Codice dei contratti e nuovo Regolamento unico: Un puntuale esame di tutti gli articoli - 3

29/11/2019

Continuiamo oggi a vedere la genesi degli articoli del nuovo Regolamento unico dei contratti pubblici previsto dall'articolo 216, comma 27-octies del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) inserito dall'articolo 1, comma 20 lettera gg4) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri) convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Nelle due puntate precedenti abbiamo parlato degli articoli dall’1 al 78 che rigiardavano nel dettaglio:

  • Parte I - Disposizioni comuni
    • Titolo I (artt. 1-2) - Potestà regolamentare e definizioni
    • Titolo II (artt. 3-6) - Organi del procedimento
    • Titolo III (artt. 7-12) - Procedure di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie
  • Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
    • Titolo I - Progettazione e verifica del progetto
      • Capo I - Progettazione
        • Sezione I (artt. 13-16) - Disposizioni generali
        • Sezione II - Progetto di fattibilità tecnica d economica
        • Sezione III (artt.26-35) - Progetto definitivo
        • Sezione IV (artt. 36-49) - Progetto esecutivo
      • Capo II (artt. 50-61) - Verifica del progetto
    • Titolo II – Società Organismi di attestazione
      • Capo I (art. 62) - Disposizioni generali
      • Capo II (artt. 63-70) - Requisiti per l’esercizio dell’attvità di attestazione
      • Capo III (artt. 71-73) - Operazioni di trasferimento d’azienda
      • Capo IV (artt. 74-75)- Attività di qualificazione
      • Capo V (artt. 76-78) - Attività di vigilanza e sistema sanzionatorio.

In questa terza puntata tratteremo nel dettaglio il Titolo III (artt. 79-113) della Parte II rubricato “Sistema di qualificazione”. Il Citato titolo è suddiviso nei seguenti Capi:

  • Capo I - Disposizioni generali
  • Capo II - Requisiti per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro
  • Capo III - Casi particolari di dimstrazione dei requisiti di qualificazione
  • Capo IV - Qualificazione mediante atti di trasferimento d’azienza
  • Capo V - Avvalimento
  • Capo VI - Sistema sanzionatorio.

Ricordiamo, preliminarmente, che al sistema di qualificazione è dedicato il Titolo II della Parte II del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 ed, in particolare i seguenti articoli:

  • Art. 37 - Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze
  • Art. 38 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza
  • Art. 39 - Attività di committenza ausiliarie
  • Art. 40 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione
  • Art. 41 - Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza
  • Art. 42 - Conflitto di interesse
  • Art. 43 - Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi.

In atto e sino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, così come disposto all’articolo 216, comma 14 del Codce dei contratti, per il sistema di qualificazione si conrìtinueranno ad applicare, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II del Titolo III, nonché gli allegati richiamati del previgente Regolamento n. 207/2010.

Ecco, quindi, come i nuovi 6 Capi del Titolo III del nu0vo Regolamento non possono che nascere dalle ceneri degli articoli dal 76 al 96 contenuti nei capi III e IV della Parte II del Titolo III del previgente Regolamento n. 207/2010.

In verità tali articoli dal 76 al 96 in atto vigenti saranno abrogati, come previsto all’articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti, non appena entrerà in vigore i nuovo Regolamento.

Vale la pena ricodare la lunga storia del citato articolo 83, comma 2 che ppuò essere così riassunta:

  • nella originaria stesura, l’ANAC avrebbe dovuto adottare entro un anno dall’entrata in vigore del Codice dei contratti e, quindi, entro il 18 aprile 2017 linee guida idonee a disciplinare il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che de-vono essere posseduti dal concorrente;
  • con la modifica del codice introdotta dal cosiddetto decreto correttivo (D.lgs. n. 56/2017) il citato comma 2 fu modificato  nel senso che il sistema di qualificazione avrebbe dovuto essere disciplinato non più con linee guida ma con un decreto  del Ministero dele infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ANAC che avrebbe dovto essere adottato entro un anno e, quindi, entro il 4/5/2018;
  • con la modifica introdotta dal Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto “Sblocca cantieri”) convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 viene nuovamente modificato lo strumento con cui definire la qualificazione e la stessa viene adesso inserita nel nuovo Regolamento previsto all’articolo 216, comma 27-octies delCodice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016.

Resta, in ogni caso il nodo di cui all’articolo 37, comma 4 del Codice dei contratti; nodo relativo alla aggregazione e centralizzazione delle committenze ed in particolare quello della sospensione sino al 31 dicembre 2020 dell’applicazione del citato comma 4 e, quindi, del fatto che anche i comuni non capoluoghi di provincia potranno evitare di ricorre ad una centrale di committenza o alle unioni dei comuni o alle stazioni uniche appaltanti pur non essendo in possesso della necessaria qualificazione.

C’è da notare tra alcune novità quella relativa all’articolo 88 del nuovo regolamento rubricato “Qualificazione per progettazione ed esecuzione. Requisiti dei progettisti nelle imprese qualificate per la soloìa esecuzione” in cui è precisato che in caso, appunto, di “appalto integrato” in cui è precisato che per partecipare alle procedure di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori deve possidere l’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; l’impresa deve, anche, dimostrare  la presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea abilitati all’esercizio della professione di ingegnere, architetto o geologo, per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all’albo professionale e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea quinquennale o magistrale e iscritti all’albo professionale, è stabilito:

  • in due per le imprese qualificate fino alla classifica IV (fino a 1.500.000 euro);
  • in quattro per le imprese appartenenti alla V, alla VI ed alla VII classifica (fino a fino a 5.000.000 euro);
  • in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive (oltre 5.000.000 euro).

Fine terza puntata

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A cura di arch. Paolo Oreto

 



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