Competenze professionali Architetti e Ingegneri civili sugli edifici vincolati: il punto del CNI
04/11/2016
Nonostante molti potranno lanciare il titolo bomba "Edifici vincolati: cade l'esclusiva degli Architetti", la realtà dei fatti è ben altra e la Circolare n. 818/2016 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ne è la prova.
Quello delle competenze professionali di Architetti e Ingegneri civili sugli edifici vincolati è, infatti e purtroppo, uno dei problemi atavici che separa le due professioni creando quel vuoto cosmico che le ha rese deboli ai colpi di mannaia della politica. E a nulla è valsa la fantomatica Rete delle Professioni Tecniche voluta dal Presidente del CNI Armando Zambrano per far fronte comune perché quando si parla di competenze il terreno si fa caldo e tutti cominciano a tirar dritti per la loro strada.
Tornando alla circolare del CNI, la stessa fa il punto della situazione e sulle iniziative intraprese a seguito delle ultime sentenze di alcuni tribunali amministrativi (articolo 1 - articolo 2) per le quali nel caso di lavori in prevalenza rivolti all’adeguamento impiantistico della struttura, oltre che a modificare parzialmente alcune parti strutturali, che non vadano ad intaccare l’aspetto estetico dell’immobile, è prevista la competenza degli ingegneri. Il TAR della Sicilia (Sentenza 29 ottobre 2015 n.2519) ribaltando una sentenza del Consiglio di Stato ha sostenuto che la riserva a favore degli Architetti sugli immobili di interesse culturale è soltanto parziale citando l’art.52 del R.D. n.2537 per il quale “non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto”.
Secondo il CNI la strada migliore per dirimere ogni dubbio è una modifica normativa che possa ufficialmente definire il complesso delle opere rientranti nel concetto di "parte tecnica" più volte ripreso da alcune sentenze. Nell'attesa è stato ripercorso il cammino giurisprudenziale che ha visto coinvolti il CNI e alcuni Ordini provinciali, ammettendo come non vi sia stata unicità di giudizio anche se la Cassazione civile con la sentenza 29 febbraio 2016, n. 3915 ha definitivamente rigettato il ricorso degli Ingegneri affermando che con riferimento alla riserva ai soli architetti (e non anche agli ingegneri civili) degli interventi professionali sugli immobili di pregio storico-artistico, non sussiste alcun profilo di incompatibilità con i dettami del diritto dell'Unione Europea e che le disposizioni contenute nell'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 non determinano alcun danno discriminatorio alla rovescia nei confronti degli ingegneri italiani.
Nonostante la sentenza in Cassazione, il CNI ha ricordato che esiste ancora un ricorso pendente dinanzi al Consiglio di Stato sulle medesime tematiche.
Ricordando le sentenze di primo grado per le quali "non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto", il CNI ha evidenziato che tale novità è stata riconosciuta e fatta propria dalla Soprintendenza delle Belle Arti e al Paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nella nota-circolare prot. 11927 del 20 giugno 2016, inviata a tutti i Funzionari Architetti.
Dunque, il CNI ha sottolineato l'importanza di delimitare e definire il concetto di "parte tecnica" di competenza dei professionisti ingegneri. In conclusione, la circolare del CNI ripercorrendo gli ultimi anni giurisprudenziali ha solo rimarcato la necessità prima di un confronto con la categoria degli Architetti affinché entrambe le professioni giungano a determinare una posizione congiunta da affidare alle mani del MiBACT affinché venga promulgato un intervento normativo definitivo e risolutorio che possa evitare questo rimbalzo di sentenze di primo, secondo e terzo grado che servono solo a far spendere inutilmente tempo e denaro.
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