Competenze professionali periti edili: si al cemento armato e no alla subordinazione con il tecnico laureato

08/11/2012

Mentre proseguono i dibattiti tra le varie categorie sulla riforma delle professioni e dopo i recenti scontri tra architetti e ingegneri da una parte e geometri e periti dall'altra in merito a due disegni di legge (Ddl 1865 del Sen. Vicari, "Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nella classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23" e Ddl n. 2307 del Sen. D'Alia, "Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, in materia di costruzioni edilizie"), il 10 ottobre scorso è stato presentato al Senato il Ddl n. 3516 (nuovamente del Sen. D'Alia) recante "Disposizioni in materia di competenze professionali dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L- 17, L-21 e L-23".

Sulla falsa riga dei precedenti, il Ddl n. 3516 ha l'intento di intervenire sulla disciplina dell'attività dei periti industriali con specializzazione in edilizia, chiarendone e ampliandone le competenze rispetto alla normativa che ne fissa i limiti (R.D. 11 febbraio 1929, n. 275) prendendo atto dell'evoluzione dei percorsi formativi scolastici e universitari e delle tecnologie edilizie, ma soprattutto al fine di porre fine alle controversie tra professioni. Nella relazione di accompagnamento al Ddl, il Senatore D'Alia ha, infatti, rimarcato come la precedente normativa fissi i limiti dei periti industriali edili legandoli al concetto di modesta costruzione, la cui poca chiarezza ha dato origine, nel tempo, a forti tensioni tra le categorie tecniche interessate, sfociate in una miriade di vertenze legali tendenti all'annullamento di incarichi professionali e di titoli autorizzativi ad edificare, rilasciati su progetti redatti da periti industriali edili.

Il Senatore D'Alia ha, inoltre, specificato come il Ddl tende a delimitare la possibilità operativa dei periti industriali e dei periti industriali laureati nelle zone a basso rischio sismico ed ancor più nelle zone a rischio sismico elevato e, più in generale, la possibilità di progettare, vincolandole comunque alla frequenza di specifici corsi formativi e di aggiornamento organizzati in collaborazione con le università e al superamento di una prova finale.

Il Ddl definisce le competenze dei geometri basandosi sulla classificazione sismica del territorio nazionale e affronta il problema del cemento armato. In particolare, la proposta del Senatore D'Alia parte dalla considerazione che nel 1929 l'utilizzo del cemento armato costituiva una metodica costruttiva del tutto sperimentale e comunque rientrante nelle competenze dei periti industriali, si è nei decenni particolarmente diffuso per ogni tipo di costruzioni (rurali, industriali e civili) perdendo quasi completamente il carattere sperimentale e di eccezionalità, divenendo di uso standardizzato e comune per tutti gli interventi edilizi. La sempre più consistente presenza di laureati iscritti agli albi dei geometri e periti industriali, unitamente all'esperienza maturata nei decenni trascorsi dai professionisti esperti nel settore edilizio, costituisce garanzia della sicurezza degli edifici e della tutela della pubblica indennità. Da queste considerazioni, l'articolo 2 del Ddl definisce le competenze dei periti nella progettazione di edifici e, nello specifico fa rientrare tra le competenze dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 il progetto architettonico e i calcoli statici, con esclusione delle strutture complesse organicamente e solidalmente collegate, la direzione lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico e amministrativo, sia per gli edifici di nuova costruzione che per l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:
  • a) in zona a rischio sismico non elevato (zona sismica 3 e 4 di cui all'OPCM 20 marzo 2003, n. 3274): non più di tre piani fuori terra oltre al piano interrato o seminterrato e al piano sottotetto, per volumi non eccedenti 4.000 metri cubi fuori terra;
  • b) in zona a rischio sismico elevato (zona sismica l e 2 di cui all'OPCM 20 marzo 2003, n. 3274): non più di due piani fuori terra, oltre al piano interrato o seminterrato e al piano sottotetto, per volumi non eccedenti 2.500 metri cubi fuori terra.

La competenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 per progetti di adeguamento antisismico di edifici e complessi edilizi staticamente collegati è ammessa per cubature superiori a 2.500 metri cubi solo se i calcoli statici siano eseguiti, su incarico del committente, da tecnico strutturista abilitato.

Rientrano nella competenza dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L 7, L-l7, L- 21 e L-23 il progetto architettonico e strutturale, la direzione lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno, di strutture complesse modulari con giunto statico (fabbricati a schiera), con i limiti, per ogni porzione di fabbricato compreso tra due giunti, prescritti per i fabbricati nelle zone a rischio sismico 1, 2, 3 e 4 con esclusione del dimensionamento e degli impianti tecnologici di dotazione e di erogazione.

Secondo quanto sostenuto nella relazione di accompagnamento, il Ddl tende ad incentivare la partecipazione di più professionisti alla progettazione ed alla realizzazione di opere complesse, ciascuno secondo le proprie competenze e con distinte ed autonome funzioni, quando ciò corrisponda alle scelte del committente nella fase di conferimento dell'incarico professionale, senza alcuna subordinazione del tecnico diplomato rispetto a quello laureato, facenti parte del medesimo gruppo di lavoro, quando il coordinatore sia il tecnico con titolo di studio inferiore.

Piani di lottizzazione
Sul tema urbanistica, l'art. 3 della proposta prevede che rientrino nelle competenze dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-2l e L-23 anche la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore a un ettaro.

Interessante è l'articolo 6 del Ddl relativo alle norme transitorie che lega la competenza dei periti industriali con specializzazione in edilizia al concetto di anzianità, più volte bocciato dalle altre categorie professionali.

