Condono edilizio, Sanatoria e doppia conformità: anche i giudici di appello sbagliano

10/12/2019

Ha compiuto la maggiore età di recente ma nonostante i 18 anni di applicazione, le parecchie modifiche apportate negli anni non hanno aiutato professionisti e tribunali ad un completa applicazione delle sue disposizioni: stiamo parlando del D.P.R. n. 380/2001 cosiddetto Testo Unico Edilizia, di cui da anni il settore attende una completa revisione aggiornata.

La confusione generata da un susseguirsi di modifiche, integrazioni e norme suppletive ha spesso generato confusione come, ad esempio, nella piena comprensione della differenza che riguarda il permesso di costruire in sanatoria, e quindi la doppia conformità, e il condono edilizio. Argomento recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 37659 del 12 settembre 2019 (leggi articolo), che si è ripetuta con una nuova sentenza n. 49738 del 6 dicembre 2019.

Anche in questo caso, gli ermellini hanno rilevato l'errore commesso dalla Corte di Appello nell'aver confuso le regole che riguardano il permesso di costruire in sanatoria di cui all'art. 36 del Testo Unico Edilizia e il Condono edilizio di cui alle Legge n. 734/1994.

Mentre la doppia conformità è requisito per la sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 380/2001, stessa cosa non può dirsi per il condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 724/1994. Infatti, in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 e, precisamente, la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. Per il condono edilizio, invece, a differenza di quanto previsto per la cosiddetta sanatoria edilizia di cui all'art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non è richiesto che l'opera abusivamente realizzata sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento ed a quelli vigenti al momento della sua realizzazione - requisito della "doppia conformità".

La sanatoria edilizia

Come previsto dall'art. 36 del DPR n. 380/2001, il permesso di costruire rilasciato a seguito di accertamento di conformità estingue i reati previsti dalle norme urbanistiche vigenti. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, o in difformità da essa, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, può ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).

La doppia conformità è requisito per la sanatoria ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico Edilizia, ma non del condono ai sensi dell'art. 39 legge n. 724/1994. In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 e, precisamente, la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Il condono edilizio

Completamente diverso è il condono edilizio che nell'ordinamento italiano è stato previsto da 3 leggi (Legge n. 47/1985, Legge n. 724/1994 e Legge n. 326/2003), grazie alle quali per una finestra temporale limitata è stato possibile derogare la normativa edilizia, "condonando" appunto gli immobili "fuori legge".

Per il condono edilizio, a differenza di quanto previsto per la cosiddetta sanatoria edilizia, non è richiesto che l'opera abusivamente realizzata sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento ed a quelli vigenti al momento della sua realizzazione.

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata