Condono edilizio: niente sanatoria se c'è vincolo paesaggistico
di Redazione tecnica - 26/01/2021
L'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria è previsto dal DPR n. 380/20001 (c.d. Testo Unico Edilizia) che ne definisce esattamente i contorni. In Italia, però, prima della nascita della disciplina edilizia, sono intervenute diverse leggi speciali che hanno previsto l'ormai noto condono edilizio.
Condono edilizio: la sanatoria per gli abusi sostanziali
Mentre il Testo Unico Edilizia consente la sanatoria degli abusi formali (c.d. accertamento di conformità), il condono edilizio ha consentito il perdono per la realizzazione senza titoli abilitativi di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (violazioni sostanziali).
In realtà, il Testo Unico Edilizia (articoli 33 e 34) ha anche previsto la c.d. fiscalizzazione degli abusi nel caso in cui il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione non possono avvenire per impossibilità o per pregiudizio della parte conforme. Fiscalizzazione dell'abuso che va valutata nella fase esecutiva del procedimento di repressione dell’abuso, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione.
Tornando, invece, al condono edilizio, le Leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003, hanno previsto la possibilità a determinate condizioni di ottenere il permesso di costruire in sanatoria nel caso di costruzioni prive di autorizzazioni e con violazioni sostanziali della normativa urbanistica. Condizioni che, però spesso hanno generato ricorsi e sentenze di ogni ordine e grado.
Condono edilizio: la sentenza della Corte di Cassazione n. 419/2021
Una nuova sentenza è stata emessa dalla Corte di Cassazione (la n. 419 dell'8 gennaio 2021) che si è occupata questa volta della sanatoria edilizia in presenza di vincoli paesaggistici. Analizziamo insieme la sentenza della corte di Cassazione n.419 del 2021.
Il motivo del ricorso
In questo caso, il ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento di una decisione della Corte di Appello che aveva rigettato la richiesta di annullamento di una ordinanza di demolizione di un manufatto ritenuto abusivo in una zona con vincolo paesaggistico. Secondo il ricorrente, la zona in cui insiste l'edificio abusivo, pur essendo sottoposta a vincolo paesaggistico, sarebbe stata edificabile a determinate condizioni. Vincoli che, poi, secondo il ricorrente, non sarebbero validi, in quanto il Piano regolatore del Comune in cui si trova il terreno è scaduto da anni e mai approvato di nuovo.
Vincolo e sanatoria
Per i giudici è la presenza del vincolo paesaggistico il nodo da sciogliere. Anche se sono pochi i dubbi della Corte di Cassazione, che cita varie sentenze, in cui viene specificato che "in area assoggettata a vincolo paesaggistico", non è concessa la sanatoria "alle nuove costruzioni" (questo caso specifico viene trattato dalle legge n.326 del 2003 in cui è stato introdotto il condono edilizio).
Non valgono i presunti "conflitti" fra la normativa regionale con quella nazionale, perché, dicono i giudici, "in tema di condono edilizio le disposizioni regionali non possono essere interpretate in senso confliggente con la normativa statale". Perché, specificano i giudici, il ricorrente, pur essendo a conoscenza del vincolo paesaggistico, lo ha completamente ignorato, puntando tutta la sua linea difensiva sulla disciplina urbanistica di zona e altri aspetti del tutto incoerenti e inutili che i giudici, sia in primo grado che in appello, avevano già ignorato. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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