Competenze professionali, agli Ingegneri la progettazione di opere idrauliche

22/02/2019

"Calcoli idraulici e progettazione di opere idrauliche fluviali sono attività di competenza esclusiva degli ingegneri". Ma non solo, le stazioni appaltanti non possono ammettere elaborati progettuali firmati da un Architetto, qualora si tratti di lavori di sistemazione idraulica e di progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d’acqua, o comunque di opere ad esse assimilate o collegate, in quanto richiedenti l’applicazione di calcoli idraulici e il possesso di una competenza tecnica specifica, che esula dalla nozione di “edilizia civile” contenuta nell’art.52, comma 1, del RD n.2537/1925.

Lo ha affermato la circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 20 febbraio 2019, n. 351 ad oggetto "Competenze professionali ingegneri ed architetti - Opere e sistemazioni idrauliche - Sentenza Consiglio di Stato 21 novembre 2018, n.6593 - Competenza esclusiva degli ingegneri per i calcoli idraulici e sulla progettazione di opere idrauliche fluviali - Incompetenza degli architetti in tema di progettazione di opere idrauliche - Considerazioni" inviata a tutti gli iscritti in merito alla competenza degli ingegneri su calcoli idraulici e progettazione delle opere idrauliche.

La vicenda processuale

Il caso esaminato dalla sentenza del Consiglio di Stato riguarda il ricorso presentato per l'annullamento di una decisione di primo grado in riferimento ad una procedura aperta indetta per l’appalto dei lavori di sistemazione idraulico-forestale e per la messa in sicurezza delle risorse naturali di un fiume.

La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso presentato avverso la sottoscrizione dell’offerta tecnica, consistente in migliorie da apportarsi al progetto esecutivo, da parte di un architetto, piuttosto che di un ingegnere, trattandosi di opere idrauliche di competenza esclusiva di tale ultima categoria professionale. Accogliendo così il ricorso della seconda classificata, il Tar ha dichiarato l’illegittimità dell’aggiudicazione, ma, avendo constatato l’ultimazione dei lavori oggetto di affidamento e quindi l’integrale esecuzione del contratto, non ha adottato la statuizione di inefficacia, ma ha accolto la domanda risarcitoria della ricorrente, condannando la stazione appaltante al risarcimento dei danni.

In secondo grado la stazione appaltante ha proposto appello per ottenere la riforma della dichiarazione di illegittimità dell’aggiudicazione.

La sentenza del Consiglio di Stato e la circolare del CNI

Dopo una disamina della sentenza, la circolare del CNI ha riportato la conclusione per la quale "fatte salve eventuali competenze di altri professionisti (come ad esempio i geologi o i dottori agronomi e forestali), per quanto qui rileva, gli ingegneri sono i professionisti abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d'acqua, o comunque di opere a questa progettazione assimilate o collegate, tanto da richiedere l'applicazione di calcoli idraulici; per contro, gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli artt.51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537, sia ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 5 giugno 2001 n.328, non hanno competenze riconosciute in materia”.

In allegato la sentenza del Consiglio di Stato e la circolare del CNI.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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