Competenze professionali: niente opere civili in cemento armato per i Geometri
04/03/2015
Non rientra tra le competenze del geometra la progettazione di
costruzioni civili con strutture in cemento armato, che si tratta
di un'attività, qualunque sia l'importanza, riservata solo agli
ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi
professionali.
Lo ha ribadito la Sezione Quinta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 883 del 23 febbraio 2015 che ha accolto il ricorso presentato dall'Ordine degli Ingegneri di Verona coadiuvato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri per la riforma di una sentenza di primo grado, la quale aveva rilevato che la normativa vigente non escludeva del tutto la competenza del geometra in merito alla progettazione di costruzioni civili (leggi articolo).
La tesi del TAR
In merito all'annosa questione del competenze professionali del geometra, i giudici di primo grado avevano ricordato che il D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 ha abrogato il R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 ai sensi del quale "Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto all'albo".
La vicenda ha origini da una delibera di giunta comunale recante indirizzi in tema di competenze professionali dei geometri che stabiliva "tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a m.c. 1500 adottando quindi il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell'opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richedente".
Il TAR aveva rilevato che trattandosi di atto d'indirizzo, la delibera non avrebbe assunto carattere vincolante per gli uffici amministrativi e che questi avrebbero dovuto verificare se i progetti sottoposti ad esame rientravano nella competenza professionale dei geometri. Inoltre, la misura di mc 1500 non rappresenta un limite quantitativo entro il quale una costruzione in conglomerato cementizio possa essere progettata e firmata da un geometra, posto che la progettazione dell'opera da realizzare da parte dei geometri rimane comunque subordinata all'applicazione del fondamentale parametro tecnico-qualitativo, in virtù del quale il progetto non deve implicare la soluzione di problemi particolari (devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore) con riguardo alla struttura dell'edificio ed alle modalità costruttive.
La tesi del Consiglio di Stato
Accogliendo la tesi degli Ingegneri, i giudici di Palazzo Spada hanno confermato che esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali. Solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri, risultando ininfluente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto.
Dunque, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato. Possono, altresì, occuparsi della progettazione, direzione e vigilanza di strutture in cemento armato solo nel caso di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.
Secondo il Consiglio di Stato la competenza in merito a strutture in cemento armato sarebbe esclusa nel campo delle costruzioni civili, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali. I giudici di Palazzo Spada rilevano anche che a nulla valgono le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici che hanno incluso tra le materie di studio alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato.
Infine, il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle. A questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato, assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. n. 64 cit., la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.
Il commento di Michele Barbagallo di Geomobilitati
Sul problema delle competenze professionali, considerato che quelle dei geometri risalgono ad un regio decreto del 1929, ho chiesto maggiori informazioni a Michele Barbagallo di Geomobilitati, il quale mi ha fornito la sua personale interpretazione a un problema che fin'ora la giurisprudenza non è riuscito a dirimere in via definitiva.
"La nostra categoria - ha affermato Barbagallo - ancora una volta, si trova a fronteggiare le conseguenze di una sentenza che attacca le proprie competenze e ciò avviene proprio nei giorni in cui la Base degli iscritti è in agitazione per la questione legata all'iniquità previdenziale, ovvero agli aumenti dei contributi previdenziali minimi divenuti davvero insostenibili nell'attuale momento di gravissima crisi che attraversa il Paese ed il comparto edile in particolare".
Sul problema del regolamento, Barbagallo ha fatto presente come "I Geometri, il cui regolamento professionale risale ancora al lontano 1929, evidentemente pagano anche lo scotto di una dirigenza dimostratasi in tanti decenni incapace di proporre e far approvare dallo Stato l'adozione di un nuovo regolamento al passo con i tempi e con l'evoluzione della tecnica e dei programmi scolastici, ovvero con il più recente obbligo di aggiornamento professionale, nonché con la istituzione della figura del geometra laureato di cui al DPR 328/2001. Per non dimenticare le prove agli esami di Stato per l'abilitazione alla libera professione che nei decenni hanno visto i futuri geometri affrontare le più disparate tipologie di progettazione. Un nuovo regolamento professionale, quello tanto atteso dai quasi centomila geometri liberi professionisti (e che pur era stato predisposto nel 2013 per essere poi rimesso nel cassetto successivamente al rinnovo del CNGeGL ) che possa innanzitutto e finalmente attualizzare il concetto di "modesta costruzione" ed evitare in tal modo i tanti contenziosi. Contenziosi che sorgono spesse volte a causa di clienti "furbetti" che in tal modo pensano di evitare il pagamento del giusto onorario al professionista incaricato ed in altri casi quale conseguenza di una sorta di "guerra tra poveri" che vede i laureati (specie i più giovani) cercare spazi provandoli a sottrarre alla nostra categoria che, storicamente, ha sempre rappresentato il primo presidio tecnico sul territorio".
E' del tutto evidente - ha terminato Michele Barbagallo - che occorre trovare la soluzione ad una così annosa questione e pertanto auspichiamo una pronta presa di posizione da parte del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati affinché vi sia al più presto l'intervento del Governo ovvero del Parlamento. Siamo convinti che soltanto attraverso la concertazione con tutte le categorie interessate, si potrà tornare a dare serenità e certezze ad una categoria che ha sostanzialmente contribuito a ricostruire l'Italia del dopoguerra e che è ancora oggi presente e vitale nel tessuto economico del Paese (basta pensare a tutti quei nuovi campi della green economy dove i geometri stanno dimostrando di essere, come sempre, all'avanguardia)".
