Competenze professionali: i geometri possono progettare strutture in c.a. o costruzioni in zona sismica?
08/09/2015
I geometri possono progettare strutture in cemento armato o
costruzioni in zona sismica?Se si riuscisse a dare una
risposta definitiva a questa domanda, forse si potrebbe evitare il
fiume di giurisprudenza, spesso contraddittoria, che negli anni non
è comunque riuscita a risolvere definitivamente l'annosa "querelle"
legata alle competenze professionali dei geometri.
Mentre il Consiglio Nazionale dei Geometri e il Ministero dell'Istruzione discutono su una nuova figura professionale che da molti è stata scherzosamente ribattezzata Super Geometra (leggi articolo 1 - articolo 2), il Consiglio di Stato è nuovamente tornato sul problema delle competenze professionali dei tecnici geometri per quanto rilevante ai fini dello svolgimento delle funzioni degli uffici tecnici regionali (c.d. genio civile) in ambito strutturale (Parere n. 2539 del 4 settembre 2015).
Il parere del CdS nasce fa una richiesta del Presidente della Giunta regionale Toscana in merito ai limiti delle competenze professionali esercitabili dalla categoria dei geometri, con particolare riferimento:
In particolare, la Regione Toscana ha chiesto se "si possa considerare ammissibile la progettazione da parte di geometri di modeste costruzioni civili in zona sismica, valorizzando la portata del secondo comma dell'art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001, che prevede la presentazione della domanda con allegato il progetto debitamente firmato "da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori" e della già richiamata tariffa nonché considerando l'avvenuta estensione a tutto il territorio nazionale, con eccezione della sola Sardegna, della classificazione come zona sismica".
I giudici del CdS hanno preliminarmente rilevato come con nota del 3 dicembre 2012 il Ministero della Giustizia:
La nota del Consiglio Nazionale dei Geometri chiariva che esulerebbero dal limite della modesta costruzione gli edifici singoli di volumetria superiore a 1200 mc., gli edifici singoli costituiti da più di 6 unità immobiliari o da più di 2 piani fuori terra; gli edifici costituiti dalla ripetizione di moduli elementari, quando comportino volumetrie superiori a complessivi mc. 2400 o siano costituiti da oltre 8 unità immobiliari, dovendo ritenersi assimilabili alle opere civili le piccole costruzioni artigianali di 1 piano fuori terra con superficie non superiore a 1000 mq.
Con una nota del 17 dicembre 2012, il Consiglio Nazionale dei Geometri confutava la tesi per la quale la natura sismica della zona, sulla quale è destinata ad insistere l'opera implicante l'uso del conglomerato cementizio, possa escludere la competenza dei geometri alla progettazione.
Nel frattempo, il MIUR, con una missiva del 18 dicembre 212, affermava che non si sarebbe potuto derogare all'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, esulando pertanto dalle competenze dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato.
Il parere del Consiglio di Stato
Dopo un dettagliato excursus della normativa, il CdS ha ammesso che la questione risulta essere "altamente controversa e non suscettibile di univoche soluzioni" e si è ulteriormente complicata in seguito all'abrogazione dell'art. 1 del Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2229, recante norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, ad opera del D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 che ha consentito che la questione trovasse il principio di regolamentazione nell'art. 64 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che, dopo aver stabilito il principio per cui la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità, stabilisce che il progetto esecutivo delle opere debba essere redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali, prevedendo che l'esecuzione delle opere debba aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionale.
Considerata la poca trasparenza normativa, spesso contraddittoria e controversa, il CdS ha individuato un principio regolatore che deve sovrintendere all'esercizio delle competenze dei vari ordini professionali e ha applicato tale principio regolatore nel delineare la linea di demarcazione tra le competenze di ingegneri ed architetti, da un lato, e quelle di geometri o periti industriali, dall'altro. Tale principio è ispirato al pubblico e preminente interesse rivolto alla tutela della pubblica incolumità espressamente codificato nell'art. 64, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 e del quale l'art. 16, lett. l) del Regio Decreto n. 274/1929 faceva puntuale applicazione.
Anche la Legge 2 marzo 1949, n. 143 (Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto) muove dal presupposto che per le costruzioni antisismiche a più di un piano l'ossatura in cemento armato non possa essere progettata da geometri. Pertanto la lett. l) dell'art. 16 del R.D. n. 274/1929 esprime un limite intrinseco all'attività professionale dei geometri, che non può esplicarsi per opere che fanno uso di conglomerato cementizio, se esse siano tali da "interessare l'incolumità delle persone".
