Compensazione debiti con fisco con i crediti certificati verso le P.A: in Gazzetta il Decreto 14/01/2014
27/01/2014
Era atteso con ansia, dal 23 gennaio 2014 i debiti con il Fisco
potranno essere saldati utilizzando anche i crediti commerciali
vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.
È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del
23 gennaio 2014 il Decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze 14 gennaio 2014 recante "Compensazione di
crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della
pretesa tributaria e deflativi del contenzioso
tributario".
Il decreto, immediatamente in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta, consta di 10 articoli e 4 allegati:
I soggetti titolari di crediti certificati possono richiedere di utilizzare detti crediti per effettuare il pagamento mediante compensazione dei propri debiti da accertamento tributario. Tale compensazione avviene esclusivamente attraverso il modello F24 telematico. I debiti da accertamento tributario sono individuati attraverso gli appositi codici riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto. Tali codici devono essere indicati nel modello F24 telematico in corrispondenza delle somme relative ai debiti da accertamento tributario, esposte nella colonna "importi a debito versati" del modello stesso.
Nel caso in cui l'importo dei debiti da accertamento tributario risulti superiore all'ammontare dei crediti certificati indicati in compensazione nel modello F24 telematico, la differenza può essere versata attraverso lo stesso modello, oppure con una distinta operazione. L'eventuale saldo positivo del modello F24 telematico, risultante dalla differenza tra l'ammontare dei debiti da accertamento tributario e l'importo dei crediti, anche diversi da quelli certificati, utilizzati in compensazione nello stesso modello ai fini del pagamento, è corrisposto mediante addebito su conto corrente bancario o postale.
Tali pagamenti sono considerati perfezionati ove risultino rispettate tutte le seguenti condizioni:
Nel caso in cui una delle suddette condizioni non risulti rispettata, tutti i pagamenti contenuti nello stesso modello F24 telematico sono considerati come non avvenuti. Il mancato rispetto di tali condizioni è reso noto dall'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24 telematico, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso il sito dei servizi telematici della medesima Agenzia.
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Il decreto, immediatamente in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta, consta di 10 articoli e 4 allegati:
- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Pagamento dei debiti da accertamento tributario mediante compensazione con i crediti certificati
- Art. 3 - Condizioni per il perfezionamento dei pagamenti dei debiti da accertamento tributario
- Art. 4 - Modalità di verifica del rispetto delle condizioni relative ai crediti certificati utilizzati in compensazione
- Art. 5 - Certificazioni utilizzabili in compensazione rilasciate al di fuori della piattaforma elettronica
- Art. 6 - Ripartizione degli importi dei pagamenti dei debiti da accertamento tributario
- Art. 7 - Versamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle somme corrispondenti ai crediti utilizzati in compensazione
- Art. 8 - Recupero delle somme non versate dalle pubbliche amministrazioni
- Art. 9 - Compensazioni effettuate in misura eccedente rispetto all'ammontare dei debiti da accertamento tributario
- Art. 10 - Decorrenza
- Allegato 1 - Elenco dei codici tributo del modello F24 utilizzabili per il pagamento dei debiti da accertamento tributario ex art. 28-quinquies del D.P.R. n. 602/73
- Allegato 2 - Specifica dei flussi informativi scambiati tra l'Agenzia delle Entrate e la Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC)
- Allegato 2.1 - Elaborazione
- Allegato 2.2 - Risultato elaborazione
I soggetti titolari di crediti certificati possono richiedere di utilizzare detti crediti per effettuare il pagamento mediante compensazione dei propri debiti da accertamento tributario. Tale compensazione avviene esclusivamente attraverso il modello F24 telematico. I debiti da accertamento tributario sono individuati attraverso gli appositi codici riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto. Tali codici devono essere indicati nel modello F24 telematico in corrispondenza delle somme relative ai debiti da accertamento tributario, esposte nella colonna "importi a debito versati" del modello stesso.
Nel caso in cui l'importo dei debiti da accertamento tributario risulti superiore all'ammontare dei crediti certificati indicati in compensazione nel modello F24 telematico, la differenza può essere versata attraverso lo stesso modello, oppure con una distinta operazione. L'eventuale saldo positivo del modello F24 telematico, risultante dalla differenza tra l'ammontare dei debiti da accertamento tributario e l'importo dei crediti, anche diversi da quelli certificati, utilizzati in compensazione nello stesso modello ai fini del pagamento, è corrisposto mediante addebito su conto corrente bancario o postale.
Tali pagamenti sono considerati perfezionati ove risultino rispettate tutte le seguenti condizioni:
- i crediti utilizzati in compensazione, risultino da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di certificazione e non siano stati già pagati dalla pubblica amministrazione ovvero impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente. I crediti sono individuati attraverso gli estremi identificativi della relativa certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione;
- la certificazione rechi la data di pagamento del credito certificato;
- il soggetto titolare dei debiti da accertamento tributario coincida con il soggetto titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni. Detto soggetto è individuato esclusivamente attraverso il rispettivo codice fiscale. In caso di variazione della titolarità del credito, il soggetto interessato fornisce tempestivamente alla pubblica amministrazione la documentazione necessaria per aggiornare i dati presenti sulla certificazione del credito, attraverso l'apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica di certificazione;
- nel modello F24 telematico utilizzato per la compensazione non siano presenti pagamenti diversi da quelli identificati dai codici riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto;
- l'utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nello stesso modello F24 telematico presentato per il pagamento dei debiti da accertamento tributario, risulti conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24.
- l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24 telematico sia andato a buon fine.
Nel caso in cui una delle suddette condizioni non risulti rispettata, tutti i pagamenti contenuti nello stesso modello F24 telematico sono considerati come non avvenuti. Il mancato rispetto di tali condizioni è reso noto dall'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24 telematico, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso il sito dei servizi telematici della medesima Agenzia.
A cura di Gabriele
Bivona
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