Codice dei contratti: le possibili vie di uscita

08/01/2018

Ritorniamo sul problema del Codice degli appalti o più correttamente del Codice dei contratti, sui ritardi nell’emanazione dei provvedimenti attuativi e sul risveglio di interesse da parte degli operatori del settore e dei media.

In questo momento siamo, forse, tra i pochi che, dopo aver fatto presente le nostre preoccupazioni per un Codice che stentava ad avere il suo assetto definitivo per la mancanza di un’infinità di decreti attuativi, crediamo che sia errato, come abbiamo detto qualche giorno fa, procedere tout court ad un ritorno al passato perché significherebbe cancellare anche quanto di buono è possibile cogliere sia nel decreto legislativo n. 50/2016  che nei provvedimenti attuativi già in vigore.

Il problema è quello della mancanza di una Cabina di regia (intendendo con “cabina di regia” un luogo decisionale, un “organismo”, in cui più soggetti fanno convergere forze e competenze in maniera coordinata in vista della risoluzione di un problema o nella presa di una posizione); in verità nel Codice dei contratti, era stata prevista all’articolo 212 un Cabina di regia, che avrebbe dovuto avere, in particolare, il compito di:

  • effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione del codice ai vari livelli istituzionali e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione, anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;
  • esaminare eventuali proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal codice al fine di valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneità e certezza giuridica;
  • promuovere la diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto;
  • segnalare eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC;
  • presentare le relazioni di controllo previste dalla normativa europea.

Ma della cabina di regia istituita con uno dei pochi provvedimenti attuativi entrati in vigore (DPCM 8/11/2016) e costituita da ben 15 componenti e di cui fa parte anche un consigliere dell’ANAC si sono perse le tracce e l’unico atto di cui siamo a conoscenza è una “Consultazione, rivolta alle stazioni appaltanti per la ricognizione sullo stato di attuazione del codice dei contratti pubblici” nel mese di dicembre 2016. Per tutto il 2017, poi, un grande silenzio e, quindi, la non applicazione dell'articolo 212, comma 1 del Codice (ma chi controlla il controllore?); non sappiamo se la Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia preso provvedimenti ma di certo tale situazione non può non aver pesato sul corretto sviluppo dei provevdimenti che riguardano il Codice anche se non sappiamo se con la cabina di regia saremmo arrivati ad oggi con una soluzione migliore dell’attuale ma, di certo, il nuovo Parlamento che nascerà dalle elezioni del mese di marzo, tra le tante emergenze, dovrà affrontare anche quella del Codice dei contratti.

Di certo, possiamo affermare, senza alcun dubbio, che si tratta di un codice che scritto già male ed approvato troppo frettolosamente anche, in alcuni casi, senza il rispetto di norme dettate dalla legge delega, è stato prima corretto con un “Avviso di rettifica” contenente oltre 180 modifiche ed integrazioni e, successivamente, con un decreto correttivo che ha modificato quasi la metà degli articoli; a questa situazione si aggiunge, poi, quella della infinità di provvedimenti attuativi la maggior parte dei quali non ancora predisposti con l’aggravante che, quelli approvati, per l’assoluto ed inopportuno silenzio della “cabina di regia”, scontano il fatto di un frazionamento così spinto che mentre prima era possibile ritrovare quello che si cercava in una norma di legge (dlgs. n. 163/2006 ed in un regolamento (DPR n. 207/2010), oggi dobbiamo ricercare tra una norma di legge (d.lgs. n. 50/2016), in decine di provvedimenti attuativi entrati in vigore e qualche volta già superati dal decreto correttivo e nelle parti ancora in vigore del Regolamento n. 207/2010.

Quali strade avrà il nuovo Parlamento a partire dal prossimo mese di aprile? Le strade percorribili potrebbero essere:

  • quella del ritorno al passato con l’abrogazione del d.lgs. n. 50/2016 e dei provvedimenti attuativi già entrati in vigore cancellando quelle norme in contrasto con le direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
  • quella di utilizzare l’attuale d.lgs. n. 50/2016 procedendo a quelle modifiche condivise dagli operatori del settore e da tutto il Parlamento e di procedere alla stesura di uno o più nuovi regolamenti attuativi anche tenendo conto dei provvedimenti attuativi già in vigore;
  • quella di sostituire all’attuare d.lgs. n. 50/2016 le direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per procedere, successivamente, all’emanazione di norme regolamentari di tipo attuativo.

Ovviamente con tutte quelle varianti possibili tra le tre soluzioni delle quali la prima e l’ultima sono le più radicali.

La scelta della soluzione da adottare spetterà al nuovo Parlamento ma le modalità di attuazione dovranno essere affidate ad una vera “cabina di regia”. Noi, come abbiamo avuto modo di affermare, siamo convinti che la soluzione più idonea sia la seconda per il semplice fatto che vorremmo evitare quello che si è verificato con l’approvazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 e cioè la cancellazione tout court di un passato (il d,lgs. n. 163/2006) che ci avrebbe consentito di evitare parecchi errori. Oggi partendo dal recente passato (d.lgs. n. 50/2016 e provvedimenti attuativi in vigore) eviteremmo quegli errori già fatti perché “Errare humanum est, perseverare autem diabolicum”.

A cura di arch. Paolo Oreto



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