Dunque, anche per le "modeste" costruzioni civili il geometra può progettare, con l'uso del cemento armato, piccole costruzioni accessorie, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non implichino per destinazione pericolo per l'incolumità delle persone. Ma, se ci si domanda in cosa consista in dettaglio la competenza di geometri alla progettazione ed esecuzione di "modeste costruzioni civili", vista l'indeterminatezza del requisito della modestia (come riconosciuto dallo stesso Consiglio nazionale dei geometri nella nota del 25 ottobre 2012), modestia che, secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, va valutata sia sotto l'aspetto quantitativo che sotto quello qualitativo (con riferimento ai problemi tecnici che l'opera solleva), occorre mantenere ferme le limitazioni scaturenti dalla lett. l) dell'art. 16 R.D. n. 274/1929, ed in particolare quella del pericolo alla pubblica incolumità, che nel caso delle costruzioni civili implica sia valutata secondo criteri di particolare rigore.
Conclusioni
I geometri possono, dunque, procedere alla semplice progettazione architettonica delle modeste costruzioni civili. Nulla impedisce che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l'attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della "modesta" costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra. Non si tratta, quindi, di assicurare la mera presenza di un ingegnere progettista delle opere in cemento armato, che controfirmi o si limiti ad eseguire i calcoli. Il professionista, che svolge la progettazione con l'uso del cemento armato, deve pertanto essere competente a progettare e ad assumersi la responsabilità del segmento del progetto complessivo riferito alle opere in cemento armato, nel senso appunto che l'incarico non può essere affidato al geometra, che si avvarrà della collaborazione dell'ingegnere, ma deve essere sin dall'inizio affidato anche a quest'ultimo per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità.
Secondo il CdS "Irrilevanti sembrano le ulteriori considerazioni riportate nella memoria inviata dal Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati. Quanto ai decreti ministeriali relativi alle opere da eseguire in zone sismiche, essi si limitano a ripetere la formula dell'art. 64 d.P.R. n. 380 del 2001. Tale formula rinvia, come si è visto, alle discipline relative alle singole professioni e pertanto non vuole implicare un'attribuzione di competenza alla professione dei geometri. Quanto, invece, alle fonti normative riguardanti la formazione del geometra, va rilevato come la costante giurisprudenza ne abbia affermato l'assoluta inidoneità a giustificare una competenza professionale, che attiene a calcoli complessi, i quali, specie nelle zone sismiche, attengono ad un gioco di spinte e controspinte ed all'ipotizzazione di sollecitazioni, che esulano dalla specifica preparazione dei geometri. Del resto, la prova scritto-grafica per il superamento dell'esame per l'abilitazione alla professione di geometra demanda al candidato di fissare liberamente le scelte ritenute utili e necessarie per la redazione del progetto, fra le quali anche la struttura in cemento armato, il calcolo delle sollecitazioni ammissibili dei materiali e la natura del terreno di fondazione, sicché l'esame stesso non esige necessariamente (e quindi non garantisce) che il futuro geometra sia in grado di affrontare le difficoltà derivanti alle suddette variabili".
In definitiva, "pur non potendosi accettare nella sua assolutezza la tesi per la quale nelle zone sismiche l'edificazione con l'uso del cemento armato esclude di per sé che la costruzione civile possa ritenersi "modesta", deve ritenersi che il grado di pericolo sismico della zona, in cui insiste la costruzione, non può non trovare considerazione nella valutazione di un progetto relativo alle piccole costruzioni accessorie e alle "modeste" costruzioni civili, nel senso appunto che ben possono le Amministrazioni competenti esigere che la "modestia" di una costruzione, che faccia uso di cemento armato, sia valutata con particolare rigore, al fine di considerare con prevalente attenzione la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori delle opere statiche, che dovrà essere demandata alla responsabilità di un professionista titolare di specifiche competenze tecniche all'effettuazione dei calcoli necessari ed alla valutazione delle spinte, controspinte e sollecitazioni, cui può essere sottoposta la costruzione. Sicché la progettazione statica, in questi casi, avrà prevalenza sulla progettazione architettonica e, se si vuole, il professionista capofila non potrà che essere l'ingegnere o l'architetto".
