti economico-finanziari per la partecipazione alle gare per l’affidamento di S.A.I.  (esempio: il fatturato degli ultimi tre anni può essere sostituito da un’adeguata polizza di assicurazione);
  4. sono stati notevolmente ridotti gli affidamenti in house: i concessionari dovranno affidare  almeno l’80% dei lavori e dei servizi  (compresi i S.A.I.) a soggetti terzi;
  5. è stata abolita la cauzione provvisoria a carico del professionista per la partecipazione a gare per l’affidamento della progettazione;
  6. il ricorso al cosiddetto  “Decreto Parametri” per calcolare l’importo a base di gara negli affidamenti di S.A.I. è diventato obbligatorio (art.24 comma 8). Viene dunque superata la criticità più rilevante del quadro normativo degli ultimi 11 anni, ristabilendo regole certe per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara. Ciò impedirà che le stazioni appaltanti continuino  a sottostimare gli importi dei Servizi di Architettura e Ingegneria, mortificando la qualità delle prestazioni professionali  ed i più elementari princìpi della trasparenza;
  7. le stazioni appaltanti non potranno più subordinare la corresponsione dei corrispettivi spettanti ai professionisti  al  finanziamento dell’opera. Ciò costituisce una garanzia del riconoscimento  economico del lavoro svolto  dai professionisti incaricati, a prescindere  dal finanziamento dei lavori.
  8. la convenzione stipulata tra committente e professionista dovrà stabilire le modalità di pagamento  dei corrispettivi  ai  professionisti incaricati, nel rispetto del c.d. Decreto Parametri  (art. 24 comma 8 bis).
  9. le stazioni appaltanti non potranno più  affidare servizi di architettura e ingegneria a fronte di  “forme di  sponsorizzazione o di rimborso” in luogo del corrispettivo spettante ai professionisti  (art. 24 comma 8 ter). Ciò scongiurerà  il rischio che vengano reiterati recenti episodi che hanno mortificato la  dignità dei professionisti e soprattutto la qualità delle prestazioni professionali.”  (vedi caso Catanzaro).
  10. è stato notevolmente ridotto  il  numero di elaborati necessari per partecipare ad un concorso, attribuendo solo al vincitore (e non a tutti i partecipanti) l’onere di  raggiungere il livello di progetto di fattibilità  tecnica ed economica, entro sessanta giorni dalla proclamazione (art.152 comma 4). Ricordiamo all’uopo che la prima versione del codice prescriveva invece che tutti i partecipanti avrebbero dovuto presentare un progetto di fattibilità tecnica ed economica, rendendo di fatto impraticabile la procedura del concorso di progettazione.  Il decreto correttivo, accogliendo le nostre proposte,  supera proficuamente questa criticità.

D. Quali sono le proposte della RPT che non sono state accolte e, dunque, quali sono  a vostro avviso le criticità  residue?

R. Le proposte che non sono state accolte, o che sono state accolte parzialmente, riguardano  l’appalto integrato, l’accordo quadro ed in parte i concorsi. Pertanto, al momento, rimangono irrisolte le seguenti criticità:

  1. in seno all’art.152 del codice,  l’affidamento delle fasi successive della progettazione al vincitore del concorso rimane un’opzione a cui ricorrere in alternativa alla progettazione interna. Su tale tema continueremo la nostra battaglia, al fine di  sancire in modo chiaro che i concorsi vengono banditi non solo per individuare la migliore proposta progettuale, ma anche per individuare il professionista a cui affidare le fasi successive della progettazione (eliminando dunque l’opzione alternativa della progettazione interna).
  2. non condividiamo il rilancio, seppure solo in casi particolari, dell’appalto integrato che, a nostro avviso, dovrà essere limitato solo alle procedure per le quali, alla data di entrata in vigore del codice (18 aprile 2016) erano stati già approvati i progetti definitivi. Ciò nella convinzione che l’appalto integrato releghi il progetto ad un ruolo marginale nel processo di esecuzione delle opere pubbliche, in chiaro contrasto con i principi fondamentali della legge delega.  
  3. non condividiamo l’introduzione dell’accordo quadro che, consentendo l’accorpamento di grossi appalti, con la possibilità di affidare al vincitore della gara ulteriori lavori/servizi per un periodo di quattro anni, costituisce potenzialmente uno strumento per aggirare i principi fondamentali  della direttiva comunitaria 24 del 2014, che, al considerato 78, raccomanda la divisione dei grossi appalti in lotti, al fine di favorire l’accesso al mercato delle piccole e medie imprese. Sul tema continueremo le nostre battaglie per ridurre drasticamente il ricorso a questo strumento, escludendone in ogni caso l’utilizzazione nel campo dei Servizi di Architettura e Ingegneria.   

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata

Link Correlati

Speciale Codice Appalti