© Riproduzione riservata
Lo ha ribadito la Sezione Quinta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 883 del 23 febbraio 2015 che ha accolto il ricorso presentato dall'Ordine degli Ingegneri di Verona coadiuvato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri per la riforma di una sentenza di primo grado, la quale aveva rilevato che la normativa vigente non escludeva del tutto la competenza del geometra in merito alla progettazione di costruzioni civili (leggi articolo).
La tesi del TAR
In merito all'annosa questione del competenze professionali del geometra, i giudici di primo grado avevano ricordato che il D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 ha abrogato il R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 ai sensi del quale "Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto all'albo".
La vicenda ha origini da una delibera di giunta comunale recante indirizzi in tema di competenze professionali dei geometri che stabiliva "tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a m.c. 1500 adottando quindi il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell'opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richedente".
Il TAR aveva rilevato che trattandosi di atto d'indirizzo, la delibera non avrebbe assunto carattere vincolante per gli uffici amministrativi e che questi avrebbero dovuto verificare se i progetti sottoposti ad esame rientravano nella competenza professionale dei geometri. Inoltre, la misura di mc 1500 non rappresenta un limite quantitativo entro il quale una costruzione in conglomerato cementizio possa essere progettata e firmata da un geometra, posto che la progettazione dell'opera da realizzare da parte dei geometri rimane comunque subordinata all'applicazione del fondamentale parametro tecnico-qualitativo, in virtù del quale il progetto non deve implicare la soluzione di problemi particolari (devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore) con riguardo alla struttura dell'edificio ed alle modalità costruttive.
La tesi del Consiglio di Stato
Accogliendo la tesi degli Ingegneri, i giudici di Palazzo Spada hanno confermato che esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali. Solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri, risultando ininfluente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto.
Dunque, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato. Possono, altresì, occuparsi della progettazione, direzione e vigilanza di strutture in cemento armato solo nel caso di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.
Secondo il Consiglio di Stato la competenza in merito a strutture in cemento armato sarebbe esclusa nel campo delle costruzioni civili, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali. I giudici di Palazzo Spada rilevano anche che a nulla valgono le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici che hanno incluso tra le materie di studio alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato.
Infine, il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle. A questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato, assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. n. 64 cit., la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.
Il commento di Michele Barbagallo di Geomobilitati
Sul problema delle competenze professionali, considerato che quelle dei geometri risalgono ad un regio decreto del 1929, ho chiesto maggiori informazioni a Michele Barbagallo di Geomobilitati, il quale mi ha fornito la sua personale interpretazione a un problema che fin'ora la giurisprudenza non è riuscito a dirimere in via definitiva.
"La nostra categoria - ha affermato Barbagallo - ancora una volta, si trova a fronteggiare le conseguenze di una sentenza che attacca le proprie competenze e ciò avviene proprio nei giorni in cui la Base degli iscritti è in agitazione per la questione legata all'iniquità previdenziale, ovvero agli aumenti dei contributi previdenziali minimi divenuti davvero insostenibili nell'attuale momento di gravissima crisi che attraversa il Paese ed il comparto edile in particolare".
Sul problema del regolamento, Barbagallo ha fatto presente come "I Geometri, il cui regolamento professionale risale ancora al lontano 1929, evidentemente pagano anche lo scotto di una dirigenza dimostratasi in tanti decenni incapace di proporre e far approvare dallo Stato l'adozione di un nuovo regolamento al passo con i tempi e con l'evoluzione della tecnica e dei programmi scolastici, ovvero con il più recente obbligo di aggiornamento professionale, nonché con la istituzione della figura del geometra laureato di cui al DPR 328/2001. Per non dimenticare le prove agli esami di Stato per l'abilitazione alla libera professione che nei decenni hanno visto i futuri geometri affrontare le più disparate tipologie di progettazione. Un nuovo regolamento professionale, quello tanto atteso dai quasi centomila geometri liberi professionisti (e che pur era stato predisposto nel 2013 per essere poi rimesso nel cassetto successivamente al rinnovo del CNGeGL ) che possa innanzitutto e finalmente attualizzare il concetto di "modesta costruzione" ed evitare in tal modo i tanti contenziosi. Contenziosi che sorgono spesse volte a causa di clienti "furbetti" che in tal modo pensano di evitare il pagamento del giusto onorario al professionista incaricato ed in altri casi quale conseguenza di una sorta di "guerra tra poveri" che vede i laureati (specie i più giovani) cercare spazi provandoli a sottrarre alla nostra categoria che, storicamente, ha sempre rappresentato il primo presidio tecnico sul territorio".
E' del tutto evidente - ha terminato Michele Barbagallo - che occorre trovare la soluzione ad una così annosa questione e pertanto auspichiamo una pronta presa di posizione da parte del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati affinché vi sia al più presto l'intervento del Governo ovvero del Parlamento. Siamo convinti che soltanto attraverso la concertazione con tutte le categorie interessate, si potrà tornare a dare serenità e certezze ad una categoria che ha sostanzialmente contribuito a ricostruire l'Italia del dopoguerra e che è ancora oggi presente e vitale nel tessuto economico del Paese (basta pensare a tutti quei nuovi campi della green economy dove i geometri stanno dimostrando di essere, come sempre, all'avanguardia)".
A cura di Gianluca Oreto | - | Segui @lucaoreto |
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