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Mentre il Consiglio Nazionale dei Geometri e il Ministero dell'Istruzione discutono su una nuova figura professionale che da molti è stata scherzosamente ribattezzata Super Geometra (leggi articolo 1 - articolo 2), il Consiglio di Stato è nuovamente tornato sul problema delle competenze professionali dei tecnici geometri per quanto rilevante ai fini dello svolgimento delle funzioni degli uffici tecnici regionali (c.d. genio civile) in ambito strutturale (Parere n. 2539 del 4 settembre 2015).
Il parere del CdS nasce fa una richiesta del Presidente della Giunta regionale Toscana in merito ai limiti delle competenze professionali esercitabili dalla categoria dei geometri, con particolare riferimento:
- alle funzioni amministrative degli uffici tecnici regionali in materia di denunce dei lavori di opere in conglomerato cementizio armato o da realizzarsi in zona sismica progettate da geometri;
- ai limiti delle competenze di progettazione da parte dei geometri in riferimento alle costruzioni da realizzare in zona sismica.
In particolare, la Regione Toscana ha chiesto se "si possa considerare ammissibile la progettazione da parte di geometri di modeste costruzioni civili in zona sismica, valorizzando la portata del secondo comma dell'art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001, che prevede la presentazione della domanda con allegato il progetto debitamente firmato "da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori" e della già richiamata tariffa nonché considerando l'avvenuta estensione a tutto il territorio nazionale, con eccezione della sola Sardegna, della classificazione come zona sismica".
I giudici del CdS hanno preliminarmente rilevato come con nota del 3 dicembre 2012 il Ministero della Giustizia:
- faceva presente di non avere competenza al di fuori della vigilanza su quanto operato dagli Ordini professionali e di aver accertato che non esiste una regolamentazione della professione di geometra a livello europeo;
- trasmetteva una nota del Consiglio nazionale dell'Ordine professionale dei geometri che legittimava i geometri a progettare costruzioni civili in cemento armato entro i limiti di "modeste costruzioni".
La nota del Consiglio Nazionale dei Geometri chiariva che esulerebbero dal limite della modesta costruzione gli edifici singoli di volumetria superiore a 1200 mc., gli edifici singoli costituiti da più di 6 unità immobiliari o da più di 2 piani fuori terra; gli edifici costituiti dalla ripetizione di moduli elementari, quando comportino volumetrie superiori a complessivi mc. 2400 o siano costituiti da oltre 8 unità immobiliari, dovendo ritenersi assimilabili alle opere civili le piccole costruzioni artigianali di 1 piano fuori terra con superficie non superiore a 1000 mq.
Con una nota del 17 dicembre 2012, il Consiglio Nazionale dei Geometri confutava la tesi per la quale la natura sismica della zona, sulla quale è destinata ad insistere l'opera implicante l'uso del conglomerato cementizio, possa escludere la competenza dei geometri alla progettazione.
Nel frattempo, il MIUR, con una missiva del 18 dicembre 212, affermava che non si sarebbe potuto derogare all'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, esulando pertanto dalle competenze dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato.
Il parere del Consiglio di Stato
Dopo un dettagliato excursus della normativa, il CdS ha ammesso che la questione risulta essere "altamente controversa e non suscettibile di univoche soluzioni" e si è ulteriormente complicata in seguito all'abrogazione dell'art. 1 del Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2229, recante norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, ad opera del D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 che ha consentito che la questione trovasse il principio di regolamentazione nell'art. 64 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che, dopo aver stabilito il principio per cui la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità, stabilisce che il progetto esecutivo delle opere debba essere redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali, prevedendo che l'esecuzione delle opere debba aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionale.
Considerata la poca trasparenza normativa, spesso contraddittoria e controversa, il CdS ha individuato un principio regolatore che deve sovrintendere all'esercizio delle competenze dei vari ordini professionali e ha applicato tale principio regolatore nel delineare la linea di demarcazione tra le competenze di ingegneri ed architetti, da un lato, e quelle di geometri o periti industriali, dall'altro. Tale principio è ispirato al pubblico e preminente interesse rivolto alla tutela della pubblica incolumità espressamente codificato nell'art. 64, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 e del quale l'art. 16, lett. l) del Regio Decreto n. 274/1929 faceva puntuale applicazione.
Anche la Legge 2 marzo 1949, n. 143 (Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto) muove dal presupposto che per le costruzioni antisismiche a più di un piano l'ossatura in cemento armato non possa essere progettata da geometri. Pertanto la lett. l) dell'art. 16 del R.D. n. 274/1929 esprime un limite intrinseco all'attività professionale dei geometri, che non può esplicarsi per opere che fanno uso di conglomerato cementizio, se esse siano tali da "interessare l'incolumità delle persone".
