Competenze professionali, Nessun compenso al geometra che progetta opere civili in cemento armato
07/09/2011
Nonostante i recenti segnali di distensione da parte delle
professioni tecniche (ricordiamo la lettera inviata dal Presidente
degli Architetti indirizzata ai Presidenti degli ingegneri,
geologi, agronomi e forestali, geometri, agrotecnici, periti e per
conoscenza al Presidente del CUP, Marina Calderone - leggi news), il tema delle competenze
professionali non trova pace con un susseguirsi di sentenze di
primo, secondo e terzo grado, spesso in disaccordo tra di loro.
L'ultima in ordine temporale arriva dalla Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 18038 del 7 giugno 2011 torna prepotentemente sull'argomento sostenendo l'esclusione del compenso professionale nel caso in cui l'esercizio dell'attività preveda l'iscrizione ad un albo o ad un elenco per il pagamento del compenso al professionista non iscritto.
I giudici della Suprema Corte arrivano a questa conclusione in conformità allo stesso orientamento della Cassazione per il quale ai sensi dell'art. 16 del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274 la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato è ammessa solo relativamente ad opere con destinazione agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità delle persone. Mentre per le costruzioni civili in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ai sensi dell'art. 1 R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, agli ingegneri e architetti iscritti all'albo professionale relativo.
La Corte di Cassazione precisa, inoltre, che le leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64 non modificano la disciplina del R.D. n. 274/1929 e che a rendere legittimo un progetto redatto da un geometra non è rilevante che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere o che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, in quanto è il professionista competente che deve essere titolare della progettazione e assumere le relative responsabilità.
© Riproduzione riservata
L'ultima in ordine temporale arriva dalla Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 18038 del 7 giugno 2011 torna prepotentemente sull'argomento sostenendo l'esclusione del compenso professionale nel caso in cui l'esercizio dell'attività preveda l'iscrizione ad un albo o ad un elenco per il pagamento del compenso al professionista non iscritto.
I giudici della Suprema Corte arrivano a questa conclusione in conformità allo stesso orientamento della Cassazione per il quale ai sensi dell'art. 16 del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274 la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato è ammessa solo relativamente ad opere con destinazione agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità delle persone. Mentre per le costruzioni civili in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ai sensi dell'art. 1 R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, agli ingegneri e architetti iscritti all'albo professionale relativo.
La Corte di Cassazione precisa, inoltre, che le leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64 non modificano la disciplina del R.D. n. 274/1929 e che a rendere legittimo un progetto redatto da un geometra non è rilevante che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere o che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, in quanto è il professionista competente che deve essere titolare della progettazione e assumere le relative responsabilità.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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