Competenze professionali, il Ddl 1865 (Vicari) esaminato dal Senato

19/04/2012

Come anticipato nei giorni scorsi, il 17 aprile 2012 è stato esaminato al Senato il Ddl 1865 della senatrice Arch. Simona Vicari recante "Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23".

Il relatore Cosimo Gallo ha illustrato il disegno di legge informando in sede referente che il Ddl in questione interviene sulla disciplina dell'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, allo scopo di dare certezza normativa all'esercizio di tali professioni, chiarendone e definendone l'ambito di competenza alla luce sia delle profonde trasformazioni avvenute nel campo della tecnologia e della tecnica costruttiva rispetto al 1929, anno al quale risalgono i regolamenti di settore tuttora vigenti, sia del ruolo realmente svolto e della qualità dei servizi effettivamente forniti da tali soggetti, sia dell'evoluzione dei percorsi formativi scolastici e universitari, che, tra l'altro, hanno condotto nel 2001 all'introduzione delle nuove figure professionali del geometra e del perito industriale laureati. Il relatore ha anche parlato dell'incerto e anacronistico concetto di "modesta costruzione" che negli anni ha portato a ricorsi e sentenze di varia natura, ammettendo che tale concetto va attualizzato ed adeguato all'evoluzione delle moderna tecnica costruttiva degli immobili.

Nella relazione di accompagnamento del provvedimento si è ricordato che in passato il Senato, ha già affrontato tali problematiche. Il disegno di legge in esame riprende nel contenuto essenziale, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione delle competenze dei geometri e dei periti industriali nel settore edilizio, le norme contenute in un disegno di legge approvato dal Senato nella XIII legislatura, peraltro già oggetto di esame nelle due precedenti legislature.

L'obiettivo principale del Ddl 1865 dichiarato dal senatore Gallo è quello di "porre fine al contenzioso ricorrente tra figure professionali in concorrenza che invece devono continuare ad operare in sinergia, così come regolarmente avviene, per la valorizzazione dei rispettivi contributi nel processo di realizzazione di ogni singola opera. L'esercizio della libera professione è infatti una scelta responsabile e difficile per "l'incertezza del domani" nel libero mercato ed è sostenuta solo dalla consapevolezza delle proprie capacità. Va però tutelata con la certezza del diritto".

Di seguito il testo completo dell'esame dei 7 articoli in sede referente.

Nel chiarire le finalità del provvedimento, l'articolo 1 specifica che esso disciplina l'attività dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle corrispondenti classi di laurea, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.

L'articolo 2 individua le competenze nel settore dell'edilizia. Con riferimento agli edifici di nuova costruzione, il comma 1 dell'articolo prevede che tutte le categorie di geometri e di periti industriali possano occuparsi del progetto architettonico e strutturale, dei calcoli statici, con esclusione di quelli di complessi di strutture organicamente e solidamente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato, della direzione dei lavori, della contabilità e della liquidazione, del collaudo, sia statico che amministrativo. Rientrano inoltre anche nella loro competenza l'ampliamento, la sopraelevazione, il recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno degli impianti tecnologici.
I limiti all'esercizio di tali competenze variano a seconda della natura del territorio: nelle zone non sismiche, infatti i geometri e i periti potranno occuparsi di edifici di tre piani fuori terra, nelle zone sismiche il limite è abbassato a due piani. Resta esclusa la competenza per progetti strutturali di adeguamento antisismico di edifici di cubatura fuori terra superiore a 5.000 metri cubi.
In base al comma 2, inoltre, i geometri e i periti potranno procedere alla progettazione architettonica e al collaudo amministrativo delle opere anche oltre i limiti appena definiti, qualora i calcoli statici delle opere strutturali siano eseguiti da altro tecnico abilitato. Allo stesso modo, come previsto dal comma 4 dell'articolo, sono ad essi consentiti, su qualsiasi edificio, la contabilità dei lavori, gli interventi igienico-sanitari e funzionali, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali su complessi di strutture in cemento armato e non riguardino edifici vincolatiai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per tali tipologie di opere, nonché per il collaudo statico di quelle di conglomerato cementizio armato, il comma 3 dell'articolo fa salve le competenze prescritte dalla legislazione vigente.
Il comma 5 dell'articolo 2 precisa che, per l'individuazione delle opere di competenza dei geometri e dei periti, dal computo dei piani degli edifici sono esclusi sottotetti, soffitte o altri locali non abitabili.

L'articolo 3 del provvedimento definisce le competenze dei geometri e delle altre categorie interessate nel settore dell'urbanistica, precisando che essi potranno redigere, secondo quanto previsto dai piani urbanistici vigenti, piani di lottizzazione entro il limite di superficie di un ettaro nonchè piani di recupero che riguardino edifici, entro i limiti di cubatura e di numero di piani fissati dall'articolo 2 del provvedimento.

L'articolo 4 del disegno di legge definisce come ulteriori competenze di geometri e periti la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, l'estimo e l'amministrazione di condomini, fabbricati ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi e catastali.

L'articolo 5 precisa che restano ferme le altre competenze professionali di geometri e dei periti, già definite dalla legislazione vigente, in riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli incendi, alla valutazione d'impatto ambientale, all'inquinamento acustico, al rendimento energetico degli edifici.

L'articolo 6 contiene le norme transitorie.
Esso in particolare dispone che ai geometri laureati e ai periti industriali laureati sia riconosciuta la competenza in edilizia - entro i limiti complessivamente definiti dall'articolo 2 del provvedimento - solo dopo aver frequentato con profitto un corso di 120 ore in materia di rendimento energetico nell'edilizia.
La frequenza del corso sul rendimento energetico è richiesta anche ai geometri e ai periti industriali specializzati in edilizia che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno 10 anni, con la differenza che la competenza in edilizia che viene ad essi riconosciuta è soggetta ai limiti definiti solo dal comma 1 dell'articolo 2 (cubatura e numero di piani).
I geometri e i periti industriali specializzati in edilizia che siano iscritti all'albo da meno di 10 anni possono acquisire le stesse competenze dei colleghi più anziani a condizione che abbiano frequentato con profitto non solo un corso sul rendimento energetico nell'edilizia, ma anche un corso sulle costruzioni edilizie pubbliche e private in zona sismica e un corso in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione d'impatto ambientale.

L'articolo 7, infine, reca le norme per l'accesso all'Albo e per la pratica professionale.
Il periodo di pratica professionale viene fissato in due anni e si prevede che venga retribuito con un compenso, comprensivo di rimborso spese, di almeno 5.000 euro all'anno. Gli iscritti ai registri dei praticanti delle diverse categorie, per poter sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale, devono frequentare con esito positivo un corso di 120 ore in materia di rendimento energetico nell'edilizia.
L'articolo fa salve le competenze dei geometri e dei periti sulle opere che siano già state realizzate o che si trovino in corso di realizzazione al momento dell'entrata in vigore della legge.

L'esame del Senato si è concluso ritenendo che necessario l'avvio di un ciclo di audizioni, che consenta la più ampia interlocuzione con tutti i soggetti interessati dal provvedimento in esame. Il senatore Ranucci (PD) si è associato alla proposta del Relatore, sottolineando l'importanza di audire, in particolare, i soggetti istituzionali competenti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché gli organi rappresentativi di ingegneri e architetti, in considerazione della delicatezza della materia e dei rilevanti profili di sicurezza in essa presenti.

Restiamo tutti in attesa di avere notizie.

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A cura di Ilenia Cicirello


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Documenti Allegati

Ddl 1865