Compensazione crediti verso la P.A. con i debiti tributari: dall'ANCE la guida operativa

30/01/2014

E' operativa dal 23 gennaio 2014 la compensazione dei crediti certificati, vantati nei confronti della P.A., con i debiti derivanti dall'utilizzo delle forme di chiusura anticipata delle liti fiscali, prevista dal tanto atteso Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 gennaio 2014 recante "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario" (G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014). Al decreto è prontamente seguito un comunicato dell'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE) con annessa la guida operativa "Le modalità di compensazione dei crediti commerciali verso la P.A. con i debiti tributari".

La guida dell'ANCE suddivide il problema in due parti:
  1. la compensazione con debiti derivanti dalla chiusura anticipata delle liti;
  2. la compensazione con debiti iscritti a ruolo.

In riferimento alla compensazione con debiti derivanti dalla chiusura anticipata delle liti, l'ANCE definisce uno schema riepilogativo dei punti principali del decreto:
  • Crediti utilizzabili in compensazione: crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.
  • Enti debitori:
    • Stato;
    • Enti pubblici nazionali;
    • Regioni;
    • Enti localo;
    • Enti del servizio sanitario nazionale.
  • Condizione: preventiva acquisizione, da parte del creditore, della certificazione, emessa in forma elettronica, relativa all'esigibilità del credito, rilasciata dall'ente debitore, con la data prevista per il pagamento, ai sensi dell'art.9, co. 3-bis, e 3-ter, lett.b, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009.
  • Modalità di compensazione: utilizzo del Modello F24 telematico, con l'indicazione di appositi codici, riferiti sia ai debiti tributari, sia ai crediti commerciali oggetto di compensazione.

Anche in riferimento alla compensazione con debiti iscritti a ruolo, è previsto uno schema riepilogativo:
  • Crediti utilizzabili in compensazione: crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti.
  • Enti debitori:
    • Stato;
    • enti pubblici nazionali;
    • regioni;
    • enti locali;
    • enti del servizio sanitario nazionale.
  • Condizioni:
    • notifica della cartella di pagamento, o dell'atto di accertamento, entro il 31 dicembre 2012;
    • preventiva acquisizione, da parte del creditore, della certificazione, emessa in forma elettronica, relativa all'esigibilità del credito, rilasciata dall'ente debitore, con la data prevista per il pagamento, ai sensi dell'art.9, co. 3-bis, e 3-ter, lett.b, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009
  • Modalità di compensazione: presentazione ad Equitalia della certificazione (o in forma cartacea, o comunicando il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma). Equitalia, dopo aver effettuato i controlli, registra nella piattaforma l'avvenuta compensazione, con il rilascio della relativa ricevuta.

A cura di Ilenia Cicirello


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Decreto