In attesa della replica del CNAPPC e del CNI, alleghiamo il testo del Disegno di Legge, invitando i lettori ad un dibattito serio e propositivo.

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Disegno di legge n. 3516

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'attività dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, nel settore degli edifici pubblici o privati, delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche e il conglomerato cementizio semplice ed armato, nonché in materia urbanistica e di arredo urbano.

Art. 2.
(Edifici)

1. Rientrano nelle competenze dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, per le costruzioni di cui all'articolo l, il progetto architettonico e i calcoli statici, con esclusione delle strutture complesse organicamente e solidalmente collegate, la direzione lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico e amministrativo, sia per gli edifici di nuova costruzione che per l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:
a) in zona a rischio sismico non elevato (zona sismica 3 e 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003): non più di tre piani fuori terra oltre al piano interrato o seminterrato e al piano sottotetto, per volumi non eccedenti 4.000 metri cubi fuori terra;
b) in zona a rischio sismico elevato (zona sismica l e 2 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274): non più di due piani fuori terra, oltre al piano interrato o seminterrato e al piano sottotetto, per volumi non eccedenti 2.500 metri cubi fuori terra.
2. La competenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 per progetti di adeguamento antisismico di edifici e complessi edilizi staticamente collegati è ammessa per cubature superiori a 2.500 metri cubi solo se i calcoli statici siano eseguiti, su incarico del committente, da tecnico strutturista abilitato.
3. Rientrano altresì nella competenza dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L 7, L-l7, L- 21 e L-23 il progetto architettonico e strutturale, la direzione lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno, di strutture complesse modulari con giunto statico (fabbricati a schiera), con i limiti, per ogni porzione di fabbricato compreso tra due giunti, prescritti per i fabbricati nelle aree di cui alle lettere a) e b) del comma 1 con esclusione del dimensionamento e degli impianti tecnologici di dotazione e di erogazione.
4. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e quelle per gli edifici vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. Ai periti industriali con specializzazione in edilizia e ai periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-l7, L-21 e L-23 sono consentiti su qualsiasi edificio, anche eccedente i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi igienico-sanitari e funzionali, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali sui complessi edilizi di cui al comma 2 e con esclusione degli edifici con vincolo specifico ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
6. Dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 sono esclusi i sottotetti qualora adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.

Art. 3.
(Urbanistica)

1. Rientra nelle competenze dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-2l e L-23 anche la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore a un ettaro.
2. Rientra altresì nelle competenze dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-2l e L-23 la formazione dei piani di recupero in attuazione delle previsioni di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, riguardanti edifici entro i limiti fissati dall'articolo 2, comma 1.

Art. 4.
(Prestazioni)

1. Rientrano nella competenza professionale dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-2l e L-23, la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da altri tecnici abilitati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi e catastali.

Art. 5.
(Norme relative ad altre competenze professionali)

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, contenute nel regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e in ogni altra disposizione vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di prevenzione incendi, in materia di valutazione d'impatto ambientale, in materia ambientale, in materia di inquinamento acustico e in materia di rendimento energetico degli edifici.

Art. 6.
(Norme transitorie)

1. Ai periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-l7, L-21 e L-23 è riconosciuta la competenza in edilizia, entro i limiti definiti dall'articolo 2, solo dopo aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.
2. Ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione ai rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall'articolo 2, comma 1, solo dopo aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.
3. Ai periti industriali con specializzazione in edilizia con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali inferiore ai dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta la competenza in edilizia come definita dall'articolo 2, comma 1, solo se in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni;
b) aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale in materia di costruzioni edilizie pubbliche o private in zona sismica della durata di almeno 120 ore, con prova finale, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni;
c) aver frequentato con profitto un corso in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione d'impatto ambientale attinente all'ingegneria naturalistica, all'inquinamento acustico, alla bioedilizia ed alla tutela del paesaggio e dell'ambiente della durata di almeno 120 ore, con prova finale, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.

Art. 7.
(Norme per l'accesso all'Albo e per la pratica professionale)

1. Il periodo di pratica professionale o di attività tecnica subordinata, ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, e successive modificazioni, svolto presso lo studio professionale di un perito industriale o un perito industriale laureato iscritto all'albo da almeno un quinquennio, ha la durata di diciotto mesi anche quando il praticante venga assunto con contratto collettivo nazionale di lavoro di area professionale tecnica.
2. Agli iscritti ai registri dei praticanti istituiti ai sensi della legge 2 febbraio 1990, n. 17, che svolgono un periodo di pratica di diciotto mesi presso uno studio professionale di perito industriale, perito industriale laureato, ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore di specializzazione relativo al diploma del praticante, è riconosciuto un compenso, comprensivo di rimborso spese, non inferiore ad euro 5.000 lorde annue oltre alla contribuzione previdenziale, secondo le disponibilità del fondo regionale. I praticanti pertanto sono soggetti all'obbligo di iscrizione alle rispettive casse previdenziali e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
3. Gli iscritti ai registri dei praticanti istituiti ai sensi della legge 2 febbraio 1990, n. 17, nel corso dei diciotto mesi di praticantato, ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato, sono tenuti a frequentare con esito positivo un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.
4. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione alle professioni di perito industriale e perito industriale laureato sono disciplinati, per quanto attiene all'edilizia, coerentemente alle competenze professionali definite dalla presente legge.
5. Sono fatte salve le competenze dei periti industriali e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

A cura di Ilenia Cicirello


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Documenti Allegati

Ddl 3516