Condominio e balconi aggettanti: chi sostiene le spese di manutenzione e per eventuali danni?
10/02/2016
Nonostante possa sembrare ormai pacifico, periodicamente la Suprema Corte di Cassazione deve tornare su uno dei temi più caldi per quanto riguarda il condominio: la manutenzione dei balconi.
Il tema è già stato affrontato diverse volte dagli ermellini che hanno ribadito un concetto che dovrebbe ormai essere chiaro: i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale fanno parte dei beni comuni condominiali, ma solo se contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
Su questo tema appare utile ricordare la Sentenza n. 15913 del 17 luglio 2007 con la quale la Cassazione, sezione II Civile, ha stabilito che i balconi aggettanti, ovvero quelli che sporgono dalle facciate degli edifici, sono un prolungamento dell’appartamento dal quale si protendono e, di conseguenza, sono di proprietà esclusiva e non possono essere utilizzati per agganciare tende da sole, per collocare lampade per l’illuminazione senza il consenso del proprietario, mentre sono proprietà comuni le solette che dividono terrazze a livello non aggettanti, quelle cioè incassate nell’edificio e chiamate “balconi a castello”.
Le stesse conclusioni sono arrivate dalla sentenza n. 28569 del 30 aprile 2012 che ha confermato la ormai consolidata tesi secondo la quale nel condominio i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa e che solo i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
Nuova sentenza e stesse conclusioni sono arrivate dalla sentenza 29 maggio 2015, n. 11156 che, intervenendo su una lite di natura condominiale, ha riaffermato il concetto per cui i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
La conseguenza di questo assunto è che le opere di manutenzione dei balconi aggettanti competono esclusivamente al proprietario dell'appartamento e nel caso in cui il cattivo stato di manutenzione degli elementi di finitura dell'estradosso delle solette del balcone, da individuarsi nei "correntini" coevi alla pavimentazione, comportino problemi di infiltrazioni all'appartamento sottostante, è onere del proprietario del balcone ripristinare lo stato di salubrità e sanare il danno.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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