Codice dei contratti: mentre il dottore studia il paziente muore

11/01/2019

Mentre il dottore studia il paziente muore. Potrebbe essere condensato in questo proverbio quello che si sta verificando da tre anni nel campo dei lavori pubblici, un settore sul quale è ormai necessario prendere qualche decisione, anche correndo qualche rischio, prima che sia troppo tardi.

Oggi l’ultima spiaggia per ridare fiato ed ossigeno ad un comparto che vive un momento difficile, è l’inserimento nella conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. D.L. Semplificazioni) di alcune morme che modifichino il Codice dei contratti con quelle modifiche richieste, in alcuni casi, a più voci dagli operatori del settore.

Non crediamo che ci sia il tempo per attendere la predisposizione del disegno di legge delega sulle semplificazioni deliberato nel Consiglio dei Ministri n. 32 del 12 dicembre 2018 e che deve, ancora oggi, essere presentato al Parlamento ed allora l’ultimo treno sembrerebbe quello dell’inserimento di alcune norme organiche nella legge di conversione del citato decreto-legge n. 135/2018.

Tra l’altro sembrerebbe che il decreto delle cosiddette “semplificazioni”, nel passaggio presso le commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato, abbia imbarcato le misure le più svariate, tanto che sta prendendo (alla faccia delle semplificazioni) la forma di un decreto omnibus con una valanga di emendamenti già presentati (970). Sul sito del Senato non sono stati ancora pubblicati tali emendamenti ma embrerebbe che siano molto etorogenei ed in qualche caso veramente non condivisibili come ad esempio quello rubricato come “Semplificazione amministrativa in materia di progettazione e attività tecnico-amministrativa delle stazioni appaltanti” il cui testo dovrebbe sostituire il comma 8-bis, dell’articolo 24, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con il seguente:
8-bis. Le stazioni appaltanti possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi. Nel caso di mancato ottenimento del finanziamento la stazione appaltante riconosce al soggetto affidatario esclusivamente un’indennità che tiene conto anche delle spese sostenute, stabilita nella convenzione sulla base dei parametri individuati con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro e non oltre 90 giorni, tenendo conto del livello di progettazione, nonché della specifica tipologia, complessità e dimensione dell’intervento. Nel caso di cui al precedente periodo l’amministrazione non può utilizzare la progettazione realizzata".

Speriamo si tratti di una fake news perché si tratterebbe di un ritorno ad un passato mortificante per i liberi professionisti che sarebbero, di fatto, obbligati a predisporre progettazioni a fronte di una semplice indennità.

Ma, in verità sul carro delle modifiche al Codice dei contratti, dopo il dietro front del Governo nella predisposizione del decreto-legge n. 135/2018, sono ormai saliti un po’ tutti come è possibile rilevare dalle audizioni  presso le Commissioni 1a e 8a riunite del Senato di alcuni soggetti tra i quali l’ANCE (leggi articolo) e l’ANCI (leggi articolo).

Si tratterebbe di esaminare con discernimento tutte le memorie, di incrociarle con la consultazione on-line del MIT indetta tra l’8 agosto ed il 10 settembre 2018 e con le audizioni già effettuate dall’8a commissione del Senato relativamente all’indagine conoscitiva sul Cosdice dei contratti e, perché no, con i risultati dati dall’indagine da noi promossa.

Potrebbero essere definiti alcuni aggiustamenti che potrebbero riguardare, tra l’altro:

  1. i criteri di aggiudicazione;
  2. i livelli di progettazione
  3. il subappalto;
  4. le commissioni giudicatrici;
  5. la semplificazione delle procedure negoziate sotto soglia;
  6. la qualificazione SOA.

Tutto ciò senza remore e con idee abbastanza chiare che sembra manchino se, a distanza di quasi un anno dalle elezioni e di quasi 8 mesi dall’insediamo del nuovo Governo, non si è andato mai oltre i proclami del Premier, dei Vice-Premier e del Ministri delle infrastrutture, di una fantomatica rivisitazione del Codice dei contratti ancora tutta da definire.

Speriamo si arrivi ad una soluzione prima che il paziente muoia.

A cura di arch. Paolo Oreto



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