Codice dei contratti: via libera da Camera e Senato

08/04/2016

Con due pareri fotocopia l’VIII Commissione Ambiente, territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati e l’8a Commissione Lavori Pubblici, Comunicazioni del Senato hanno espresso entrambe parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive europee (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) relative ad appalti e concessioni ed il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il parere favorevole è con condizioni ma nel parere stesso non viene evidenziata alcuna non conformità ai criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 11/2016 e, quindi, in riferimento a quanto previsto all’articolo 1, comma 2 della citata legge delega, ove il Governo decida di adeguarsi alle osservazioni delle Commissioni di Camera e Senato, non sarà necessario ritrasmettere il testo alle Camere  per  il  parere  definitivo  delle Commissioni parlamentari  competenti ed il testo con le modifiche introdotte dalle osservazioni di Camera e Senato andrà spedito, presumibilmente la prossima settimana, verso l’approvazione del Consiglio dei Ministri, la bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato, il visto della Corte dei Conti, la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

E’ lecito il dubbio che le Commissioni abbiano già concordato le modifiche inserite nei pareri e che, quindi, il Governo approverà il testo con le modifiche inserite dalle Commissioni nelle proprie osservazioni che contengono, tra le altre, le modifiche di seguito evidenziate:

  • maggiori paletti per gli affidamenti sotto il milione di euro;
  • massimo ribasso impossibile sopra i 150.000 euro;
  • soglia relativa al subappalto al massimo del 30%;
  • definizione di sezioni speciali degli albi Anac dei commissari, dedicate ad alcune grandi stazioni appaltanti: Consip, Invitalia e soggetti aggregatori regionali;
  • unificazione presso l’ANAC del rating di impresa;
  • imposizione di maggiori vincoli per le deroghe, in caso di emergenze;
  • eliminazione della cauzione per i progettisti;
  • obbligatorietà per la determinazione per gli importi a base d’asta dei servizi di architettura e di ingegneria dell’utilizzazione del Dm parametri;
  • abbassamento, per i servizi di architettura e di ingegneria, a 100 mila euro della soglia per le procedure senza gara;
  • previsione di una maxisanzione pari al 10% dell'importo dei lavori per le concessionarie che non rispettano i vincoli sull'in house.
  • inserimento di una norma che stabilizzi l’anticipazione del prezzo contrattuale al 20%;
  • ritorno della pubblicità relativa ai bandi di gara sui giornali.

Per quanto concerne i servizi di architettura e di ingegneria segnalo che:

  1. con la modifica del comma 8 dell’articolo 24, viene reso obbligatorio per le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo da porre a base d’asta nei bandi di gara relativi ai servizi di architettura e di ingegneria, l’utilizzazione dei parametri che saranno definiti con un decreto che emanerà il Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo codice con la precisazione che nel nuovo decreto le tabelle dei corrispettivi saranno commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività restando senpre stabilito che nelle more della definizione del nuovo Decreto saranno utilizzati i parametri di cui al D.M. n. 143/2013;
  2. con l’inserimento nell’articolo 93 del comma 9-bis viene precisato che le norme relative alla cauzione non si applicano ai servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione  e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento mentre non vene detto nulla in merito alla direzione dei lavori ed alla sicurezza in fase di esecuzione;
  3. relativamente ai concorsi di idee, con la modifica del comma 7 dell’articolo 156 viene inserito l’obbligo che tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase siano presenti almeno il 30% di soggetti incaricati con meno di 5 anni di iscrizione ai relativi albi professionali, ai quali viene corrisposto un rimborso spese calcolato in base al decreto parametri;
  4. con la modifica introdotto al comma 2 dell’articolo 157, i servizi di architettura e di ingegneria di importo compreso tra 40.000 e 100.00 Euro (nello schema presentato dal Governo era tra 40.000 e 209.000 Euro) possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, con procedura negoziata, a cura del responsabile del procedimento con l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
  5. in merito alle commissioni giudicatrici, con la modifica del comma 3 dell’articolo 77, salta l’originaria soglia di 5,2 milioni di euro e viene precisato che la stazione appaltante può, soltanto in caso di affidamento di contratti di importo inferiore a 150.000 euro o per contratti svolti attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, nominare componenti interni alla stazione appaltante.

 

A cura di Arch. Paolo Oreto



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