Codice dei contratti e sblocca cantieri: Rischio CAOS

06/05/2019

Iniziano stamattina e continuano nel pomeriggio, alle Commissioni riunite 8a e 13a del Senato, le audizioni informali nell’ambito del disegno di legge che dovrebbe convertire in legge dello Stato il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 cosiddetto “sblocca cantieri”.

Si tratta di un numero esiguo di audizioni ed i mattinata ci saranno quelle di Confindustria, Cna Nazionale, Confcommercio, Finco, Organizzazioni sindacali, Alleanza Delle Cooperative Italiane, Assoimmobiliare, Confedilizia, Confartigianato mentre nel pomeriggio ci saranno quelle della Corte dei Conti, dell’Ance, della Rete delle Professioni Tecniche, dell’Anci -Upi-Conferenza Regioni e Province Autonome e di Inail.

Un pieno di audizioni in una sola giornata perché l’unico problema è quello di arrivare a presentare eventuali emendamenti entro domani alle ore 18:00 e di andare in Aula entro il 18 maggio per far si che il rpovvedimento arrivi alla Camera dei Deputati, dopo le elezioni europee, blindato e senza alcuna possibilità di modifica per il fatto stesso che, a pena di decadenza, la legge di conversione deve essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale entro il 16 giugno 2019. Il tutto con il rischio CAOS dietro l’angolo.

Spicca l’assenza tra coloro che saranno auditi dell’ANAC, del Ministero delle Infrastrutture, dell’OICE e di altri soggetti che per il ruolo che hanno avrebbero potuto dare valide indicazioni per la conversione in legge di un decreto-legge che ha il suo punto più basso nell’articolo 1, comma 1, lettera mm.7) con cui viene inserito nell’articolo 216 del Codice dei contratti pubblici il comma 27-octies i cui testo è il seguente: “Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presentecomma.”.

Anche se, ormai, la punteggiatura sembra diventata un opzional, la prima cosa da osservare è che, per dare un senso compiuto a tutto il comma, occorrerebbe inserire un “;” o un “.” dopo le parole “del presente codice” in quanto così com’è scritto il citato comma non avrebbe alcun senso. Aggiungiamo, poi, che è quanto meno strano che un nuovo “Regolamento unico” che stravolge un Codice dei contratti impostato sulla soft law possa trovare spazio tra le disposizioni transitorie e finali ed allora o non si tratta di un “Regolamento unico” che sostituisce la soft law e si tratta di un provvedimento unico che sostituirà i provvedimenti elencati nella seconda parte del citato comma 27-octies o se si tratta di “Regolamento unico” dovrebbe essere precisato che, dalla data di entrata in vigore dello stesso che conterrà tutti i provvedimenti emanati o da emanare indicati negli articoli del Codice dei contratti pubblici, saranno abrogati tutti i provvedimenti di cui ai vari articolo e commmi che dovrebbero essere puntualmente citati.

Per una chiara situazione su tutti i provvedimenti emanati e da emanare è stata predisposta una tabella allegata alla nostra precedente notizia dal titolo “Codice dei contratti e Sblocca Cantieri: una Fake news la cancellazione della soft law”.

Ovviamente il problema del citato comma 27-octies non è l’unico e nel testo è possibile riscontrane tanti altri che avrebbero bisogno del tempo e dell’attenzione necessari per evitare che un decreto-legge definito “sblocca cantieri” non raggiunga quello scopo per cui era stato varato.

A cura di arch. Paolo Oreto



© Riproduzione riservata

Link Correlati

Speciale Codice Appalti