Dunque, anche per le "modeste" costruzioni civili il geometra può progettare, con l'uso del cemento armato, piccole costruzioni accessorie, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non implichino per destinazione pericolo per l'incolumità delle persone. Ma, se ci si domanda in cosa consista in dettaglio la competenza di geometri alla progettazione ed esecuzione di "modeste costruzioni civili", vista l'indeterminatezza del requisito della modestia (come riconosciuto dallo stesso Consiglio nazionale dei geometri nella nota del 25 ottobre 2012), modestia che, secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, va valutata sia sotto l'aspetto quantitativo che sotto quello qualitativo (con riferimento ai problemi tecnici che l'opera solleva), occorre mantenere ferme le limitazioni scaturenti dalla lett. l) dell'art. 16 R.D. n. 274/1929, ed in particolare quella del pericolo alla pubblica incolumità, che nel caso delle costruzioni civili implica sia valutata secondo criteri di particolare rigore.
Conclusioni
I geometri possono, dunque, procedere alla semplice progettazione architettonica delle modeste costruzioni civili. Nulla impedisce che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l'attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della "modesta" costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra. Non si tratta, quindi, di assicurare la mera presenza di un ingegnere progettista delle opere in cemento armato, che controfirmi o si limiti ad eseguire i calcoli. Il professionista, che svolge la progettazione con l'uso del cemento armato, deve pertanto essere competente a progettare e ad assumersi la responsabilità del segmento del progetto complessivo riferito alle opere in cemento armato, nel senso appunto che l'incarico non può essere affidato al geometra, che si avvarrà della collaborazione dell'ingegnere, ma deve essere sin dall'inizio affidato anche a quest'ultimo per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità.
Secondo il CdS "Irrilevanti sembrano le ulteriori considerazioni riportate nella memoria inviata dal Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati. Quanto ai decreti ministeriali relativi alle opere da eseguire in zone sismiche, essi si limitano a ripetere la formula dell'art. 64 d.P.R. n. 380 del 2001. Tale formula rinvia, come si è visto, alle discipline relative alle singole professioni e pertanto non vuole implicare un'attribuzione di competenza alla professione dei geometri. Quanto, invece, alle fonti normative riguardanti la formazione del geometra, va rilevato come la costante giurisprudenza ne abbia affermato l'assoluta inidoneità a giustificare una competenza professionale, che attiene a calcoli complessi, i quali, specie nelle zone sismiche, attengono ad un gioco di spinte e controspinte ed all'ipotizzazione di sollecitazioni, che esulano dalla specifica preparazione dei geometri. Del resto, la prova scritto-grafica per il superamento dell'esame per l'abilitazione alla professione di geometra demanda al candidato di fissare liberamente le scelte ritenute utili e necessarie per la redazione del progetto, fra le quali anche la struttura in cemento armato, il calcolo delle sollecitazioni ammissibili dei materiali e la natura del terreno di fondazione, sicché l'esame stesso non esige necessariamente (e quindi non garantisce) che il futuro geometra sia in grado di affrontare le difficoltà derivanti alle suddette variabili".
In definitiva, "pur non potendosi accettare nella sua assolutezza la tesi per la quale nelle zone sismiche l'edificazione con l'uso del cemento armato esclude di per sé che la costruzione civile possa ritenersi "modesta", deve ritenersi che il grado di pericolo sismico della zona, in cui insiste la costruzione, non può non trovare considerazione nella valutazione di un progetto relativo alle piccole costruzioni accessorie e alle "modeste" costruzioni civili, nel senso appunto che ben possono le Amministrazioni competenti esigere che la "modestia" di una costruzione, che faccia uso di cemento armato, sia valutata con particolare rigore, al fine di considerare con prevalente attenzione la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori delle opere statiche, che dovrà essere demandata alla responsabilità di un professionista titolare di specifiche competenze tecniche all'effettuazione dei calcoli necessari ed alla valutazione delle spinte, controspinte e sollecitazioni, cui può essere sottoposta la costruzione. Sicché la progettazione statica, in questi casi, avrà prevalenza sulla progettazione architettonica e, se si vuole, il professionista capofila non potrà che essere l'ingegnere o l'architetto".
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